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Sentenza

Sentenza del 19/01/2016 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Accertamento - Invito a comparire o a esibire documenti - Contraddittorio preventivo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2007, fondato su presunte gravi incongruenze contabili e gestionali, sull'applicazione dello studio di settore e sulla conseguente rideterminazione di IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni. Ha contestato, tra l'altro, l'assenza di un contraddittorio preventivo effettivo, l'emissione dell'atto prima del termine di sessanta giorni, il difetto di motivazione e l'insussistenza delle anomalie relative alle rimanenze, ai rimborsi ai soci, alla movimentazione della cassa, ai costi del personale e alla redditività aziendale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'accertamento a tavolino e non necessario il contraddittorio preventivo in caso di semplice invio di questionari. In appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il gravame della società. Ha affermato che gli inviti a comparire e i questionari previsti dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 costituiscono attività istruttoria iniziale e non contraddittorio endoprocedimentale, che deve invece intervenire dopo la formulazione di specifici rilievi. Nel caso concreto, l'accertamento riguardava anche l'IVA, tributo armonizzato, e la società aveva indicato ragioni concrete e non pretestuose che avrebbe potuto sottoporre preventivamente all'Ufficio. Inoltre, le presunte incongruenze risultavano giustificabili o comunque meritevoli di ulteriore approfondimento. L'avviso è stato quindi ritenuto invalido e l'appello è stato accolto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina gli inviti del contribuente a comparire e le richieste di dati, notizie e documenti nell'ambito dell'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria. Tali richieste, da sole, non costituiscono contraddittorio preventivo.

  • Art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Prevede analoghi poteri istruttori in materia IVA. Anche l'attività svolta tramite questionari o richieste documentali rappresenta una fase istruttoria preliminare, distinta dal contraddittorio sui rilievi.

  • Art. 12, commi 5 e 7, legge n. 212/2000

    Le garanzie del contraddittorio e del termine dilatorio di sessanta giorni operano specificamente, secondo l'impostazione tradizionale, per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. La sentenza distingue tuttavia tali garanzie dall'obbligo di contraddittorio derivante dal diritto dell'Unione per i tributi armonizzati.

  • Art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Costituisce la base normativa dell'accertamento IVA, effettuato nel caso concreto sulla base delle anomalie contabili e gestionali rilevate dall'Ufficio.

  • Art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Consente il ricorso all'accertamento induttivo o analitico-induttivo quando la contabilità risulta inattendibile o emergono elementi gravi di irregolarità. La sentenza ritiene però che le anomalie contestate dovessero essere previamente sottoposte al contribuente.

  • Art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    Riguarda l'accertamento dell'IRAP e costituisce una delle basi normative richiamate nell'avviso impugnato.

  • Art. 92 TUIR

    Disciplina la valutazione delle rimanenze. La controversia riguardava l'adeguatezza della descrizione delle giacenze e la possibilità di ricostruirne quantità e valore per categoria merceologica.

  • Art. 15 d.P.R. n. 600/1973

    Impone specifici requisiti per la tenuta e la documentazione delle scritture contabili relative alle rimanenze. La sentenza ha ritenuto che il prospetto della società potesse comunque consentire ulteriori verifiche e che l'Ufficio avrebbe dovuto approfondire i propri dubbi.

  • Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 24823 del 9 dicembre 2015

    Afferma che, per i tributi armonizzati come l'IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto, purché il contribuente indichi in giudizio ragioni concrete, non pretestuose e potenzialmente decisive che avrebbe fatto valere se fosse stato previamente ascoltato.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 11944 del 13 luglio 2012

    Richiamata dai giudici di primo grado e dall'Ufficio per sostenere la validità dell'avviso emesso prima del decorso di sessanta giorni dalla chiusura della verifica, anche senza esplicitazione delle ragioni di urgenza.

Massime di principio

  • Gli inviti a comparire, i questionari e le richieste di documenti costituiscono normalmente attività istruttoria e non equivalgono, da soli, a un contraddittorio preventivo sui rilievi dell'Ufficio.
  • Il contraddittorio effettivo richiede che l'Amministrazione comunichi al contribuente le contestazioni specifiche e gli consenta di formulare chiarimenti prima dell'emissione dell'avviso.
  • In materia di IVA e, più in generale, di tributi armonizzati, l'assenza di un contraddittorio effettivo può comportare l'invalidità dell'accertamento, ma il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e perché esse non sarebbero state pretestuose.
  • La mera presenza di anomalie contabili, bassa redditività o scostamenti dallo studio di settore non rende automaticamente legittimo l'accertamento induttivo: le anomalie devono essere gravi, coerenti e adeguatamente valutate alla luce delle spiegazioni del contribuente.
  • Quando l'Ufficio nutre dubbi sulla composizione delle rimanenze, sulla movimentazione della cassa o sui rapporti con soci e clienti, dovrebbe acquisire e valutare approfondimenti specifici prima di disattendere integralmente la contabilità.
  • La disciplina concreta del contraddittorio e del termine di sessanta giorni può dipendere dal tipo di controllo, dal tributo interessato e dalla normativa vigente al momento dell'accertamento; pertanto, la decisione va utilizzata come orientamento e non come regola automatica per ogni procedimento.

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