Circolare numero 108 del 22-12-2023
Con la presente circolare si illustrano le novità in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'art.1, comma 41, legge n.335/1995 (Tabella F) alla luce della sentenza n.162/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i terzo e quarto periodo del comma nella parte in cui non prevedevano un limite alle decurtazioni della pensione oltre la concorrenza dei redditi aggiuntivi. Ne consegue l'obbligo di non ridurre la pensione in misura superiore all'ammontare dei redditi percepiti e l'avvio di un riesame d'ufficio da parte dell'Istituto con riconoscimento delle differenze spettanti entro i limiti della prescrizione quinquennale.
Indicazioni operative a seguito della sentenza Corte Costituzionale n.162/2022 sulla cumulabilità delle pensioni ai superstiti con redditi
Punti principali
Quadro normativo e decisione della Corte
La legge n.335/1995, comma 41, prevedeva la cumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario secondo la Tabella F. La Corte Costituzionale, sentenza n.162/2022, ha ritenuto illegittimo il combinato disposto dei terzo e quarto periodo del comma e della Tabella F nella parte in cui non imponeva un tetto alle decurtazioni della pensione superiore alla concorrenza dei redditi.
Regole di cumulo previste dalla Tabella F
Le aliquote di cumulabilità previste sono: reddito <= 3 volte il trattamento minimo INPS = cumulabilità totale; >3 volte = cumulabile al 75% (riduzione 25%); >4 volte = cumulabile al 60% (riduzione 40%); >5 volte = cumulabile al 50% (riduzione 50%). Rimane altresì la norma che impedisce che il trattamento risultante sia inferiore a quello corrispondente al limite massimo della fascia precedente (salvaguardia).
Principio stabilito dalla Corte
La riduzione della pensione ai superstiti può essere giustificata dalla presenza di redditi aggiuntivi, ma non può essere effettuata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi: occorre quindi integrare la disciplina con il limite della 'concorrenza dei redditi'.
Effetti amministrativi e riesame d'ufficio
L'Istituto procederà al riesame d'ufficio dei trattamenti per i quali le trattenute hanno superato i redditi aggiuntivi annuali, riliquidando le pensioni nel limite della concorrenza dei redditi e adeguando l'importo del cumulo in conformità alla pronuncia.
Riconoscimento delle somme e termini
Ai pensionati interessati saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati con interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione, fatti salvi eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Coordinamento istituzionale
Le indicazioni sono state condivise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riguardano l'adeguamento delle procedure amministrative dell'Istituto per l'attuazione della sentenza.
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