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Circolare

Circolare numero 3 del 5-1-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INPS illustra l’applicazione, dal 1° gennaio 2006, dell’esonero dal versamento dei contributi sociali previsto dalla legge finanziaria 2006. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare e opera prioritariamente su tale aliquota, fino a un massimo di un punto percentuale, con regole specifiche per i settori in cui la CUAF è già ridotta o azzerata. Sono indicati i soggetti esclusi, le particolarità per agricoltura e pesca e le modalità di compilazione del DM10/2.

Riduzione del costo del lavoro: esonero contributivo fino a un punto percentuale dal 1° gennaio 2006

Riduzione del costo del lavoro ex art. 1, commi 361 e 362, legge n. 266/2005

La circolare illustra la disciplina applicativa dell’esonero contributivo introdotto dalla legge finanziaria 2006, in vigore dal 1° gennaio 2006. L’intervento mira a ridurre il costo del lavoro mediante un abbattimento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, entro il limite massimo di un punto percentuale.

Quadro normativo e finalità della misura

La base normativa è costituita dai commi 361 e 362 dell’unico articolo della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La circolare inquadra la misura nel processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e delle prestazioni temporanee, nonché nel più ampio contesto delle politiche di contenimento del costo del lavoro. Viene inoltre richiamato che, in virtù del comma 269 della stessa legge finanziaria, le misure compensative connesse al conferimento del TFR alla previdenza complementare slittano al 1° gennaio 2008.

Ambito di applicazione dell’esonero

L’esonero di un punto percentuale opera prioritariamente sull’aliquota di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare. Nei casi in cui, per effetto dell’esonero CUAF previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000, tale aliquota sia già inferiore a un punto percentuale, la riduzione si estende ad altri contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989.

In particolare, la circolare precisa che, in tale ipotesi:

  • si considerano prioritariamente i contributi per maternità e per disoccupazione;
  • se il beneficio non è ancora interamente assorbito, può essere imputato ad altre assicurazioni della stessa gestione fino a esaurimento delle singole aliquote interessate.

Tra le ulteriori componenti della gestione richiamate figurano la cassa integrazione guadagni degli operai dell’industria, la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia e lapidei, la cassa integrazione salariale ai lavoratori agricoli e i trattamenti economici di malattia.

Contributi esclusi dalla riduzione

La norma, come ribadito dalla circolare, esclude espressamente dall’agevolazione:

  • il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982;
  • il contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, integrativo della disoccupazione involontaria, destinato al finanziamento di attività formative e devoluto, per i soggetti aderenti, ai fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

Il beneficio è riservato ai soli datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989, anche quando la CUAF risulti azzerata per effetto dell’art. 120 della legge n. 388/2000.

Sono espressamente esclusi:

  • le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici normalmente non soggetti alla disciplina CUAF;
  • i datori di lavoro esonerati dal versamento CUAF perché erogano direttamente ai dipendenti i trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi di legge, come associazioni sindacali, associazioni di categoria e partiti politici;
  • le aziende operanti all’estero in Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale;
  • i giornalisti iscritti all’INPGI, per i quali è dovuto all’Istituto il solo contributo di maternità.

La circolare segnala inoltre, in nota, alcune eccezioni alla regola generale di esclusione per gli enti pubblici, richiamando le aziende speciali ex lege n. 142/1990 soggette alla disciplina CUAF e il Ministero di Grazia e Giustizia per detenuti e internati.

Regole particolari per il settore agricolo

Per i datori di lavoro agricoli l’esonero deve essere applicato agli operai OTI e OTD con le modalità ex SCAU, sulla contribuzione versata secondo tale sistema.

La circolare specifica anche il caso delle cooperative agricole ex lege n. 240/1984:

  • se iscritte nell’albo informatico delle società cooperative, applicano la medesima prassi per la contribuzione degli operai a tempo indeterminato;
  • se non iscritte nell’albo, possono invece operare sul DM10/2 la riduzione contributiva riferita agli operai a tempo indeterminato, poiché sussiste capienza nella relativa contribuzione CUAF.

