Circolare numero 111 del 29-12-2023
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i criteri e le condizioni per l'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'ADI o del SFL: benefici spettanti per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, stagionale e apprendistato, misure e limiti annuali, condizioni di accesso e incompatibilità, obblighi di restituzione in caso di cessazione anticipata, vincoli rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato de minimis, modalità di richiesta tramite Portale delle Agevolazioni e prossime istruzioni operative e contabili dell'INPS.
Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) previsto dal decreto‑legge n.48/2023 (art.10 e rinvii art.12)
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Riferimento al decreto‑legge 4 maggio 2023, n.48 convertito dalla legge n.85/2023 che ha istituito SFL (dal 1/9/2023) e ADI (dal 1/1/2024) e ha previsto l'esonero contributivo disciplinato all'art.10 e richiamato per SFL dall'art.12; rinvio a precedenti circolari INPS n.77/2023 e n.105/2023 per ambito e requisiti delle misure.
Soggetti ammessi
Esonero riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, inclusi settori agricolo e assunzioni a scopo di somministrazione; esclusa la pubblica amministrazione; obbligo di inserire l'offerta nel SIISL; particolari contributi per agenzie per il lavoro e per enti di mediazione autorizzati.
Rapporti di lavoro esonerabili e esclusioni
Spetta per contratti subordinati a tempo indeterminato (anche apprendistato), a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, e per trasformazioni a tempo indeterminato con decorrenza assunzioni dal 1/1/2024. Non si applica a dirigenti, lavoro intermittente, lavoro occasionale; si estende alle assunzioni tramite somministrazione e rapporti in cooperative di lavoro.
Misura e durata dell'esonero
Per tempo indeterminato/apprendistato: esonero 100% dei contributi a carico datore, fino a max €8.000 annui per 12 mesi (soglia mensile €666,66, giornaliera €21,50). Per tempo determinato/stagionale: esonero 50%, fino a max €4.000 annui per max 12 mesi (mensile €333,33, giornaliera €10,75). Trasformazione da termine a indeterminato: massimale complessivo fino a 24 mesi includendo periodi già fruiti.
Ambito delle contribuzioni escluse dall'esonero
Non sono esonerabili INAIL, contributi e premi specifici (es. fondi art.26-29 d.lgs.148/2015, contributo per TFR Fondo art.2120, contributi di solidarietà vari). Alcune componenti non previdenziali o di solidarietà sono escluse; invece il contributo IVS aggiuntivo 0,50% è soggetto a esonero con conseguente adeguamento del TFR se applicabile.
Condizioni generali di spettanza
Rispetto dei principi dell'art.31 d.lgs.150/2015: assunzione non deve attuare obblighi preesistenti né violare diritti di precedenza, nessuna sospensione collettiva di lavoro nelle unità interessate, rispetto DURC e clausole di regolarità contributiva e contrattuale (art.1, comma 1175, legge n.296/2006). Comunicazioni tardive comportano perdita dell'incentivo per il periodo non comunicato.
Condizioni specifiche e obbligo di restituzione
Se il datore licenzia il lavoratore entro 24 mesi dall'assunzione è obbligato a restituire l'intero incentivo con sanzioni civili salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo che non sia poi dichiarato illegittimo. Restituzione prevista anche per recesso del datore durante periodo di prova e per recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo; non si applica per risoluzioni automatiche per raggiungimento età pensionabile.
Compatibilità con normativa aiuti di Stato (de minimis)
Agevolazioni concesse nei limiti dei regolamenti UE de minimis; verifica dei massimali triennali (nuovi massimali UE 2023: es. settore generale fino a €300.000 in 3 anni, limiti specifici per agricoltura e pesca) e registrazione nei registri nazionali (Registro Nazionale aiuti di Stato o Sian/Sipa per agric/ pesca). Onere di verifica per impresa unica e, nei casi di somministrazione, in capo all'utilizzatore.
Coordinamento con altri incentivi
L'esonero è compatibile e aggiuntivo con alcune misure previste (es. incentivi per assunzione soggetti disabili art.13 legge 68/1999) nei limiti di cumulabilità previsti dalla normativa UE (non oltre il 100% dei costi salariali ammissibili per lavoratori disabili). Altri esoneri o riduzioni strutturali della contribuzione sono generalmente non cumulabili.
Portale delle Agevolazioni e procedura telematica
Domanda di ammissione esclusivamente online tramite modulo INPS nel Portale delle Agevolazioni; INPS calcola l'ammontare del beneficio sulla base dei dati SFL/ADI e delle contribuzioni dichiarate, verifica capienza de minimis nel Registro Nazionale e rilascia riscontro di accoglimento; l'importo riconosciuto è il massimale utilizzabile nelle denunce contributive.
Risorse stanziate e contributi per intermediari
Elencati stanziamenti annuali per SFL e ADI dal 2024 in avanti e risorse specifiche per i contributi a favore di agenzie per il lavoro e enti di mediazione. Contributi agli intermediari: 30% dell'incentivo massimo per agenzie, contributi maggiori (60% o 80%) per enti che intermediano persone con disabilità, con limiti e modalità specifiche.
Istruzioni operative e contabili
Le modalità operative per la fruizione e le istruzioni contabili per le gestioni interessate saranno fornite con apposito messaggio INPS che indicherà le codifiche e le procedure UniEmens/DM per l'applicazione dell'esonero.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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