Direttiva 2014/46
Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/46/UE modifica la direttiva 1999/37/CE per rafforzare il collegamento tra immatricolazione dei veicoli e controlli tecnici periodici. Introduce la registrazione elettronica dei dati dei veicoli, disciplina la sospensione temporanea dell’autorizzazione alla circolazione e la cancellazione permanente dell’immatricolazione per i veicoli fuori uso. Prevede inoltre il riconoscimento, in linea di principio, della validità del certificato di revisione in caso di cambio di proprietà e amplia la cooperazione tra autorità degli Stati membri.
Direttiva di modifica della direttiva 1999/37/CE sui documenti di immatricolazione dei veicoli, per introdurre registri elettronici, gestione della sospensione/cancellazione dell’immatricolazione e coordinamento con i controlli tecnici periodici.
Ambito di applicazione
Si applica ai documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri e, più in generale, ai veicoli immatricolati sul territorio degli Stati membri. Incide sui rapporti tra autorità competenti, centri di controllo tecnico e, in parte, sui titolari dei documenti di circolazione/proprietari dei veicoli. Rilevano in particolare i casi di sospensione dell’autorizzazione alla circolazione per carenze tecniche e di cancellazione permanente dell’immatricolazione per veicoli dichiarati fuori uso; la direttiva prevede inoltre scambio di informazioni tra Stati membri prima di una nuova immatricolazione. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Direttiva 2014/46/UE che modifica la direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
La direttiva interviene sul sistema europeo dei documenti di immatricolazione dei veicoli per rafforzare il collegamento con i controlli tecnici periodici e migliorare la tracciabilità amministrativa dei veicoli. I considerando evidenziano l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi, facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri e assicurare che i veicoli che presentano rischi tecnici non possano circolare senza adeguate verifiche.
Obiettivi e contesto normativo
L’intervento modifica la direttiva 1999/37/CE, che disciplina i documenti di immatricolazione, inserendola in un quadro più ampio di sicurezza stradale e tutela ambientale. La direttiva si coordina in modo espresso con la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici e con la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, oltre a richiamare la normativa UE in materia di omologazione dei veicoli e di protezione dei dati personali.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri e i veicoli immatricolati sul loro territorio. Le nuove regole incidono sulle autorità competenti, sui centri di controllo tecnico e sui flussi informativi tra Stati membri, soprattutto nei casi di immatricolazione, sospensione dell’autorizzazione alla circolazione, cambio di proprietario e cancellazione dell’immatricolazione. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Nuove definizioni e coordinamento con la circolazione stradale
La direttiva introduce nell’articolo 2 due definizioni centrali:
- "sospensione", intesa come periodo limitato in cui il veicolo non è autorizzato a circolare, ma può tornare a circolare senza nuova immatricolazione quando vengano meno le cause della sospensione;
- "cancellazione di un’immatricolazione", cioè la cancellazione dell’autorizzazione dello Stato membro alla circolazione del veicolo sulla rete stradale.
L’articolo 3 bis disciplina il caso in cui un controllo tecnico periodico rilevi che l’autorizzazione alla circolazione è stata sospesa ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2014/45/UE. In tale ipotesi:
- la sospensione deve essere registrata elettronicamente;
- il veicolo deve essere sottoposto a un ulteriore controllo tecnico;
- la sospensione resta efficace fino al superamento del nuovo controllo;
- una volta superato il controllo, l’autorità competente autorizza nuovamente senza ritardi il veicolo alla circolazione;
- non è necessaria una nuova procedura di immatricolazione.
Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono inoltre adottare misure per facilitare il nuovo controllo tecnico, compresa l’autorizzazione a circolare tra il luogo di riparazione e il centro di controllo.
Registrazione elettronica dei dati e accesso alle informazioni tecniche
L’articolo 3, paragrafo 4, impone agli Stati membri di registrare elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul proprio territorio. Devono essere registrati:
- gli elementi obbligatori di cui al punto II.5 dell’allegato I;
- gli elementi di cui ai punti II.6 (J) e II.6 (V.7) e (V.9) dell’allegato I, se disponibili;
- altri dati non obbligatori elencati nell’allegato I o i dati del certificato di conformità previsti dalla direttiva 2007/46/CE, ove possibile;
- i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità della direttiva 2014/45/UE e il periodo di validità del certificato di revisione.
Il paragrafo 5 prevede che i dati tecnici dei veicoli siano messi a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo per i controlli tecnici periodici. Gli Stati membri possono tuttavia limitare l’uso e la diffusione di tali dati da parte dei centri di controllo per evitare usi impropri.
Cancellazione dell’immatricolazione per veicoli fuori uso
Se l’autorità competente riceve la notifica che un veicolo è stato dichiarato fuori uso ai sensi della direttiva 2000/53/CE, l’immatricolazione deve essere cancellata in modo permanente e l’informazione deve essere inserita nel registro elettronico. I considerando precisano che gli Stati membri possono prevedere anche altri motivi di cancellazione nel diritto nazionale.
