Messaggio numero 14371 del 01-06-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce la competenza istruttoria e i criteri di verifica del diritto a pensione per soggetti con contribuzione presso ENPALS, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS e gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Stabilisce il ruolo esclusivo dell’ENPALS nella prima istruttoria e indica l’ordine con cui devono essere valutate le diverse ipotesi di totalizzazione o cumulo contributivo.
Chiarimenti sulle prestazioni pensionistiche con contribuzione ENPALS e INPS
Prestazioni pensionistiche con contribuzione ENPALS e INPS: chiarimenti
Il documento fornisce indicazioni operative per la gestione delle domande di pensione presentate da lavoratori con contribuzione accreditata in più gestioni previdenziali, in particolare ENPALS, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) dell’INPS e gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Lo scopo è chiarire competenza istruttoria, criteri di accertamento del diritto e modalità di trasferimento della posizione contributiva.
Quadro normativo e contesto applicativo
Il messaggio richiama l’art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, secondo cui i soggetti che possono far valere contributi sia presso il F.P.L.D. gestito dall’INPS sia presso la gestione ENPALS hanno diritto alle prestazioni pensionistiche tramite totalizzazione dei contributi versati nei due Enti. Le modalità attuative erano già state definite dalla Convenzione INPS-ENPALS del 03/12/1973 e dalla circolare n. 713Prs.-n. 4871 C. e V.-n. 7870 O.-n. 54 I.B./85 del 16/04/1974.
Il documento interviene perché sono emerse incertezze applicative nei casi in cui il lavoratore abbia contribuzione in tre diverse gestioni: ENPALS, F.P.L.D. INPS e gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Istruttoria della domanda
Viene confermata l’esclusiva competenza dell’ENPALS a svolgere la preliminare istruttoria della domanda di prestazione, al fine di individuare l’Ente competente alla definizione della domanda stessa, secondo i criteri già indicati al punto 2 della circolare del 16/04/1974.
Se la domanda viene presentata presso una sede INPS, questa deve trasmetterla alla Direzione Generale dell’ENPALS con le modalità previste dal punto 1 del messaggio n. 37294 del 10/11/2005. Sarà quindi l’ENPALS a stabilire quale Ente sia competente alla liquidazione della prestazione.
Per le prestazioni pensionistiche già definite, se successivamente emerge contribuzione pregressa presso l’ENPALS non dichiarata in sede istruttoria, l’ENPALS può procedere a una nuova istruttoria. Ciò serve a verificare se ricorrano i presupposti per la propria competenza alla prestazione oppure, in alternativa, per la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi accreditati nell’assicurazione stessa.
Verifica del diritto a pensione: ordine delle valutazioni
L’accertamento del requisito contributivo deve essere svolto secondo un ordine preciso:
- in primo luogo, va verificato se il diritto a pensione sia raggiunto sommando i contributi ENPALS e F.P.L.D. INPS;
- se tale verifica ha esito negativo, va esaminata l’eventuale maturazione del diritto cumulando la contribuzione della gestione speciale con quella del F.P.L.D.;
- solo in via residuale, si valuta il diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi presenti nelle tre gestioni.
Ipotesi A: totalizzazione dei contributi INPS-ENPALS
L’Ente competente alla liquidazione deve prima accertare se il diritto a pensione sia perfezionato mediante la virtuale totalizzazione dei contributi accreditati presso ENPALS e F.P.L.D. INPS.
Se la verifica è positiva:
- la prestazione viene liquidata secondo le ordinarie modalità;
- i contributi della gestione speciale restano utilizzabili per una pensione supplementare, se la prestazione principale è a carico dell’ENPALS;
- oppure per un supplemento di pensione, se la prestazione principale è a carico dell’assicurazione obbligatoria IVS dell’INPS.
Ipotesi B: cumulo F.P.L.D.-gestione speciale
Se il soggetto non matura il diritto a pensione unificando i contributi INPS ed ENPALS, ma lo consegue sommando la contribuzione del F.P.L.D. con quella di una gestione speciale, l’INPS eroga il trattamento pensionistico a carico della gestione speciale.
In questo caso, la contribuzione ENPALS può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare a carico dell’Ente stesso.
Ipotesi C: utilizzo delle tre contribuzioni
In via residuale, può accadere che il diritto a pensione si perfezioni solo sommando tutte le contribuzioni presenti nelle tre gestioni interessate.
In tale ipotesi:
- la contribuzione già accreditata presso ENPALS può essere utilizzata solo previo trasferimento all’INPS;
- il trasferimento avviene con gli stessi criteri previsti per la contribuzione accreditata nell’AGO;
- la contribuzione ENPALS viene poi cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale, secondo quanto richiamato dal messaggio n. 36579 del 28 aprile 1994.
La sede INPS competente deve comunicare la situazione alla Direzione Generale dell’ENPALS e richiedere il trasferimento della posizione contributiva dell’interessato.
Indicazioni operative finali
Il messaggio definisce quindi un criterio gerarchico di valutazione delle posizioni contributive:
- verifica prioritaria della totalizzazione ENPALS-F.P.L.D.;
- in subordine, verifica del cumulo tra F.P.L.D. e gestione speciale;
- solo infine, utilizzo congiunto delle tre contribuzioni, con trasferimento della posizione ENPALS all’INPS.
L’obiettivo è garantire uniformità istruttoria e corretta individuazione dell’Ente tenuto alla liquidazione della prestazione pensionistica.
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