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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1702

Regolamento delegato (UE) 2021/1702 della Commissione del 12 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU

Normativa europea32021R1702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento InvestEU definendo in dettaglio come i partner esecutivi devono compilare il quadro di valutazione da sottoporre al comitato per gli investimenti. La disciplina articola il sistema in sette pilastri, con criteri distinti per punteggi, indicatori qualitativi e quantitativi, ponderazioni e modalità di motivazione delle valutazioni. Sono inoltre previste regole sulla pubblicazione della versione pubblica del quadro di valutazione e sulla gestione delle informazioni sensibili o riservate.

Stabilisce elementi aggiuntivi, indicatori, sottoindicatori, criteri di punteggio e regole di pubblicazione del quadro di valutazione InvestEU utilizzato dal comitato per gli investimenti per valutare le operazioni finanziate con la garanzia dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai partner esecutivi del programma InvestEU quando presentano al comitato per gli investimenti proposte di operazioni di finanziamento o di investimento, incluse le operazioni quadro, ai fini dell’ottenimento della copertura della garanzia dell’Unione. Riguarda tutte le operazioni nel perimetro del regolamento (UE) 2021/523 e del relativo quadro di valutazione, con regole specifiche per finanziamenti diretti e intermediati, per il comparto Stati membri e per la pubblicazione della versione pubblica del quadro di valutazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Quadro di valutazione InvestEU

Il regolamento delegato (UE) 2021/1702 integra il regolamento (UE) 2021/523, che istituisce il programma InvestEU, e precisa come deve essere compilato il quadro di valutazione utilizzato dal comitato per gli investimenti. La finalità è garantire una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle operazioni di finanziamento e di investimento per le quali si richiede la garanzia dell’Unione.

Contesto normativo e funzione della disciplina

Il testo si fonda sull’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento InvestEU e completa il quadro delineato da quest’ultimo, che prevede un esame delle proposte presentate dai partner esecutivi. Il regolamento chiarisce che il comitato per gli investimenti deve basarsi su un set di indicatori strutturato in sette pilastri, elaborato dal partner esecutivo, e che tale set deve essere compilato secondo criteri omogenei per assicurare comparabilità tra operazioni e prodotti finanziari.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i partner esecutivi di InvestEU quando presentano operazioni di finanziamento o di investimento, comprese le operazioni quadro, per ottenere la copertura della garanzia dell’Unione. La valutazione si applica sia alle operazioni dirette sia a quelle intermediate, con adattamenti specifici per ciascuna categoria. Per il comparto Stati membri, alcune valutazioni devono tener conto anche degli obiettivi politici contenuti nel pertinente accordo di contribuzione.

Struttura del quadro di valutazione

Il quadro di valutazione InvestEU è composto da una presentazione iniziale dell’operazione e da sette pilastri:

  • contributo agli obiettivi delle politiche dell’Unione;
  • addizionalità;
  • fallimenti del mercato o investimenti subottimali;
  • contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo;
  • impatto;
  • profilo finanziario;
  • indicatori complementari.

Il regolamento prevede che i pilastri 3, 4 e 5 siano oggetto di punteggio da 1 a 4, mentre i pilastri 1, 2, 6 e 7 siano valutati con informazioni qualitative o quantitative senza punteggio. I punteggi non sono sommati in un voto unico; ciascun pilastro conserva pari importanza e il comitato per gli investimenti non è vincolato dalla valutazione del partner esecutivo.

Pilastro 1: contributo alle politiche dell’Unione

Il primo pilastro richiede di spiegare in che misura l’operazione contribuisce alle aree ammissibili di InvestEU, in conformità all’allegato II del regolamento InvestEU, agli orientamenti sugli investimenti e alle condizioni del prodotto finanziario pertinente. Le operazioni devono rientrare almeno in un’area ammissibile dell’ambito di intervento del prodotto finanziario. Per il comparto Stati membri, occorre inoltre considerare gli obiettivi politici dell’accordo di contribuzione.