Regole particolari per le imprese della pesca

Per le imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori, relativamente al personale soggetto alla legge n. 413/1984, la circolare dispone che:

  • il contributo di maternità dello 0,06% venga operato all’IPSEMA;
  • la quota residua venga ridotta sul DM10/2 fino a concorrenza della misura agevolativa spettante, pari allo 0,94%.

La circolare aggiunge che, per effetto della disposizione, la contribuzione per la disoccupazione si attesta dal gennaio 2006 nella misura dello 0,67%.

Modalità operative e compilazione del DM10/2

Per la concreta fruizione dell’agevolazione, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità di compilazione del DM10/2 già indicate nella circolare n. 115 del 10 novembre 2005, fondate sulla nettizzazione dei contributi. Ne consegue che in denuncia va esposta direttamente la contribuzione dovuta già al netto della riduzione spettante.

Sintesi conclusiva

La circolare fornisce quindi le istruzioni applicative per l’esonero contributivo introdotto dalla legge finanziaria 2006, chiarendo:

  • la misura massima del beneficio, pari a un punto percentuale;
  • la priorità di imputazione sulla contribuzione per assegni al nucleo familiare;
  • l’estensione ad altri contributi della gestione temporanea nei casi di CUAF già ridotta o azzerata;
  • le esclusioni soggettive e oggettive;
  • le regole speciali per agricoltura e pesca;
  • la modalità di esposizione nel DM10/2 mediante contribuzione netta già scomputata.

Punti principali

Norma di riferimento e finalità

La circolare dà attuazione ai commi 361 e 362 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che prevedono, dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. La misura si inserisce nel quadro delle politiche di riduzione del costo del lavoro e di armonizzazione della contribuzione per le prestazioni temporanee.

Ambito di applicazione dell’esonero

La riduzione contributiva opera in via prioritaria sull’aliquota per gli assegni per il nucleo familiare. Nei casi in cui tale aliquota sia già inferiore a un punto percentuale per effetto dell’esonero CUAF ex art. 120 della legge n. 388/2000, la riduzione si estende ad altri contributi della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, prioritariamente maternità e disoccupazione. Se la misura non è ancora esaurita, il beneficio può interessare ulteriori contribuzioni della stessa gestione fino a concorrenza dell’importo spettante.

Contributi esclusi dal beneficio

L’esonero non si applica al contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982, né al contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, integrativo della disoccupazione involontaria e destinato al finanziamento di attività formative, poi devoluto, per i soggetti aderenti, ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

Possono fruire dell’agevolazione solo i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, anche se l’importo della CUAF risulta azzerato per effetto dell’art. 120 della legge n. 388/2000. Sono esclusi le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici normalmente non soggetti alla disciplina CUAF, i datori di lavoro esonerati perché erogano direttamente i trattamenti di famiglia, le aziende operanti all’estero in Paesi privi di accordi di sicurezza sociale e i giornalisti iscritti all’INPGI, per i quali è dovuto solo il contributo maternità.

Casistiche particolari: agricoltura e pesca

Per i datori di lavoro agricoli l’esonero va applicato sugli operai OTI e OTD con le modalità ex SCAU. Le cooperative agricole ex lege n. 240/1984 iscritte nell’albo informatico applicano la riduzione sulla contribuzione degli operai a tempo indeterminato secondo la medesima logica. Le cooperative non iscritte all’albo possono invece operare la riduzione sul DM10/2, disponendo di capienza nella contribuzione CUAF. Per le imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori, la quota maternità (0,06%) è scomputata presso l’IPSEMA, mentre sul DM10/2 si riduce la contribuzione per la disoccupazione fino a concorrenza del beneficio, con effetto dal gennaio 2006 sulla misura complessiva indicata in circolare.

Modalità operative e compilazione del DM10/2

Per la fruizione dell’esonero i datori di lavoro devono seguire le modalità di compilazione già indicate nella circolare n. 115 del 10 novembre 2005 in tema di nettizzazione dei contributi. In pratica, il DM10/2 deve esporre direttamente la contribuzione dovuta già al netto della riduzione spettante.

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