Sentenza del 10/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica appello tramite PEC - Inammissibilità nel caso di specie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa alle quote consortili per l'anno 2012, contestando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e sostenendo che il Consorzio non avesse provato né l'esistenza di uno specifico beneficio arrecato all'immobile né, in assenza di un perimetro di contribuenza validamente approvato e trascritto, il collegamento tra le opere eseguite e l'incremento di valore del bene. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso. Il Consorzio aveva proposto appello, notificandolo al contribuente tramite PEC.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità dell'appello e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto inesistente la notifica effettuata tramite PEC perché, all'epoca dei fatti, il processo tributario telematico non era ancora applicabile presso la Commissione Tributaria del Lazio. La decisione di primo grado, favorevole al contribuente, è quindi rimasta ferma. Il Consorzio è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 8, decreto-legge n. 98 del 2011
Richiamato quale base normativa per l'introduzione e la regolamentazione progressiva delle modalità telematiche nel processo tributario.
Art. 16 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Richiamato in relazione alle regole di attuazione del processo tributario telematico e alla sua applicabilità progressiva nei diversi uffici giudiziari.
D.M. n. 163 del 2013
Disciplina le modalità tecniche e operative del processo tributario telematico, la cui applicazione doveva tuttavia essere attivata presso il singolo ambito territoriale.
Decreto 4 agosto 2015 della Direzione Generale delle Finanze
Stabilisce specifiche tecniche per gli strumenti informatici e telematici del processo tributario; la Commissione ha ritenuto che tali disposizioni non rendessero ancora utilizzabile la PEC nel processo tributario del Lazio.
Art. 3 del regio decreto n. 215 del 1933
Riguarda il perimetro di contribuenza. Se tale perimetro è validamente approvato, reso pubblico e trascritto, il contribuente che contesta il debito deve contestare specificamente la legittimità o il contenuto dell'atto; in mancanza, spetta al Consorzio provare lo specifico beneficio arrecato all'immobile.
Art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992
È stato invocato dal Consorzio in relazione ai limiti e agli atti impugnabili nel processo tributario, ma la questione non è stata esaminata nel merito perché l'appello è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica.
Cassazione n. 4513 del 2009
solo quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento a un perimetro di contribuenza approvato dalla competente autorità e reso pubblico con la trascrizione, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto
La prova del beneficio specifico grava sul Consorzio quando non risulti un perimetro di contribuenza validamente approvato e trascritto; la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio o il richiamo generico alle opere di bonifica non sono sufficienti.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 11722 del 2010; Cassazione n. 4671 del 2012 e n. 1478 del 2014
Sono state richiamate dal Consorzio per sostenere che, in presenza di un piano o perimetro di contribuenza, non spetterebbe all'ente dimostrare ogni volta il beneficio specifico; tali argomentazioni non sono state valutate nel merito per l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- La validità della notifica telematica nel processo tributario dipende dall'effettiva entrata in vigore del processo tributario telematico presso lo specifico ufficio giudiziario e nel periodo interessato. Una PEC utilizzata prima dell'abilitazione territoriale può essere considerata inesistente e comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Prima di esaminare le contestazioni sostanziali, il giudice verifica l'ammissibilità dell'atto e la regolarità della sua notifica. Un vizio radicale della notifica può impedire qualsiasi esame del merito.
- In materia di contributi consortili, la presenza di un perimetro di contribuenza validamente approvato, pubblicato e trascritto sposta sul contribuente l'onere di contestare specificamente l'atto o il piano. Se tale perimetro non è dimostrato, il Consorzio deve provare il beneficio diretto e specifico arrecato al singolo immobile.
- La mera appartenenza dell'immobile al comprensorio consortile, il semplice richiamo a opere eseguite o informazioni generiche sull'attività dell'ente non bastano, da soli, a dimostrare uno specifico incremento di valore del bene.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio della notifica, la parte che ha proposto l'atto normalmente sopporta le spese processuali e la decisione precedente può diventare definitiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 gen 2017Sentenza del 10/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 10 gen 2017Sentenza del 10/01/2017 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 10 gen 2017Sentenza del 10/01/2017 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 10 gen 2017Sentenza del 10/01/2017 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 gen 2017Sentenza del 10/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 10 gen 2017Sentenza del 10/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →