Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 1 del 3-1-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con decorrenza 6 dicembre 2005, il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE è pari al 2,25% e che, per effetto della maggiorazione prevista dalla normativa, l’interesse di differimento e di dilazione diventa 8,25%. La modifica incide anche sulle somme aggiuntive e sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi, con indicazione delle diverse misure applicabili nei vari casi previsti dalla legge.

Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributivo

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributivo

La circolare dell’INPS aggiorna le misure degli interessi e delle sanzioni civili connesse al mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, alla luce della variazione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla BCE. Il documento chiarisce le decorrenze applicabili e gli effetti sui diversi istituti: differimento, dilazione e sanzioni civili.

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

Nel Bollettino Mensile della Banca Centrale Europea pubblicato l’8 dicembre 2005, il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato nella misura del 2,25% con decorrenza dal 6 dicembre 2005. La circolare sottolinea che il regime transitorio previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, essendo ormai decorso per intero, non richiede più un’autonoma determinazione da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE.

Interessi di differimento e di dilazione

A decorrere dal 6 dicembre 2005, l’interesse di differimento risulta pari all’8,25%, ottenuto sommando al TUR la maggiorazione di 6 punti prevista dall’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. La stessa misura si applica all’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dal 6 dicembre 2005, con conseguente aggiornamento delle tabelle centrali da parte della Direzione.

Decorrenza per i differimenti autorizzati

Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,25% trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2005.

Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento

La circolare riepiloga le diverse misure delle sanzioni civili, distinguendo le varie fattispecie previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000:

  • per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro un anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi 7,75% annuo;
  • per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, ovvero denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza o denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo;
  • per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, con decorrenza dal 6 dicembre 2005, la misura resta pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, cioè 7,75% annuo;
  • per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" contenuto nella circolare n. 88/2002 deve essere sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 2,25%.

Limite minimo della sanzione ridotta

Viene inoltre richiamato che l’importo della sanzione ridotta non può essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali. Questo principio va considerato anche nell’applicazione dei prospetti di calcolo richiamati dalla precedente circolare n. 88/2002.

Punti principali

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea, nel Bollettino Mensile pubblicato l’8 dicembre 2005, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,25% con decorrenza dal 6 dicembre 2005. La circolare rileva che il regime transitorio previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 è ormai esaurito e che non è più necessaria un’autonoma determinazione della Banca d’Italia per rendere operativo il tasso BCE.

Interessi di differimento e di dilazione

Dal 6 dicembre 2005 l’interesse di differimento, aumentato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, è pari all’8,25%. Lo stesso tasso si applica agli interessi di dilazione sulle rateazioni concesse dal 6 dicembre 2005, con aggiornamento delle tabelle centrali da parte della Direzione.

Decorrenza per il differimento dei contributi

Per i casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,25% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2005.

Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento

La circolare riepiloga le misure delle sanzioni civili applicabili: per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, il tasso è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi 7,75% annuo; per i contributi accertati dall’Istituto o denunciati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni, il tasso resta pari al 30% annuo; per le inadempienze di cui all’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000, dal 6 dicembre 2005 si applica ancora il TUR maggiorato di 5,5 punti, cioè 7,75% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo

Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate", richiamato nella circolare n. 88/2002, deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 2,25%. Inoltre, si ricorda che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite di legge, individuato negli interessi legali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.