Pilastro 2: addizionalità

L’addizionalità deve essere dimostrata rispetto al sostegno di mercato e ad altri sostegni pubblici esistenti. L’appendice 1 elenca sei possibili caratteristiche indicative: subordinazione, capitale o quasi-capitale o debito a lunga scadenza non sufficientemente disponibile sul mercato, rischio superiore alla normale attività del partner esecutivo, partecipazione a meccanismi di condivisione del rischio, effetto catalizzatore di ulteriori finanziamenti, oppure prodotti finanziari assenti o insufficienti nei territori interessati.

Per le operazioni intermediate, l’addizionalità va valutata principalmente a livello dell’intermediario, in particolare nel caso dei portafogli destinati alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.

Pilastro 3: fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali

Il terzo pilastro individua i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali che l’operazione intende affrontare. L’appendice 2 ricomprende, tra l’altro, beni pubblici, esternalità, asimmetrie informative, progetti infrastrutturali transfrontalieri, esposizioni a rischi elevati e fallimenti nuovi o complessi. Il punteggio cresce in funzione del numero e della rilevanza dei fallimenti trattati, fino ai casi esemplari o trasformativi.

Per i finanziamenti intermediati destinati alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, il regolamento prevede una griglia autonoma: un punto base per l’accesso ai finanziamenti, un punto aggiuntivo per aree di coesione o transizione giusta, ulteriori punti per segmenti vulnerabili o soggetti a restrizioni e per priorità politiche aggiuntive, con soglie percentuali precisate nell’appendice 2.

Pilastro 4: contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo

Questo pilastro misura il valore aggiunto della partecipazione del partner esecutivo. Per le operazioni dirette i fattori considerati sono:

  • benefici finanziari per la controparte, con riferimento al valore aggiunto finanziario e alle fasce di punteggio indicate nell’appendice 3;
  • scadenza più lunga del finanziamento;
  • altri benefici per il destinatario finale, come periodi di tolleranza, flessibilità dei draw-downs o possibilità di revisione dei tassi;
  • effetto di attrazione di altri investitori e di segnalazione;
  • consulenza finanziaria e/o competenze di strutturazione;
  • consulenza e contributo tecnici.

Per le operazioni intermediate, la struttura è semplificata in quattro indicatori: benefici finanziari, effetto di attrazione e segnalazione, consulenza finanziaria e competenze di strutturazione, consulenza e contributo tecnici. Le ponderazioni differiscono tra operazioni dirette e intermediarie e sono definite nelle appendici 3 e 4.

Pilastro 5: impatto dell’operazione

Il quinto pilastro è quello più articolato. Per le operazioni dirette, il punteggio deriva da tre grandi aree:

  • impatto economico e sulla crescita, fondato di regola sul tasso di rendimento economico (ERR) o, quando non quantificabile, su una valutazione qualitativa giustificata dei costi e benefici socioeconomici;
  • impatto sull’occupazione, espresso in posti di lavoro creati o sostenuti nel ciclo di vita dell’operazione, con indicazione anche della composizione di genere del destinatario finale;
  • aspetti relativi alla verifica della sostenibilità, che includono clima, ambiente e dimensione sociale.

Per ciascuna di queste aree sono previste ponderazioni specifiche e una griglia di valutazione dettagliata. La componente di sostenibilità può includere anche bonus per programmi volontari positivi, ossia misure ulteriori adottate dal promotore con il sostegno del partner esecutivo per migliorare gli esiti climatici, ambientali o sociali.

Per le operazioni intermediate, il focus si sposta sull’aumento dell’accesso ai finanziamenti e sul miglioramento delle condizioni per i destinatari finali, misurando anche l’impatto sull’ecosistema finanziario e l’occupazione sostenuta. La valutazione considera inoltre la leva finanziaria, i benefici per i destinatari, la diversificazione delle fonti di finanziamento e l’eventuale creazione di nuovi canali o intermediari.

