Sentenza del 10/01/2017 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accise - cali tecnici - omesso versamento accise - cumulo giuridico sanzioni - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava alla società, gestore di un deposito fiscale, l'omesso versamento di accise su circa 144.685 litri di gasolio, ritenendo che i cali quantitativi rilevati durante il trasporto e indicati nei DAA fossero fittizi e celassero un'immissione irregolare in consumo. La controversia riguardava inoltre l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione alle sanzioni relative a distinti episodi infra-annuali. I contribuenti sostenevano che i cali fossero naturali o tecnici, inferiori alle soglie tollerate dal DM Finanze n. 55/2000, regolarmente documentati e già sottoposti ai controlli doganali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello incidentale dei contribuenti, ritenendo infondate le eccezioni relative a prescrizione, incompetenza territoriale, carenza di motivazione, violazione del contraddittorio e ne bis in idem. Nel merito ha confermato la decisione di primo grado, che aveva mantenuto la pretesa solo per due episodi del 2005, ritenendo non sufficientemente provata la frode relativa agli altri cali. Ha però accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, stabilendo che per i due episodi residui non potevano applicarsi il cumulo giuridico e la continuazione, perché si trattava di violazioni sostanziali autonome e prive di un vincolo di progressione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
DM Finanze n. 55 del 2000, art. 2 e tabelle A e B
I carburanti sono soggetti a cali naturali e tecnici; entro determinate soglie non è richiesta al titolare del deposito fiscale una prova specifica della loro sussistenza.
I cali quantitativi contenuti entro le soglie regolamentari sono normalmente tollerati e non costituiscono, da soli, prova di sottrazione o frode, soprattutto se regolarmente annotati nei documenti amministrativi e non contestati nei controlli doganali.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1
Il cumulo giuridico e la continuazione non possono essere applicati quando manca un vincolo di progressione tra le violazioni.
La continuazione richiede che le violazioni siano collegate da un disegno progressivo o da un rapporto funzionale qualificato. La mera pluralità di episodi, anche commessi nello stesso periodo, non è sufficiente; per violazioni sostanziali autonome si applicano sanzioni distinte.
D.Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato per il regime sanzionatorio relativo all'omesso versamento delle imposte, con applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni accertate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Invocato dai contribuenti in relazione alle modalità degli accessi e all'utilizzabilità degli elementi acquisiti presso terzi; l'eccezione è stata respinta dal giudice.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 12
Invocato con riferimento alle garanzie del contribuente durante le verifiche fiscali; il giudice non ha ravvisato violazioni tali da invalidare gli atti.
Massime di principio
- Un calo di prodotto energetico entro le soglie previste dalla disciplina sui cali naturali e tecnici, se documentato nei DAA e non smentito dai controlli, non costituisce di per sé prova di evasione o di frode.
- Per disconoscere i cali tecnici l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e coerenti che dimostrino la sottrazione del prodotto o l'immissione irregolare in consumo; semplici anomalie formali, differenze di penne, tempi di trasporto o generiche risultanze finanziarie non necessariamente bastano.
- Il pagamento dell'accisa sulla quantità originariamente acquistata non esclude automaticamente ogni ulteriore pretesa, ma impone di dimostrare in modo puntuale che una parte del prodotto sia stata successivamente sottratta all'imposizione.
- Il cumulo giuridico non opera automaticamente per più violazioni commesse nello stesso periodo: occorre una relazione di progressione o continuazione tra gli illeciti. In mancanza, le sanzioni restano autonome.
- La competenza dell'Ufficio doganale può radicarsi nel luogo in cui il prodotto viene sottratto o irregolarmente immesso in consumo, anche se il carburante è stato originariamente caricato presso un diverso deposito.
- La presenza di un procedimento penale parallelo non comporta automaticamente la sospensione o l'annullamento delle sanzioni amministrative tributarie, salvo specifiche condizioni previste dalla legge e adeguata identità dei fatti.
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