Circolare numero 123 del 30-12-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione nazionale tra INPS e FAGRI, ai sensi della legge n. 334/1968, per riscuotere insieme ai contributi obbligatori anche i contributi associativi sindacali delle Ditte e dei PCCF. Vengono richiamate le regole operative su deleghe, trasmissione telematica dei dati, convalida delle adesioni, revoche, gestione dei versamenti e riparto delle somme, oltre ai termini annuali per comunicazioni, rendicontazioni e rinnovo della convenzione.
Convenzione INPS-FAGRI per la riscossione dei contributi associativi sindacali di Ditte e PCCF
Convenzione INPS-FAGRI per la riscossione dei contributi associativi sindacali di Ditte e PCCF
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FAGRI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi sindacali dovuti dalle Ditte e dai Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari. Il documento chiarisce la disciplina operativa della delega, della trasmissione dei dati, delle revoche, dei rapporti finanziari e della durata dell'accordo, richiamando anche la disciplina già applicata con la circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
Ambito e base normativa
La convenzione è stata stipulata il 29 settembre 2005 e ha carattere nazionale. Essa trova fondamento nell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, che consente la riscossione dei contributi associativi per conto delle associazioni sindacali nazionali del settore agricolo; l'INPS è subentrato allo SCAU nella gestione di tali convenzioni in forza dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo FAGRI viene riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, secondo le procedure previste per questi ultimi e con utilizzo dei modelli F24. Nei modelli deve essere indicato anche l'importo del contributo associativo, con la specifica dicitura "contributo associativo di assistenza sindacale". La circolare ribadisce che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo e che l'INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva.
Gestione delle adesioni e delle deleghe
La FAGRI deve trasmettere per via telematica alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non voler più versare la quota. Tale invio deve avvenire entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ogni anno.
Le deleghe sottoscritte dagli associati devono essere controfirmate e timbrate dalla struttura competente della FAGRI e presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 31 marzo. Se viene presentata una copia fotostatica della delega, questa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale FAGRI per attestare la conformità all'originale conservato dall'Associazione.
Contenuto dei supporti informatici e verifiche INPS
I supporti informatici inviati dalla FAGRI devono contenere, oltre all'identificazione della struttura INPS territorialmente competente e del comune sede dell'impresa, i seguenti elementi essenziali:
- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale;
- denominazione completa dell'impresa e del titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
L'INPS, dopo l'abbinamento dei dati, rende disponibili alle strutture territoriali il contenuto dei supporti informatici per la convalida degli associati sulla base delle deleghe presenti in sede. Per i nominativi non riscontrati negli archivi dell'Istituto non si procede all'emissione dei modelli F24 e quindi alla riscossione della quota associativa; se la FAGRI intende riproporre tali nominativi negli anni successivi, deve reinserirli nei supporti magnetici.
Revoca delle deleghe e rapporti con l'associato
La convenzione precisa che il rapporto intercorre tra l'associato e la FAGRI secondo lo Statuto dell'Associazione. Le comunicazioni relative al rapporto, quando attivate su iniziativa dell'associato, devono quindi essere inoltrate direttamente dall'Associazione, previa esplicita autorizzazione inserita nella delega.
Le revoche delle deleghe sono comunicate con le modalità previste per l'invio dei dati. La revoca produce effetto per l'INPS dall'anno successivo se perviene alla struttura competente dopo il 30 marzo, termine fissato per l'armonizzazione delle procedure. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato una comunicazione di recesso, la struttura prende nota della revoca, la comunica alla FAGRI e procede alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle scadenze indicate.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
Entro il 28 febbraio di ciascun anno la FAGRI deve comunicare all'INPS eventuali modifiche della misura del contributo associativo sindacale, valide per l'intero anno.
Qualora il contribuente non versi integralmente l'importo richiesto per i contributi obbligatori, la somma versata viene imputata anzitutto a scomputo dei contributi previdenziali e assistenziali; l'eventuale eccedenza è considerata versata per il contributo associativo sindacale.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
La FAGRI deve corrispondere all'Istituto gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; fino a nuova determinazione restano validi i costi previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono inoltre a carico dell'Associazione tutte le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la convenzione.
L'INPS corrisponde all'Associazione, entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato applicando all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni effettive e il totale posto in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA.
Entro il 30 giugno di ogni anno l'INPS trasmette alla FAGRI un prospetto riepilogativo relativo all'anno precedente, contenente la situazione finanziaria delle emissioni contributive non ancora completamente elaborate e, in particolare:
- l'importo annuo delle somme imposte;
- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai modelli F24 elaborati, suddivisi per provincia;
- l'elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l'eventuale conguaglio.
