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Messaggio

Messaggio numero 13792 del 30-05-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce chi, tra i pensionati con decorrenza entro il 2006, deve dichiarare entro il 2 luglio 2007 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2006, indicando le categorie escluse e quelle soggette all’obbligo. Spiega inoltre le regole sul cumulo, i casi particolari di esclusione, le modalità di dichiarazione, il modulo da usare e la gestione della dichiarazione preventiva per il 2007 con conguaglio nel 2008.

cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Il documento fornisce chiarimenti operativi dell’INPS sul divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, con riferimento ai redditi conseguiti nel 2006 e alla dichiarazione preventiva per il 2007. L’obiettivo è individuare con precisione i pensionati obbligati alla comunicazione reddituale e disciplinare le modalità di acquisizione e conguaglio delle trattenute.

Quadro normativo e termine di dichiarazione

L’INPS richiama l’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che introduce il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e impone ai titolari di pensione di trasmettere all’ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione IRPEF.

Per i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2006, soggetti al divieto parziale di cumulo per tale anno, la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2006 deve essere presentata entro il 2 luglio 2007, coincidente con la scadenza della dichiarazione dei redditi 2006.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo del 2006, in quanto non soggetti al divieto di cumulo, i seguenti soggetti:

  • titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria, compresa anzianità, invalidità e prepensionamento, con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia, per le quali dal 1° gennaio 2001 opera la piena cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996, se hanno perfezionato i requisiti assicurativi e contributivi entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, se hanno maturato i requisiti entro il 1994 e, alla data del 30 settembre 1996, possedevano congiuntamente 35 anni di assicurazione e contribuzione e 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, se hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, se hanno perfezionato i requisiti entro il 1994 e, alla data del 30 settembre 1996, possedevano 35 anni di assicurazione e contribuzione e 55 anni di età;
  • titolari di pensione di anzianità, pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO, delle forme esonerative, esclusive o sostitutive, e delle gestioni dei lavoratori autonomi, con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Il documento precisa che, ai fini del raggiungimento dei 40 anni, è utile anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi. Per gli assegni di invalidità resta comunque applicabile la disciplina di riduzione prevista dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 nei casi di cumulo con redditi da lavoro, anche quando l’anzianità contributiva sia pari o superiore a 40 anni.

Sono inoltre esclusi dall’obbligo di dichiarazione:

  • i titolari di pensione di anzianità che, al momento del pensionamento, avevano almeno 37 anni di contribuzione e almeno 58 anni di età;
  • i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento, in forma intera o rateale, nei termini previsti dall’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per accedere alla totale cumulabilità;
  • gli iscritti che avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, avevano cessato il lavoro subordinato, avevano presentato domanda entro il 30 novembre 2002 e hanno ottenuto la pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle cosiddette finestre, a condizione che abbiano effettuato il versamento intero o rateale per la totale cumulabilità.

Pensionati tenuti alla dichiarazione per il 2006

Tutti i pensionati che non rientrano nelle esclusioni sopra indicate devono comunicare entro il 2 luglio 2007 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2006.

Per i titolari di pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il documento ricorda che la pensione è incumulabile nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’AGO con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi, ai sensi dell’articolo 1, commi 21 e 22, della legge n. 335 del 1995.

Casi particolari e redditi esclusi dal divieto di cumulo

L’INPS richiama alcune fattispecie in cui i redditi non assumono rilievo ai fini del divieto di cumulo:

  • per i titolari di pensione di invalidità, il divieto non si applica se il reddito complessivo annuo derivante da attività dipendente o autonoma non supera l’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo all’anno di riferimento; per il 2006 tale soglia è indicata in euro 5.558,54;
  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promossi da enti locali o altre istituzioni pubbliche e private, sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • le indennità percepite per la funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza;
  • le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL, percepiti dagli amministratori locali, non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • analogamente, le indennità connesse a cariche pubbliche elettive, come quelle dei presidenti e membri dei consigli regionali e dei parlamentari nazionali ed europei, non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo;
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono cumulabili con il trattamento pensionistico;
  • i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per tale funzione.

Modalità di dichiarazione dei redditi

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Per la dichiarazione può essere utilizzato il Modello 503 AUT allegato al messaggio, ma sono considerate valide anche le dichiarazioni rese senza tale modulo.

Dichiarazione preventiva per l’anno 2007

Il messaggio richiama anche la disciplina della dichiarazione a preventivo introdotta dal comma 4-bis aggiunto all’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992 dall’articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente sulla base del reddito che il pensionato prevede di conseguire nell’anno. A questo fine l’interessato deve rilasciare apposita dichiarazione all’ente previdenziale competente.

Le trattenute sono poi conguagliate sulla base del reddito effettivamente percepito, dichiarato entro il termine previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF.

Per il 2007, i pensionati nei cui confronti opera il divieto di cumulo e che svolgono attività di lavoro autonomo devono quindi comunicare il reddito previsto per l’anno in corso. Le trattenute operate sulla pensione in via preventiva saranno conguagliate sulla base della dichiarazione reddituale 2007 resa a consuntivo nel 2008.

Acquisizione delle dichiarazioni e obblighi di presentazione

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti mediante le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità già in uso.

Il documento precisa inoltre che:

  • anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia subito variazioni devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo;
  • allo stesso modo, anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non sia cambiata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo.

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