Pilastro 6: profilo finanziario

Il sesto pilastro riguarda il rischio finanziario dell’operazione. Il partner esecutivo deve fornire indicatori come perdita attesa (EL), intervallo di EL del prodotto, tasso di trasferimento, IRR atteso, rating della controparte o altri parametri coerenti con i criteri finanziari concordati nell’accordo di garanzia. Se questi dati non sono disponibili, è richiesta una valutazione qualitativa del modo in cui l’operazione si colloca nel portafoglio complessivo del prodotto finanziario InvestEU.

Pilastro 7: indicatori complementari

Il settimo pilastro elenca indicatori obbligatori, senza punteggio, destinati ad arricchire l’informazione a disposizione del comitato per gli investimenti. Tra questi vi sono effetto leva e moltiplicatore, importo mobilitato, numero stimato di destinatari finali, investimenti a sostegno di obiettivi climatici, ambientali, digitali, di transizione industriale e giusta, infrastrutture critiche, cibersicurezza, spazio e difesa, nonché altri indicatori specifici del prodotto finanziario.

Per le operazioni dirette l’allegato prevede anche indicatori ulteriori, come inizio e fine lavori, costo dell’investimento e rapporto di genere nel team dirigenziale, nella forza lavoro e tra i proprietari. Per le operazioni intermediate devono essere riportati, se del caso, gli aspetti ESG e le informazioni sul sistema di gestione ambientale e sociale dell’intermediario.

Pubblicazione del quadro di valutazione

Il regolamento distingue chiaramente tra la versione trasmessa al comitato e la versione pubblica. Il quadro completo, che può contenere informazioni commerciali sensibili o riservate, è presentato al comitato per gli investimenti con tutti i pilastri e la relativa motivazione. Dopo la firma dell’operazione, o del primo sottoprogetto nel caso di operazioni quadro, il partner esecutivo deve trasmettere entro 10 giorni lavorativi la versione pubblica da pubblicare sul sito InvestEU.

La versione pubblica contiene la descrizione dei pilastri da 1 a 5 e degli indicatori del pilastro 7, ma non include il pilastro 6, proprio perché il profilo finanziario può rivelare informazioni commercialmente sensibili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Quadro di valutazione InvestEU e funzione del comitato per gli investimenti

L’articolo 1 rinvia all’allegato per le norme dettagliate che i partner esecutivi devono seguire nella compilazione del quadro di indicatori di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/523. Il quadro serve a consentire al comitato per gli investimenti una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione.

Struttura del quadro in sette pilastri

L’allegato individua sette pilastri: contributo agli obiettivi delle politiche UE; addizionalità; fallimenti del mercato o investimenti subottimali; contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo; impatto; profilo finanziario; indicatori complementari. Per ciascun pilastro sono previsti elementi informativi e, per alcuni, punteggi e ponderazioni specifiche.

Sistema di punteggio e motivazione delle valutazioni

I pilastri 3, 4 e 5 sono oggetto di punteggio su scala da 1 a 4: 1 = abbastanza buono, 2 = buono, 3 = molto buono, 4 = eccellente. I pilastri 1, 2, 6 e 7 sono valutati tramite indicatori qualitativi o quantitativi senza punteggio. I partner esecutivi devono motivare ciascun punteggio; i punteggi dei pilastri non sono aggregati in un unico punteggio complessivo e il comitato attribuisce pari importanza a ciascun pilastro.

Pilastro 1: contributo agli obiettivi delle politiche dell’Unione

Il partner esecutivo deve indicare in che misura l’operazione contribuisce alle aree ammissibili di InvestEU, conformemente all’allegato II del regolamento InvestEU, agli orientamenti sugli investimenti e alle condizioni del prodotto finanziario pertinente. Nel comparto degli Stati membri la valutazione deve includere gli obiettivi politici stabiliti nel pertinente accordo di contribuzione. Le operazioni devono rientrare almeno in un’area ammissibile dell’ambito di intervento del prodotto finanziario.

