Circolare numero 109 del 27-12-2023
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di interpretazione autentica dell’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Si forniscono altresì istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico prevista dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'interpretazione autentica dell'art. 2-bis del decreto Aiuti estendendo i beneficiari dell'indennità una tantum 2022 a tutti i part-time con sospensioni cicliche di almeno un mese continuo e complessivamente tra 7 e 20 settimane. Illustra la riapertura dei termini per le domande 2022, la disciplina dell'indennità 2023 con requisiti analoghi, le incompatibilità (altro rapporto di lavoro, NASpI, pensione diretta), il limite di spesa di 30 milioni per il 2023, le modalità di presentazione, i rimedi e le istruzioni contabili.
Indennità una tantum 2022 e 2023 per lavoratori a tempo parziale ciclico - interpretazione autentica e istruzioni operative
Punti principali
Interpretazione autentica e criteri di eleggibilità per il 2022
L'art. 18 del dl n.145/2023 interpreta l'art. 2-bis del dl n.50/2022 disponendo che l'indennità 2022 spetti a tutti i lavoratori part-time caratterizzati da sospensioni cicliche dell'attività di almeno un mese continuativo e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, indipendentemente dalla qualificazione formale (verticale, mista, orizzontale). Per le domande presentate nel 2023 i controlli su non titolarità di altro rapporto, pensione diretta e NASpI sono effettuati alla data del 30 novembre 2022.
Riapertura del servizio per le domande 2022
A seguito dell'ampliamento della platea, è stato riaperto il servizio per presentare le domande relative all'indennità 2022: le istanze potevano essere inviate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023, secondo il messaggio n.3977/2023.
Indennità per l'anno 2023 - requisiti
L'indennità 2023, pari a 550 euro, spetta ai lavoratori che nel 2022 siano stati titolari di part-time ciclico con periodi di non lavoro continuativi di almeno un mese e complessivamente tra 7 e 20 settimane. Per 'mese' si intende un arco di quattro settimane (parametrato in giornate per gli iscritti al Fondo Spettacolo).
Incompatibilità e cumulabilità
Alla data di presentazione della domanda il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso dal part-time ciclico, né percettore di NASpI, né titolare di trattamento pensionistico diretto. La NASpI si considera percepita anche se sospesa per rioccupazione a termine <=6 mesi o per malattia/maternità. L'indennità è incompatibile con varie pensioni dirette e con APE sociale, ma è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.
Caratteristiche dell'erogazione
L'indennità è erogata dall'INPS a domanda, una sola volta per avente diritto, non concorre a formazione del reddito (TUIR) e non genera contribuzione figurativa per il periodo di fruizione.
Presentazione della domanda per il 2023
Le modalità e i termini di presentazione per l'indennità 2023 sono stati comunicati con il messaggio n.3977/2023; le domande potevano essere presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
Finanziamento e monitoraggio
Per il 2023 il limite di spesa complessivo è di 30 milioni di euro. L'INPS monitora il rispetto del limite e comunica i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF; in caso di scostamenti non sono adottati ulteriori provvedimenti di concessione. Le risorse provengono dal Fondo previsto dall'art.1, comma 971, della legge n.234/2021.
Strumenti di tutela
Contro i provvedimenti INPS relativi alle indennità 2022 e 2023 è ammessa azione giudiziaria da parte degli interessati.
Istruzioni contabili
Confermati i conti istituiti con il messaggio n.3867/2022 per la rilevazione dell'onere e dei debiti: GAU30278 (onere), GAU10278 (debito verso beneficiari), GPA10278 (debito per riemissione), GAU24278 (reintroito/recupero). I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale; è allegata la variazione al piano dei conti.
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