Regolamento (UE) 2021/1174
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1174 della Commissione del 12 luglio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Asparago di Badoere» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1174 approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Asparago di Badoere". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione, ha approvato la modifica. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Asparago di Badoere"
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare della denominazione geografica protetta "Asparago di Badoere", già registrata ai sensi del regolamento (UE) n. 923/2010. Riguarda quindi il prodotto agricolo/alimentare protetto, l’area geografica e le condizioni di produzione disciplinate dal relativo disciplinare; opera nell’ordinamento di tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Non contiene esclusioni ulteriori, ma si riferisce specificamente alla modifica approvata della IGP menzionata.
Approvazione della modifica del disciplinare dell’IGP "Asparago di Badoere"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1174 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di indicazione geografica protetta "Asparago di Badoere". L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dall’Italia.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del presente regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda italiana è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Esito della procedura di opposizione
La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, non residuando impedimenti procedurali, la modifica del disciplinare può essere approvata.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Asparago di Badoere" (IGP). Il regolamento non riporta nel testo fornito il dettaglio materiale della modifica, limitandosi a recepire l’esito positivo della procedura di approvazione.
Entrata in vigore e effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere tipico dei regolamenti UE: atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Asparago di Badoere" (IGP). La decisione riguarda una modifica qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica era non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni
La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale ragione la modifica del disciplinare deve essere approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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