Validità del certificato di revisione in caso di trasferimento di proprietà
L’articolo 5, paragrafo 3, stabilisce che gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, la validità del certificato di revisione quando il veicolo cambia proprietario, fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 5, paragrafo 4, e dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/45/UE.
Cooperazione amministrativa tra Stati membri
L’articolo 9 sostituito rafforza la reciproca assistenza tra Stati membri nell’attuazione della direttiva. Gli Stati membri possono scambiarsi informazioni, anche in forma bilaterale o multilaterale, per verificare prima dell’immatricolazione la situazione giuridica del veicolo nello Stato membro di precedente immatricolazione. Tale verifica può avvenire mediante strumenti elettronici interconnessi e banche dati elettroniche nazionali.
Delega alla Commissione e controllo politico sugli atti delegati
Gli articoli 6 e 7 attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare alcuni riferimenti tecnici negli allegati I e II:
- in caso di allargamento dell’Unione, il punto II.4, secondo trattino, e il punto III.1.A.b degli allegati I e II;
- il punto II.6 dell’allegato I, per quanto riguarda elementi non obbligatori, in caso di modifiche delle definizioni o del contenuto dei certificati di conformità nella normativa UE di omologazione.
La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 19 maggio 2014, con proroga tacita di pari durata salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio. La delega può essere revocata in qualsiasi momento. Gli atti delegati devono essere notificati contestualmente a Parlamento e Consiglio e possono entrare in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 20 maggio 2017 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 20 maggio 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’ambito della direttiva 1999/37/CE
L’articolo 1 della direttiva 1999/37/CE è sostituito per precisare che la disciplina si applica ai documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri.
Nuove definizioni di sospensione e cancellazione dell’immatricolazione
All’articolo 2 della direttiva 1999/37/CE sono introdotte le definizioni di "sospensione" come periodo limitato in cui il veicolo non è autorizzato a circolare, con possibilità di ripristino senza nuova immatricolazione, e di "cancellazione di un’immatricolazione" come cancellazione dell’autorizzazione alla circolazione.
Registrazione elettronica dei dati dei veicoli
L’articolo 3 è integrato imponendo agli Stati membri di registrare elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio, includendo i dati obbligatori dell’allegato I, punto II.5, alcuni dati identificativi aggiuntivi se disponibili, altri dati non obbligatori ove possibile, nonché i risultati dei controlli tecnici periodici e il periodo di validità del certificato di revisione. Il trattamento dei dati personali deve rispettare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Gestione elettronica della sospensione e controllo tecnico aggiuntivo
Con il nuovo articolo 3 bis, quando un controllo tecnico periodico segnala che l’autorizzazione alla circolazione è sospesa ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2014/45/UE, la sospensione va registrata elettronicamente e il veicolo deve essere sottoposto a un ulteriore controllo tecnico. La sospensione dura fino al superamento del nuovo controllo; dopo esito favorevole l’autorità competente riabilita senza ritardi il veicolo alla circolazione, senza nuova procedura di immatricolazione. Gli Stati membri possono adottare misure per agevolare il nuovo controllo, inclusa la circolazione tra officina e centro di controllo.
Trasferimento dell’immatricolazione e cancellazione per veicoli fuori uso
L’articolo 3 bis, paragrafo 2, consente agli Stati membri di autorizzare il titolare della carta di circolazione a presentare una richiesta di trasferimento dell’immatricolazione al nuovo proprietario. Il paragrafo 3 dispone che, se un veicolo è notificato come fuori uso ai sensi della direttiva 2000/53/CE, la sua immatricolazione deve essere cancellata in modo permanente e l’informazione inserita nel registro elettronico.
Riconoscimento del certificato di revisione in caso di cambio di proprietà
All’articolo 5 viene aggiunto un paragrafo che impone agli Stati membri di riconoscere, in linea di principio, la validità del certificato di revisione quando il veicolo cambia proprietario, salve le eccezioni richiamate dalla direttiva 2014/45/UE (articolo 5, paragrafo 4, e articolo 8, paragrafo 3).
Delega di poteri alla Commissione
Gli articoli 6 e 7 disciplinano il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati per modificare alcuni rinvii tecnici degli allegati I e II in caso di allargamento dell’Unione o di variazioni nella normativa di omologazione. La delega dura cinque anni dal 19 maggio 2014, è tacitamente prorogabile per periodi identici, può essere revocata da Parlamento europeo o Consiglio e gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.
Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri
L’articolo 9 impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza per l’attuazione della direttiva e consente scambi bilaterali o multilaterali di informazioni, in particolare per verificare prima dell’immatricolazione la situazione giuridica del veicolo nello Stato membro di precedente immatricolazione, anche mediante strumenti elettronici interconnessi e banche dati nazionali.
Adeguamento dell’allegato I
All’allegato I, punto II.6, è aggiunta la voce relativa all’attestato di superamento del controllo tecnico, alla data del prossimo controllo tecnico o alla data di scadenza del certificato in corso di validità.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 20 maggio 2017 e applicarle dal 20 maggio 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
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