Per ciascuna emissione, quando sono stati elaborati i relativi modelli F24, l'INPS trasmette anche un rendiconto con:
- l'ammontare delle quote associative riscosse;
- il rimborso spese e la relativa IVA, inclusi gli oneri fiscali prescritti;
- gli acconti corrisposti per l'emissione considerata;
- l'eventuale conguaglio. Contestualmente alla trasmissione del rendiconto, l'Istituto effettua i conguagli dovuti.
Responsabilità e durata della convenzione
I rapporti conseguenti, compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra l'Associazione e i contribuenti. L'INPS è esonerato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione; inoltre, la FAGRI deve rimborsare all'Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, le spese e gli onorari eventualmente sostenuti in relazione a controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione dell'accordo.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè sei mesi prima della scadenza. È comunque prevista la possibilità di revisione dell'accordo su richiesta di una delle parti qualora, durante l'esecuzione, si renda necessaria l'introduzione di modifiche o integrazioni.
Punti principali
Stipula e oggetto della convenzione
Il 29 settembre 2005 INPS e FAGRI hanno stipulato una convenzione nazionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi sindacali delle Ditte e dei Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari (PCCF). La circolare richiama la precedente disciplina applicativa della circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
Modalità di riscossione e natura volontaria del contributo
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, utilizzando le stesse procedure e i modelli F24. Sui modelli va indicato anche l'importo del contributo FAGRI con la dicitura "contributo associativo di assistenza sindacale". La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e l'INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.
Trasmissione dei dati, deleghe e convalida
La FAGRI deve inviare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i dati identificativi dei nuovi associati e dei soggetti che revocano l'adesione o dichiarano di non pagare più la quota, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ogni anno. Le deleghe sottoscritte dagli associati, controfirmate e timbrate dalla struttura competente della FAGRI, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 31 marzo. In caso di copia fotostatica, essa deve essere autenticata dal rappresentante locale FAGRI come conforme all'originale.
Contenuto dei supporti informatici e gestione degli abbinamenti
I supporti informatici trasmessi devono contenere l'identificazione della struttura INPS competente per territorio, del comune sede dell'impresa e gli altri dati essenziali indicati nella convenzione, tra cui indirizzo, CAP, codice fiscale, denominazione completa dell'impresa e del titolare, e codice INPS d'impresa salvo nuove iscrizioni. L'INPS effettua l'abbinamento e rende disponibili i dati alle strutture territoriali per la conferma; per i soggetti non presenti in archivio non si procede all'emissione dei modelli F24 né alla riscossione della quota.
Revoche delle deleghe e decorrenza degli effetti
Le revoche devono essere comunicate con le stesse modalità previste per le adesioni. La revoca produce effetto per l'INPS dall'anno successivo se trasmessa dopo il 30 marzo. Se l'INPS riceve una comunicazione diretta dell'associato, ne prende nota, la comunica alla FAGRI e cancella il soggetto nel rispetto delle scadenze previste.
Misura del contributo e comunicazioni annuali
Entro il 28 febbraio di ogni anno la FAGRI deve comunicare all'INPS eventuali variazioni, valide per tutto l'anno, della misura del contributo associativo sindacale. Entro il 30 settembre l'INPS fornisce alla FAGRI l'elenco generale delle quote inserite nei modelli F24 con il dettaglio dei soggetti interessati suddivisi per struttura territoriale.
Ripartizione dei pagamenti e rapporti finanziari
Se il contribuente non versa integralmente i contributi richiesti, quanto pagato viene imputato prima ai contributi previdenziali e assistenziali e solo l'eventuale eccedenza è considerata versata per il contributo associativo. L'INPS corrisponde alla FAGRI acconti periodici calcolati secondo i criteri indicati nella convenzione, al netto del rimborso spese e dell'IVA. Entro il 30 giugno di ogni anno trasmette un prospetto riepilogativo e il rendiconto dell'anno precedente, con eventuali conguagli.
Costi, responsabilità e durata dell'accordo
La FAGRI si impegna a corrispondere all'Istituto gli importi determinati in base alla revisione dei costi; al momento restano vigenti quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono inoltre a carico dell'Associazione le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale. I rapporti conseguenti, incluse le restituzioni di somme indebitamente versate, restano tra Associazione e contribuenti; l'INPS è sollevato da responsabilità verso terzi. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R entro il 30 giugno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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