Cassazione Penale, Sentenza n. 09433/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente una lesione del diritto di difesa configurante nullità assoluta degli atti processuali. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trieste per il nuovo giudizio, travolgendo gli atti successivi alla notifica viziata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa a causa del mancato avviso dell'udienza dibattimentale. Le notifiche furono indirizzate a un avvocato con lo stesso cognome del difensore di fiducia ma con diverso nome di battesimo; manca la prova che l'imputata abbia avuto conoscenza dell'inizio del giudizio, nonostante nel fascicolo fossero depositati il mandato originale e il mandato unito ai motivi di impugnazione e fosse chiara l'indicazione del difensore di fiducia.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
Norma sostanziale in relazione al reato per cui l'imputata era stata condannata (falsa testimonianza); citata per individuare il reato originario oggetto del processo, non centrale nella decisione sulla nullità procedurale.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento dell'impugnazione per error in procedendo; la Corte di cassazione può esaminare anche il fatto e accedere direttamente agli atti processuali per risolvere la questione relativa alla regolarità delle notifiche e alla violazione del diritto di difesa.
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la rilevabilità della nullità assoluta per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la nullità possa essere dedotta e rilevata anche in Cassazione e che travolge gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro)
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
Richiamata per il principio che, in tema di impugnazioni, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), potendo esaminare direttamente gli atti processuali.
Massime di principio
- La notifica dell'udienza deve essere effettuata in modo certo e riconducibile al difensore effettivamente incaricato: notifiche indirizzate a persona con medesimo cognome ma diverso nome non sono di per sé sufficienti a provare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
- La mancanza della prova della conoscenza dell'inizio del giudizio configura una lesione del diritto di difesa suscettibile di nullità assoluta, che può travolgere tutti gli atti successivi, compresa la sentenza.
- La nullità assoluta per violazione del diritto di difesa può essere sollevata o rilevata anche in Cassazione (art. 179 c.p.p.), e la Corte può accedere direttamente agli atti per verificare la fondatezza della deduzione.
- La presenza in fascicolo del mandato (anche se successivamente depositato) e l'indicazione chiara del difensore di fiducia rafforzano la posizione dell'imputato, ma non sanano automaticamente una notifica materialmente inesatta o deficitaria.
- In situazioni analoghe la soluzione pratica è l'annullamento degli atti viziati e la rinnovazione del giudizio dinanzi al giudice competente (remise degli atti alla Corte d'appello) per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
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