Sentenza del 10/01/2017 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Iva al 10% per le prestazioni artistiche strumentali alla realizzazione di spettacoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% sulle fatture emesse dalla società per la fornitura di pacchetti spettacolisti completi destinati a teatri e organizzatori, sostenendo che tali prestazioni costituissero un insieme complesso di servizi e non semplici contratti di scrittura artistica connessi a spettacoli teatrali. Secondo l'Ufficio avrebbe dovuto applicarsi l'aliquota ordinaria del 20% vigente nel 2002. La società sosteneva invece che il musical fosse un prodotto unitario e inscindibile, caratterizzato da una prevalente componente artistica, e quindi riconducibile alle prestazioni artistiche e tecniche strumentali alla realizzazione di spettacoli teatrali agevolate al 10%.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto applicabile l'aliquota IVA del 10% alle prestazioni artistiche e tecniche direttamente strumentali alla realizzazione di spettacoli teatrali, inclusi i musical e i relativi pacchetti produttivi. La Commissione ha valorizzato la Risoluzione n. 138/E del 2001 e l'interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 296 del 2006, escludendo che la complessità della prestazione impedisse l'applicazione dell'aliquota ridotta. Ha inoltre escluso le sanzioni, rilevando l'assenza di prova di un'omessa o infedele contabilizzazione dell'IVA e l'obiettiva incertezza interpretativa, anche perché alcune risoluzioni richiamate dall'Ufficio erano successive al periodo d'imposta. È stata dichiarata inammissibile l'integrazione dei motivi fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, perché non collegata al deposito di nuovi documenti e comunque tardiva. Le spese del grado d'appello sono state poste a carico dell'Agenzia e liquidate in euro 5.000, oltre IVA e CAP se dovuti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte III, n. 119
contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali
La disposizione consente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle prestazioni artistiche connesse agli spettacoli teatrali, comprese quelle rese nell'ambito della produzione di musical.
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte III, n. 123
spettacoli teatrali di ogni tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, concerti vocali e strumentali
La nozione di spettacolo teatrale è ampia e comprende ogni tipo di spettacolo teatrale, inclusi i musical; le prestazioni artistiche o tecniche direttamente strumentali alla loro realizzazione possono beneficiare dell'aliquota ridotta.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 300
per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119 ... devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123
La norma ha fornito un'interpretazione autentica estendendo il riferimento del n. 119 a tutti gli spettacoli elencati al n. 123, senza esclusioni, rafforzando l'applicabilità del 10% anche ai musical.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 138/E del 26 settembre 2001
prestazioni artistiche o tecniche direttamente strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali
L'aliquota del 10% può applicarsi non solo alla prestazione dell'artista in senso stretto, ma anche alle prestazioni tecniche direttamente strumentali alla realizzazione dello spettacolo, quali luci, audio, video, scenografie e servizi analoghi.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 83/E del 15 giugno 2004
l'aliquota IVA nella misura del 10 per cento si applica a quegli accordi che hanno per oggetto prestazioni artistiche o tecniche strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali
La risoluzione ha confermato l'agevolazione per le prestazioni artistiche e tecniche connesse agli spettacoli teatrali, pur avendo inizialmente distinto alcune altre attività spettacolistiche.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
L'integrazione dei motivi di ricorso ... è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni
I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammissibili solo quando resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti e devono essere proposti entro il termine perentorio previsto dalla norma.
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6
Le sanzioni per violazioni IVA richiedono una concreta violazione degli obblighi di fatturazione, registrazione o dichiarazione; non possono essere applicate quando l'Ufficio non dimostri un'omessa o infedele contabilizzazione dell'imposta.
Direttiva 2006/112/CE, art. 98, paragrafo 2
È stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la necessità di interpretare restrittivamente le aliquote ridotte, ma il giudice non ha accolto tale impostazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Per individuare l'aliquota IVA applicabile alle attività dello spettacolo occorre fare riferimento alla natura effettiva della prestazione e alla sua diretta strumentalità alla realizzazione dello spettacolo, non solo alla forma contrattuale utilizzata.
- La nozione di spettacolo teatrale può essere interpretata in senso ampio e comprende i musical e le commedie musicali espressamente ricomprese nella Tabella A, parte III, n. 123, del D.P.R. n. 633 del 1972.
- Un pacchetto produttivo unitario comprendente artisti, scenografie, luci, costumi, tecnici e organizzazione può beneficiare dell'aliquota ridotta quando tali componenti sono funzionalmente e direttamente collegate alla realizzazione di un unico spettacolo teatrale.
- La complessità o l'inscindibilità economica della prestazione non comporta automaticamente l'applicazione dell'aliquota ordinaria; è necessario verificare quale sia la funzione complessiva dell'operazione e se prevalga la componente spettacolistica agevolata.
- In materia di IVA deve essere rispettato il principio di neutralità: l'imposta non dovrebbe gravare definitivamente sugli operatori intermedi, ma sul consumatore finale. Un recupero retroattivo dell'imposta può essere problematico se il soggetto non può più rivalersi sul cliente.
- Le sanzioni non sono giustificate dalla sola diversa interpretazione dell'aliquota se manca la prova di una concreta evasione, di una fatturazione per importi inferiori o di altri obblighi tributari violati, soprattutto in presenza di obiettiva incertezza normativa.
- Le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria hanno valore interpretativo e non possono essere utilizzate retroattivamente in modo pregiudizievole quando erano successive al periodo d'imposta e la disciplina presentava obiettiva incertezza.
- Nel processo tributario, i motivi aggiunti sono soggetti a presupposti e termini rigorosi: la mera sopravvenienza di una pronuncia giudiziaria non consente di integrare liberamente il ricorso.
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