Circolare numero 2 del 4-1-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che dal 1° gennaio 2006 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dall'assegno per il nucleo familiare, in particolare coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per autonomi. Sono inoltre riportate le tabelle aggiornate con i nuovi importi, differenziate per composizione del nucleo e per specifiche situazioni soggettive, oltre ai chiarimenti sui soggetti equiparati ai figli e ai genitori.
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2006: aggiornamento dei limiti di reddito
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2006: aggiornamento dei limiti di reddito
La circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2006, i limiti di reddito da utilizzare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Le nuove soglie si applicano soprattutto ai soggetti esclusi dall'assegno per il nucleo familiare e disciplinati dalla normativa sugli assegni familiari o sulle quote di maggiorazione di pensione.
Ambito soggettivo
Le disposizioni interessano:
- i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti;
- i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Per tali categorie, la perdita del diritto al trattamento di famiglia per effetto dei limiti reddituali non determina la cessazione di altri diritti o benefici collegati alla vivenza a carico.
Rivalutazione annuale dei limiti
I limiti di reddito familiare sono rivalutati ogni anno in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2005 il tasso considerato è pari all'1,6%. Le tabelle aggiornate, allegate alla circolare, si applicano dal 1° gennaio 2006. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate secondo i nuovi valori.
Limiti mensili per l'accertamento del carico
Per il 2006 il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a euro 427,58 mensili. In relazione a tale importo, i limiti di reddito mensili per il riconoscimento degli assegni familiari sono fissati in:
- euro 602,17 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio od equiparato;
- euro 1.053,80 per due genitori.
Gli stessi limiti valgono anche per le richieste relative a fratelli, sorelle e nipoti, nei casi previsti dalla normativa vigente sull'indice unitario di mantenimento.
Tabelle dei limiti annui: disciplina ordinaria
L'allegato 1 contiene i limiti annuali per la generalità dei soggetti interessati. Per il primo figlio e per il genitore a carico, i limiti di cessazione vanno da euro 8.019,47 per un nucleo di 1 persona a euro 30.096,24 per nuclei di 7 o più persone. Per la cessazione di tutti gli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione, i limiti vanno da euro 15.937,05 a euro 36.042,87.
La tabella precisa inoltre quali soggetti sono considerati equiparati ai figli e ai genitori:
- ai figli: adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori affidati dagli organi competenti e nipoti minori a carico dell'ascendente;
- ai genitori: adottanti, affilianti, patrigno, matrigna e persone alle quali l'interessato fu affidato.
Tabelle con maggiorazione del 10%
L'allegato 2 riguarda i soggetti che percepiscono assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- vedovo/a;
- divorziato/a;
- separato/a legalmente;
- abbandonato/a;
- celibe o nubile.
In questo caso i limiti sono incrementati del 10%. Per il primo figlio e per il genitore a carico i valori vanno da euro 8.821,14 a euro 33.104,74; per la cessazione di tutti i trattamenti da euro 17.530,25 a euro 39.646,42.
Tabelle con maggiorazione del 50%
L'allegato 3 si applica ai nuclei familiari nei quali siano comprese persone totalmente inabili per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia. I limiti sono aumentati del 50% e vanno:
- da euro 12.026,11 a euro 45.143,23 per il primo figlio e il genitore a carico;
- da euro 23.903,04 a euro 54.061,20 per la cessazione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione.
Tabelle con maggiorazione del 60%
L'allegato 4 riguarda i soggetti in condizioni analoghe a quelle dell'allegato 2, ma anche i nuclei con persone totalmente inabili. I limiti sono incrementati del 60% e vanno:
- da euro 12.828,91 a euro 48.151,17 per il primo figlio e il genitore a carico;
- da euro 25.496,23 a euro 57.665,31 per la cessazione di tutti i trattamenti.
Soggetti equiparati e precisazioni applicative
La circolare ribadisce che, ai fini dell'applicazione delle tabelle, sono espressamente individuati i soggetti equiparati ai figli e ai genitori. La distinzione è rilevante per l'individuazione del diritto agli assegni familiari e per la corretta applicazione delle soglie di reddito.
Diffusione delle istruzioni
Le sedi INPS sono invitate a comunicare il contenuto della circolare alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali, così da assicurare la conoscenza dei nuovi limiti per l'anno 2006.
Punti principali
Oggetto e ambito di applicazione
La circolare aggiorna per il 2006 i limiti di reddito rilevanti per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensione. Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti, la cessazione del trattamento di famiglia per effetto dei limiti di reddito non incide sugli altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.
Rivalutazione dei limiti di reddito familiare annuale
I limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2005 il tasso considerato è pari all'1,6%, e le tabelle aggiornate sono applicabili dal 1° gennaio 2006. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già adeguate ai nuovi limiti.
Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari
Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato per il 2006 in euro 427,58 mensili. Su tale base sono determinati i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico e quindi per il riconoscimento degli assegni familiari: euro 602,17 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; euro 1.053,80 per due genitori. Gli stessi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti nei casi disciplinati dalla normativa vigente sull'indice unitario di mantenimento.
Tabelle per la cessazione o riduzione in caso ordinario
L'allegato 1 riporta i limiti annui per la generalità dei soggetti interessati, con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. Per il primo figlio e per il genitore a carico i limiti vanno da euro 8.019,47 per 1 persona fino a euro 30.096,24 per 7 o più persone; per la cessazione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione i limiti vanno da euro 15.937,05 a euro 36.042,87. La tabella precisa anche chi è considerato equiparato ai figli e ai genitori.
Tabelle con maggiorazione del 10%
L'allegato 2 si applica ai soggetti che percepiscono assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovano in condizione di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà. I limiti risultano aumentati del 10%: per il primo figlio e il genitore a carico vanno da euro 8.821,14 a euro 33.104,74; per la cessazione di tutti i trattamenti vanno da euro 17.530,25 a euro 39.646,42.
Tabelle con maggiorazione del 50%
L'allegato 3 riguarda i nuclei in cui siano presenti persone totalmente inabili per le quali possono essere attribuiti trattamenti di famiglia. I limiti sono aumentati del 50%: per il primo figlio e il genitore a carico da euro 12.026,11 a euro 45.143,23; per la cessazione di tutti i trattamenti da euro 23.903,04 a euro 54.061,20.
Tabelle con maggiorazione del 60%
L'allegato 4 si applica ai soggetti in condizione di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà, nonché ai nuclei con persone totalmente inabili. I limiti sono aumentati del 60%: per il primo figlio e il genitore a carico da euro 12.828,91 a euro 48.151,17; per la cessazione di tutti i trattamenti da euro 25.496,23 a euro 57.665,31.
Definizione di figli e genitori equiparati
Ai fini delle tabelle sono equiparati ai figli: adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori affidati dall'autorità competente e nipoti minori viventi a carico dell'ascendente. Sono esclusi fratelli, sorelle e nipoti collaterali. Sono equiparati ai genitori: adottanti, affilianti, patrigno, matrigna e persone alle quali l'interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.
Informativa alle sedi e destinatari del contenuto
Le sedi sono invitate a diffondere la circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali, affinché gli aggiornamenti sui limiti di reddito siano portati a conoscenza dei soggetti interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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