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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10756/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano il riconoscimento dei benefici di legge per familiari superstiti delle vittime del dovere per la morte del 1° Maresciallo Alessandro Musacchio, deceduto durante un'esercitazione il 12/6/2012. Sostenevano che l'incidente fosse avvenuto in condizioni ambientali e operative eccezionalmente più gravose rispetto all'ordinario (art.1 lett. c del D.P.R. 243/2006), perché l'evento si era verificato durante il collaudo di nuove procedure/equipaggiamenti. Contestavano inoltre l'uso, nella motivazione della Corte d'appello, del cosiddetto "Allegato O" non prodotto dalle parti (violazione art.115 c.p.c.) e deducevano omesso esame di un fatto decisivo (la novità e pericolosità della procedura in fase di perfezionamento). Hanno impugnato la sentenza di appello basandosi su questi tre motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (art.115 c.p.c.) ha ritenuto inammissibile la censura perché, anche se la sentenza aveva menzionato l'"Allegato O", il convincimento sull'ordinarietà della missione era fondato su altra relazione di investigazione presente in atti e non contestata; quindi non sussisteva l'uso di prove fuori processo idoneo a fondare la decisione. Sul secondo motivo (presunta violazione di norme sostanziali) la Corte ha escluso che si trattasse di questione di diritto: le censure miravano in realtà alla rivalutazione dei fatti e della prova, operazione non consentita in Cassazione. Sul terzo motivo (omesso esame) la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per effetto della "doppia conforme": il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto diverse tra la decisione di primo grado e quella d'appello come richiesto dall'art.348-ter c.p.c., quindi non ha superato il limite al sindacato di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese della Cassazione (liquidate nei confronti del Ministero della Difesa: Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori) e tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 243/2006, art.1, lett. c

    Individua la fattispecie per il riconoscimento dei benefici ai familiari di vittime del dovere quando l'evento è conseguenza di condizioni ambientali o operative particolarmente gravose; la Corte ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di tali condizioni nel caso concreto.

  • Legge n. 255/2006, art.1, comma 564

    Richiamata in relazione al regime dei benefici spettanti; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori non comprovassero l'applicabilità della norma.

  • Codice di procedura civile, art.115

    Stabilisce che il giudice decide sui fatti allegati e provati dalle parti; la Corte ha ritenuto che non si fosse verificata la menzionata violazione perché la decisione poggiava su documentazione presente e non contestata.

  • Codice di procedura civile, art.360, co.1, nn.3 e 5

    Indica i motivi di ricorso in Cassazione per violazione di legge e per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi perché attinenti alla rivalutazione dei fatti o privi dei requisiti richiesti (in particolare nel caso di doppia conforme).

  • Codice di procedura civile, art.348-ter, comma 5

    Prevede, nella c.d. ipotesi di "doppia conforme", l'onere per il ricorrente di indicare le ragioni di fatto diverse tra le decisioni di primo grado e di appello; la mancata indicazione ha determinato l'inammissibilità del motivo fondato sull'omesso esame.

  • D.L. n.83/2012 conv. con L. n.134/2012, art.54, comma 2

    Estende l'applicazione dell'art.348-ter ai giudizi d'appello introdotti con determinate modalità; richiamata per spiegare il regime della doppia conforme applicato al caso.

  • Codice di procedura civile, art.132, n.4

    Riferimento ai limiti del sindacato di legittimità e all'anomalia motivazionale rilevante ai fini di censura in Cassazione; la Corte ha escluso che dalla motivazione emergesse una violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, commi 1-quater e 1-bis

    Regolano il contributo unificato e gli eventuali importi aggiuntivi; la Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore versamento a carico delle ricorrenti in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se il giudice menziona un documento non prodotto dalle parti, il ricorrente deve provare che la decisione si è effettivamente basata esclusivamente su prove non introdotte: la mera menzione non è sufficiente a configurare violazione dell'art.115 c.p.c.
  • Le censure che in realtà mirano alla rivalutazione dei fatti e della prova non sono ammissibili in Cassazione: il ricorso per cassazione è un rimedio di diritto, non un terzo grado di merito.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (prima e seconda decisione coincidenti), il ricorrente che invoca l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare espressamente le ragioni di fatto diverse tra i due gradi; l'assenza di tale comparazione rende il motivo inammissibile.
  • Per ottenere il riconoscimento dei benefici per vittime del dovere ai sensi del D.P.R. 243/2006 è necessario provare, con elementi documentali e tecnici, che l'evento è derivato da condizioni operative o ambientali sostanzialmente e concretamente più gravose dell'ordinario (perizia, rapporti di investigazione, formazione del personale, cronologia delle operazioni).
  • Quando si deduce un'irregolarità procedurale o probatoria (es. uso di documenti non prodotti), è strategico contestare tempestivamente in sede di merito la sussistenza e la rilevanza probatoria del documento, così da creare un chiaro punto di doglianza per il giudizio di legittimità.
  • Il costo processuale e il rischio di condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato devono essere valutati prima di proporre ricorso in cassazione se il motivo è essenzialmente fattuale o affine a una rivalutazione di merito.

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