Sentenza del 19/01/2016 n. 261 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INTERPELLO DISAPPLICATIVO - Istanza di disapplicazione norme antielusive società di comodo - Termine di presentazione - Non perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta: il termine di 90 giorni è stato qualificato come non perentorio. La sua inosservanza non comporta quindi, di per sé, la decadenza dal diritto di presentare l'istanza di disapplicazione, trattandosi di un termine previsto da una circolare amministrativa e non direttamente dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la natura del termine di 90 giorni antecedente la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, previsto per presentare l'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. L'Amministrazione riteneva, sulla base della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/2010, che il termine fosse vincolante. Il ricorrente sosteneva invece che il termine non fosse perentorio, poiché stabilito soltanto da un documento di prassi e non da una disposizione normativa, e che quindi la presentazione tardiva dell'istanza non determinasse automaticamente la sua inammissibilità o decadenza.
Norme richiamate
Disciplina antielusiva delle società di comodo/non operative
La disciplina può essere disapplicata mediante apposita istanza quando il contribuente dimostra l'esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi o dei redditi minimi previsti.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/2010
La circolare indicava il termine di 90 giorni prima della scadenza della dichiarazione dei redditi per la presentazione dell'istanza, ma tale termine, essendo contenuto in un documento di prassi e non in una norma di legge, è stato ritenuto non perentorio.
Massime di principio
- Un termine previsto esclusivamente da una circolare o da altro atto di prassi amministrativa, in assenza di una specifica previsione legislativa che colleghi alla sua violazione una decadenza, tende a essere qualificato come ordinatorio e non perentorio.
- La presentazione tardiva di un'istanza non determina automaticamente l'inammissibilità quando la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
- Per stabilire se un termine fiscale sia perentorio occorre verificare la fonte normativa che lo introduce e l'esistenza di una chiara sanzione decadenziale.
- Anche se il termine non è perentorio, è prudente rispettarlo per evitare contestazioni procedurali e consentire all'Amministrazione di esaminare l'istanza prima della dichiarazione.
- La non perentorietà del termine non elimina l'onere del contribuente di dimostrare concretamente le condizioni oggettive che giustificano la disapplicazione della disciplina antielusiva.
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