Cassazione Penale, Sentenza n. 16519/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame del 7.8.2025) con cui era stata confermata la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. il 9.7.2025 per fatti commessi il 28.5.2023 (delitti indicati negli atti: artt. 421-bis c.p. e artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967, aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: a) violazione di norme processuali e nullità per utilizzabilità di videoriprese non materialmente acquisite (supporti danneggiati) e mancata trasmissione alla difesa; b) carenza di gravità indiziaria, con omesso confronto con le argomentazioni difensive che dimostravano l'estraneità di Culiersi alla rissa e l'impossibilità di identificarlo nelle immagini; c) errata applicazione e motivazione circa la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso"; d) carente motivazione sulle esigenze cautelari e sull'idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari). In subordine era chiesta la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari e l'esclusione dell'aggravante.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto utilizzabili le descrizioni delle immagini contenute nelle annotazioni di polizia giudiziaria anche se i supporti informatici risultano illeggibili o non acquisiti materialmente, richiamando orientamenti consolidati di legittimità. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente ricostruito i fatti sulla base di molteplici sistemi di videosorveglianza (frames riportati), rilevando la presenza dell'indagato alla guida dell'autovettura riconducibile alla famiglia e i suoi spostamenti prima e dopo la sparatoria. La Corte ha confermato la sussistenza di un grave quadro indiziario e l'integrazione dell'aggravante del "metodo mafioso" in ragione della pluralità di persone armate, del contesto territoriale e della finalità intimidatoria (la cosiddetta "stesa"). Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta congrua la misura carceraria in relazione alla pericolosità concreta (sparatoria in pieno giorno, spregiudicatezza dell'azione) e ai precedenti penali dell'indagato; gli arresti domiciliari sono stati considerati insufficienti a prevenire il rischio di reiterazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 421-bis cod.pen.
Norma richiamata nel capo d'imputazione indicante il tipo di reato contestato; la decisione non entra in interpretazioni particolari della norma se non come riferimento al titolo di reato.
artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967
Norme richiamate tra i reati contestati (legge sulle armi/uso di armi); utilizzate nel quadro dell'accusa ma senza specifiche pronunce interpretative dalla Corte nella decisione impugnata.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" quando l'azione (più persone armate che sparano in luogo pubblico) è idonea a manifestare capacità intimidatoria e controllo del territorio, specie in un contesto caratterizzato da forte infiltrazione camorristica.
art. 234 cod. proc. pen.
Le videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico si considerano documenti ai sensi dell'art. 234; il loro contenuto può essere provato anche tramite annotazioni/depizioni degli operatori di polizia giudiziaria quando i supporti non sono materialmente disponibili.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
In sede cautelare il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese quando gli esiti delle stesse sono riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria; la mancata trasmissione dei supporti non determina automaticamente inutilizzabilità della prova.
art. 357 cod. proc. pen.
La descrizione delle immagini effettuata in annotazione di polizia giudiziaria è atto tipico utilizzabile ai fini istruttori; la decisione valorizza tali annotazioni quale fonte attendibile di rappresentazione delle riprese.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile nullità per vizio nell'acquisizione della prova; la Corte ha escluso che la mancata acquisizione materiale dei supporti determinasse la nullità o l'inutilizzabilità automatica, posto che il contenuto è stato rappresentato nelle annotazioni.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel giudizio sulle esigenze cautelari: la Corte precisa che, anche prescindendo dalla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, il quadro fattuale e i precedenti penali giustificano la custodia cautelare per il rischio di reiterazione.
art. 273 e art. 125 cod. proc. pen.
Norme processuali invocate dalla difesa (organizzazione dell'istruzione e oneri istruttori): la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione da parte del giudice del riesame e che le contestazioni in realtà attengano a diversa valutazione dei fatti, non a errori di diritto automaticamente rilevabili in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi proposti (violazione di norme processuali, vizio di motivazione, errata applicazione dell'aggravante, esigenze cautelari) e li ha ritenuti infondati nei limiti del controllo di legittimità consentito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, disposta dalla Corte.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione applicata per disporre la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente è ristretto, in mancanza di rimessione in libertà.
Massime di principio
- Le videoregistrazioni effettuate in luogo pubblico, anche se i supporti informatici risultano danneggiati o non acquisiti materialmente, possono essere utilizzate in giudizio attraverso le annotazioni o le deposizioni degli operatori di polizia giudiziaria che ne hanno descritto il contenuto; la semplice assenza del file fisico non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova.
- In sede cautelare il pubblico ministero non è sempre obbligato a trasmettere i supporti informatici quando gli esiti delle riprese sono riportati nelle annotazioni di polizia giudiziaria (art. 309, comma 5 c.p.p. rilevante); la questione diventa problema di valutazione dell'attendibilità di tali annotazioni.
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione verifica la logicità e la coerenza della motivazione del giudice di merito e la corretta applicazione del diritto, ma non può ricostruire ex novo i fatti né sostituirsi al giudice di merito in una diversa valutazione delle stesse risultanze probatorie.
- La sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" può essere ritenuta anche in presenza di azioni dimostrative (es. "stese") compiute da più persone armate in luogo pubblico, quando tali azioni sono idonee a manifestare controllo del territorio e capacità intimidatoria, specialmente in contesti ad alta infiltrazione di criminalità organizzata.
- Per l'applicazione della custodia cautelare si valutano non solo i soli indizi di responsabilità ma anche la concreta pericolosità e il rischio di reiterazione: modalità spregiudicate dell'azione (sparatoria in pieno giorno, in centro, alla presenza di terzi) e precedenti penali gravi possono giustificare il carcere anche se la difesa propone misure meno afflittive.
- Le censure difensive basate su una diversa plausibile interpretazione delle immagini o sulla richiesta di acquisizione materiale dei supporti sono, in pratica, critiche di merito; per essere accolte in Cassazione devono documentare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
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