Sentenza del 10/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Abuso del diritto - Utilizzo di negozi giuridici leciti - Vantaggio fiscale - Legittimità - Imposte e Tasse - Abuso del diritto - Affidamento a terzi di attivitàlogistica e di trasporto - Vantaggio fiscale - Consegue - Illiceitàdella stessa - Non ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo al 2009, contestando alla A. S.r.l. maggiori imposte IRES e IRAP e un minor credito IVA. Secondo l'Ufficio, la società avrebbe utilizzato in modo fittizio imprese terze per svolgere attività logistiche e di trasporto, con l'obiettivo di qualificare come costi per servizi deducibili e soggetti a IVA quelli che, in realtà, sarebbero stati costi per lavoro dipendente, non deducibili ai fini IRES e non soggetti a IVA. La contribuente ha sostenuto che l'affidamento a terzi fosse reale, lecito e non preordinato a ottenere un indebito vantaggio fiscale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. È stata esclusa la fittizietà dei rapporti con le imprese fornitrici, anche sulla base degli accertamenti della Direzione Territoriale del Lavoro e dell'archiviazione del procedimento penale relativo alle fatture ritenute soggettivamente inesistenti. Il giudice ha affermato che l'affidamento a terzi di servizi logistici e di trasporto, se reale e consentito dall'ordinamento, non diventa illecito per il solo fatto di produrre un risparmio fiscale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 10.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norme in materia di abuso del diritto e vantaggio fiscale
L'utilizzo di negozi giuridici leciti dai quali si tragga un vantaggio fiscale non può essere annoverato tra le operazioni fiscalmente illecite per il solo fatto che da tale utilizzo derivi un risparmio d'imposta.
Il conseguimento di un vantaggio fiscale non è sufficiente, da solo, a configurare abuso del diritto o illecito fiscale. Occorre dimostrare che l'operazione sia fittizia, priva di sostanza economica o realizzata in violazione della legge.
Disciplina della deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP e della detrazione IVA
La terziarizzazione dell'attività logistica e di trasporto comporta la contabilizzazione come costi per servizi di quelli che, diversamente, sarebbero stati qualificati come costi per personale dipendente, non deducibili ai fini IRES, nonché la detrazione dell'IVA esposta nelle fatture dei soggetti terzi.
La diversa qualificazione fiscale dei costi derivante da una reale esternalizzazione è legittima, purché i servizi siano effettivamente resi da imprese terze, i rapporti siano autentici e la documentazione contabile sia regolare.
Principio della soccombenza nelle spese processuali
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
La parte risultata soccombente, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, deve rimborsare alla controparte le spese del giudizio.
Massime di principio
- Un risparmio d'imposta derivante dalla scelta di una struttura contrattuale prevista e consentita dalla legge non costituisce automaticamente abuso del diritto.
- L'esternalizzazione di logistica, trasporto o altri servizi è fiscalmente riconoscibile quando i fornitori sono effettivamente autonomi, i servizi sono realmente eseguiti e i rapporti non sono meramente simulati.
- Per disconoscere costi e detrazione IVA l'Amministrazione deve fornire elementi concreti della fittizietà o dell'inesistenza soggettiva dei rapporti, non potendo basarsi soltanto sul vantaggio fiscale ottenuto.
- Le valutazioni degli organi competenti in materia lavoristica e l'archiviazione di un procedimento penale non vincolano automaticamente il giudice tributario, ma possono costituire elementi probatori rilevanti sulla genuinità delle operazioni.
- La liceità civilistica e commerciale dell'operazione non esclude in assoluto l'abuso del diritto, ma rende necessaria una prova ulteriore dell'assenza di sostanza economica o dell'uso distorto dello schema negoziale.
Testo integrale
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