Pilastro 2: addizionalità

Il partner esecutivo deve dimostrare che l’operazione si aggiunge a fonti private o a sostegni pubblici esistenti, attestando almeno una delle caratteristiche elencate nell’appendice 1: subordinazione, capitale o quasi-capitale, debito a lunga scadenza non facilmente disponibile sul mercato, rischio più elevato rispetto alla normale attività del partner, condivisione del rischio, effetto catalizzatore di ulteriori finanziamenti, oppure prodotti non disponibili o insufficientemente offerti nei territori interessati. Per le operazioni intermediate, l’addizionalità è verificata a livello dell’intermediario, in particolare per i portafogli PMI.

Pilastro 3: fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali

L’operazione deve affrontare almeno una delle tipologie indicate nell’appendice 2: beni pubblici, esternalità, asimmetrie informative, progetti transfrontalieri, esposizione a rischi superiori a quelli normalmente accettati dal mercato, o fallimenti nuovi e complessi. Il punteggio dipende dall’ampiezza e dalla rilevanza dei fallimenti affrontati. Per i finanziamenti intermediati destinati a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione il criterio ha una griglia specifica, con punteggio base e punti aggiuntivi per coesione, transizione giusta, segmenti vulnerabili e ulteriori priorità politiche.

Pilastro 4: contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo

Il pilastro valuta il valore aggiunto del partner esecutivo in termini finanziari e tecnici. Per i finanziamenti diretti gli indicatori riguardano benefici finanziari, scadenza più lunga, altri benefici per i destinatari finali, effetto di attrazione verso altri investitori, consulenza finanziaria/strutturazione e consulenza tecnica; per gli intermediati il focus è su benefici finanziari, effetto catalizzatore, competenze di strutturazione e assistenza tecnica all’intermediario. Le ponderazioni variano a seconda che l’operazione sia diretta o intermediata.

Pilastro 5: impatto dell’operazione

Per i finanziamenti diretti il pilastro considera impatto economico e sulla crescita, occupazione e aspetti della verifica della sostenibilità, con pesi rispettivamente del 40%, 15% e 45% più eventuali bonus. Per i finanziamenti intermediati il pilastro misura soprattutto l’aumento dell’accesso ai finanziamenti e il miglioramento delle condizioni per i destinatari finali (80%) e l’impatto occupazionale (20%). Il regolamento dettaglia anche sottoparametri su clima, ambiente e dimensione sociale, nonché bonus per misure volontarie positive.

Pilastro 6: profilo finanziario

Il profilo finanziario è valutato mediante parametri di rischio quali perdita attesa (EL), intervallo di EL del prodotto, tasso di trasferimento, tasso di rendimento interno atteso (IRR), rating della controparte o altri indicatori quantitativi coerenti con i criteri finanziari dell’accordo di garanzia. Se i parametri non sono disponibili, il partner esecutivo deve fornire una valutazione qualitativa del posizionamento dell’operazione nel portafoglio del prodotto finanziario InvestEU.

Pilastro 7: indicatori complementari

Il pilastro contiene un elenco di indicatori obbligatori senza punteggio, tra cui effetto leva e moltiplicatore, investimento mobilitato, numero stimato di destinatari finali, investimenti per obiettivi climatici, ambientali, digitali, di transizione industriale e giusta, infrastrutture critiche, cibersicurezza, spazio e difesa, nonché eventuali indicatori specifici del prodotto finanziario o del comparto Stati membri. Per le operazioni intermediate devono essere fornite, se del caso, informazioni sugli aspetti ESG e sul sistema di gestione ambientale e sociale dell’intermediario.

Pubblicazione del quadro di valutazione e tutela delle informazioni riservate

La versione pubblica del quadro di valutazione è pubblicata sul sito web InvestEU dopo la firma dell’operazione, o del primo sottoprogetto nel caso di operazioni quadro. Il partner esecutivo deve presentare entro 10 giorni lavorativi dalla firma la versione pubblica, che contiene i pilastri da 1 a 5 e gli indicatori del pilastro 7, ma non il pilastro 6, poiché il profilo finanziario contiene informazioni commercialmente sensibili. La versione trasmessa al comitato può invece includere informazioni sensibili o riservate.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprogrammi di investimento uefinanza pubblica e garanzievalutazione degli investimentisostenibilitàsviluppo regionale

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