Messaggio numero 13423 del 28-05-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce che, per il 2007, ai fini fiscali e contributivi delle auto aziendali ad uso promiscuo continua ad applicarsi il coefficiente del 30% sul valore ACI riferito a 15.000 km annui. Vengono richiamate la circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina del D.L. 262/2006, precisando che gli acconti d’imposta restano regolati dalle previgenti norme più favorevoli e che le medesime indicazioni valgono anche per l’imponibile previdenziale.
Ritenute d'acconto e imponibile previdenziale sulle auto aziendali ad uso promiscuo
Ritenute e imponibile previdenziale per le auto aziendali ad uso promiscuo
Il messaggio dell’INPS, in continuità con la circolare n. 153 del 22/12/2006 e con il messaggio n. 1888 del 19/01/2007, interviene sulla tassazione delle auto aziendali concesse ad uso promiscuo. L’obiettivo è coordinare la disciplina fiscale con quella contributiva, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 17 aprile 2007.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’art. 2, comma 71, del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006, che ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, norma di riferimento per la determinazione del valore imponibile dell’auto aziendale ad uso promiscuo.
La modifica ha comportato l’innalzamento della quota imponibile dal 30% al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza media annua di 15.000 chilometri, calcolata sulla base delle tariffe ACI per la specifica tipologia di autovettura.
Decorrenza del nuovo regime
Il nuovo regime di tassazione trova applicazione, in base all’art. 1, comma 324, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), a partire dall’anno 2007.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle ritenute d’acconto
Il messaggio riferisce che la circolare n. 21/E del 17/04/2007 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di effettuazione delle ritenute d’acconto da parte del datore di lavoro, quale sostituto d’imposta.
In particolare, ai fini del versamento degli acconti d’imposta, le ritenute applicate dal datore di lavoro in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche devono seguire quanto previsto dall’art. 2, comma 72, del D.L. n. 262/2006.
Tale disposizione, non modificata dalla legge finanziaria 2007, consente il versamento degli acconti d’imposta per l’anno 2006 e per i periodi d’imposta successivi secondo le regole previgenti, più favorevoli, rispetto al D.L. n. 262/2006.
Criterio applicabile per il 2007
Per effetto dei chiarimenti richiamati, il datore di lavoro deve calcolare le ritenute relative all’anno 2007 considerando il coefficiente del 30% da applicare all’importo corrispondente a 15.000 chilometri annui, valorizzato secondo le tariffe ACI.
Riflessi contributivi
Il messaggio precisa che lo stesso criterio si applica anche ai fini dell’imponibile previdenziale, in virtù dell’armonizzazione tra basi imponibili fiscale e previdenziale prevista dal D.lgs. n. 314/1997.
Ne consegue che i datori di lavoro devono attenersi, anche per la determinazione dell’imponibile contributivo, alle istruzioni fornite dalla circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate.
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