Messaggio numero 14020 del 31-05-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS comunica una nuova sospensione del contributo dello 0,50% dovuto al Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa. La sospensione, deliberata il 28 maggio 2007, opera dal 1° giugno al 30 settembre 2007; resta invece dovuto il contributo relativo a maggio 2007, con scadenza 16 giugno 2007.
Sospensione del contributo di finanziamento allo 0,50% del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa
Sospensione del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà
Il messaggio comunica una nuova sospensione del contributo di finanziamento dello 0,50% dovuto al Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, disciplinato dal D.M. 351/2000. Il provvedimento riguarda le aziende iscritte al Fondo e incide sulle modalità di versamento per un arco temporale limitato.
Contesto e precedente riattivazione del contributo
L’INPS ricorda che il contributo dello 0,50% era stato in precedenza sospeso e poi riattivato a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il messaggio richiama inoltre il precedente messaggio n. 33089 del 13 dicembre 2006 come riferimento.
Nuova deliberazione del Comitato amministratore
Con deliberazione del 28 maggio 2007, il Comitato amministratore del Fondo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Fondo e delle spese previste, ha disposto una nuova sospensione del contributo. La sospensione riguarda il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2007.
Effetti sui versamenti contributivi
In base a quanto comunicato:
- il contributo relativo a maggio 2007 resta dovuto;
- tale contributo, con scadenza al 16 giugno 2007, deve quindi essere versato regolarmente;
- per il periodo giugno-settembre 2007, le aziende iscritte al Fondo non devono versare il contributo dello 0,50%.
Indicazioni operative per le denunce DM10
Per il periodo giugno-settembre 2007, la procedura di gestione delle denunce DM10 non richiederà l’indicazione del contributo oggetto della sospensione, anche in presenza del codice causale "2L". Questo chiarimento ha finalità operative e serve ad allineare la gestione automatizzata delle denunce alla sospensione deliberata.
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