Messaggio numero 13861 del 30-05-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS disciplina la gestione dei prestiti ai pensionati con cessione del quinto notificati prima dell’entrata in vigore del decreto n. 313 del 27 dicembre 2006, a fronte di casi in cui il pensionato abbia già iniziato a rimborsare direttamente il finanziamento. Le banche/intermediari devono inviare entro il 25 giugno 2007 dati aggiornati sul debito residuo, sulle rate residue, sull’eventuale nuova rata e sull’eventuale estinzione del prestito, così da consentire alle sedi INPS di avviare correttamente i piani di recupero.
Prestiti ai pensionati con cessione fino a un quinto della pensione: aggiornamento dati per contratti notificati prima del D.M. 313/2006
Prestiti ai pensionati con cessione del quinto notificati prima del D.M. 313/2006
Il messaggio interviene sulla gestione dei prestiti ai pensionati estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione, limitatamente ai contratti notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 313 del 27 dicembre 2006. L’obiettivo è consentire alle sedi INPS di avviare correttamente i piani di recupero nei casi in cui i dati contrattuali originari non siano più attuali.
Contesto e criticità rilevate
L’Istituto segnala che stanno pervenendo comunicazioni da parte di pensionati i quali, dopo aver ricevuto l’informativa prevista dal messaggio n. 9086 del 6 aprile 2007, si sono recati presso le sedi INPS per riferire di aver già avviato il rimborso del prestito, pagando direttamente alla banca o all’intermediario finanziario la rata di ammortamento.
Questa circostanza crea difficoltà all’atto dell’avvio dei piani di recupero, perché i dati presenti nei contratti notificati dalle banche/intermediari non tengono conto:
- del debito già corrisposto dal pensionato;
- della possibile estinzione anticipata del prestito.
Obblighi di aggiornamento a carico di banche e intermediari
Per i casi in cui ricorrano le condizioni indicate, le banche e gli intermediari finanziari devono trasmettere alle sedi INPS cui avevano già notificato il contratto, entro il 25 giugno 2007, le informazioni aggiornate al mese di giugno 2007. La comunicazione deve essere inviata anche al pensionato, in contemporanea.
Le informazioni richieste sono:
- il debito residuo;
- il numero di rate residue;
- la nuova rata di ammortamento, qualora risulti modificata rispetto al piano già in possesso della sede;
- l’eventuale avvenuta estinzione del prestito.
Effetti sulla gestione del recupero
Ricevuti i nuovi dati, la sede INPS deve avviare il piano di recupero sulla base delle informazioni aggiornate, indicando come data di notifica quella del contratto aggiornato.
Resta fermo che l’ordine di priorità per l’esecuzione dei contratti deve essere determinato secondo le istruzioni già impartite con il messaggio n. 10537 del 26 aprile 2007.
Decorrenza delle rate arretrate
Il messaggio precisa infine che le eventuali rate arretrate di ammortamento decorrono dalla nuova data di notifica del contratto aggiornato, e non dal mese di marzo 2007.
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