Direttiva 2014/48
Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/48/UE modifica in profondità la direttiva 2003/48/CE per contrastare le pratiche di elusione nella tassazione dei redditi da risparmio transfrontalieri. Vengono ampliate le nozioni di beneficiario effettivo, agente pagatore e pagamento di interessi, includendo entità interposte, strumenti equivalenti ai crediti, taluni fondi e polizze vita. La direttiva rafforza inoltre gli obblighi di comunicazione automatica tra autorità fiscali e aggiorna il regime transitorio di Austria e Lussemburgo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2016 e applicarle dal primo giorno del terzo anno di calendario successivo all’entrata in vigore.
Modifica la direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, ampliandone l’ambito, rafforzando gli obblighi informativi e antielusivi e aggiornando le procedure di scambio di informazioni e ritenuta alla fonte.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, per il tramite degli agenti pagatori e degli altri operatori economici stabiliti o aventi la sede di direzione effettiva nel loro territorio, ai pagamenti di interessi e redditi sostanzialmente equivalenti corrisposti a beneficiari effettivi persone fisiche residenti fiscalmente in uno Stato membro diverso da quello dell’agente pagatore. La direttiva estende la disciplina anche a talune entità e dispositivi giuridici non soggetti a imposizione effettiva, a fondi e sistemi di investimento collettivo, a certi contratti di assicurazione vita e a strutture interposte o situate fuori dall’UE/SEE. Restano previsti regimi transitori e deroghe specifiche per Austria e Lussemburgo durante il periodo transitorio, nonché esclusioni e opzioni nazionali in relazione a talune categorie di fondi, entità trasparenti o strutture caritative.
Direttiva 2014/48/UE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
La direttiva interviene sulla disciplina europea dello scambio di informazioni e della ritenuta alla fonte sui redditi da risparmio transfrontalieri, ritenuta non pienamente efficace rispetto agli obiettivi originari della direttiva 2003/48/CE. Il legislatore unionale mira in particolare a chiudere le principali vie di elusione, estendere la nozione di pagamento di interessi e migliorare l’identificazione dei beneficiari effettivi.
Finalità e contesto sistematico
La modifica nasce dalla constatazione che la disciplina del 2003 copriva solo in parte i redditi da risparmio transfrontalieri e non intercettava adeguatamente strumenti finanziari equivalenti ai crediti, strutture interposte e taluni dispositivi giuridici. I considerando evidenziano anche l’esigenza di rafforzare le informazioni disponibili su identità e residenza dei beneficiari effettivi, in coerenza con la disciplina antiriciclaggio richiamata dalla direttiva 2005/60/CE.
Ambito soggettivo e meccanismo di applicazione
La direttiva si applica agli agenti pagatori e agli altri operatori economici stabiliti, oppure aventi la sede di direzione effettiva, nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il debitore del credito produttivo di interessi. Viene rafforzata la logica del "look-through": quando il pagamento transita attraverso entità o dispositivi giuridici non soggetti a imposizione effettiva, il reddito è trattato come percepito dalla persona fisica che ne è il beneficiario effettivo.
Nuove definizioni e presunzioni rilevanti
L’articolo 1 bis introduce definizioni operative di "operatore economico", "sede di direzione effettiva" e "soggetto a imposizione effettiva". La sede di direzione effettiva è individuata nel luogo in cui sono assunte le decisioni gestionali essenziali; per trust e dispositivi giuridici, la definizione è costruita attorno alla persona fisica responsabile delle decisioni o, in alternativa, alla persona giuridica/fiduciario che le adotta. Questa architettura consente di ricondurre alla disciplina soggetti formalmente interposti ma sostanzialmente rilevanti.
Beneficiario effettivo: identificazione e residenza
L’articolo 2 ridefinisce il beneficiario effettivo come la persona fisica che riceve o a favore della quale è attribuito il pagamento, salvo prova che il pagamento non le sia stato attribuito in suo vantaggio. Se il pagamento è effettuato a una entità o a un dispositivo giuridico non soggetto a imposizione effettiva e situato fuori dall’ambito territoriale rilevante, il reddito è considerato attribuito alla persona fisica beneficiaria effettiva identificata secondo gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
L’articolo 3 richiede agli Stati membri di predisporre procedure che consentano all’agente pagatore di determinare identità e residenza del beneficiario effettivo. Le regole minime sono differenziate:
- per relazioni anteriori al 1° gennaio 2004: nome e indirizzo, sulla base delle informazioni già disponibili;
- per relazioni successive o transazioni dal 1° gennaio 2004: nome, indirizzo, luogo e data di nascita e, se disponibile, codice fiscale o dato equivalente attribuito dallo Stato di residenza fiscale.
Per le relazioni o transazioni anteriori al 1° luglio 2015, luogo e data di nascita sono richiesti solo in mancanza del codice fiscale equivalente. La residenza è in linea di principio quella risultante da un certificato fiscale rilasciato nei tre anni precedenti il pagamento; in mancanza, vale l’indirizzo permanente. Per i soggetti che si dichiarano residenti in un paese terzo ma presentano un documento d’identità rilasciato da uno Stato membro, la residenza è determinata mediante certificato del paese terzo o, in difetto, coincide con lo Stato membro che ha rilasciato il documento.
Agente pagatore e strutture intermedie
L’articolo 4 amplia la nozione di agente pagatore includendo gli operatori economici che, pur non essendo il debitore o l’emittente, effettuano o attribuiscono il pagamento. Sono ricompresi anche gli operatori che pagano a un altro intermediario fuori dall’ambito territoriale della direttiva quando sanno o hanno motivo di credere che il secondo verserà il reddito a una persona fisica residente in un altro Stato membro.
La norma assimila inoltre ad agente pagatore talune entità o dispositivi giuridici con sede di direzione effettiva in uno Stato membro, se non soggetti a imposizione effettiva. Restano fuori alcune categorie espressamente escluse, tra cui organismi d’investimento collettivo, enti pensionistici o assicurativi, enti caritatevoli e alcune forme di proprietà effettiva condivisa. Le entità analoghe a fondi o OICVM possono optare per il trattamento assimilato, con rilascio di certificato da parte dello Stato della loro sede di direzione effettiva.
Estensione della nozione di pagamento di interessi
L’articolo 6 è il cuore dell’intervento antielusivo. Il pagamento di interessi comprende:
- interessi su crediti di qualunque natura, anche garantiti o con partecipazione agli utili;
- taluni redditi da titoli che, per struttura economica, sono equivalenti a un credito;
- interessi o redditi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto;
- redditi distribuiti da organismi o fondi di investimento collettivo, anche esteri, nonché da entità che hanno esercitato l’opzione dell’articolo 4, paragrafo 3;
- proventi di cessione, rimborso o riscatto di partecipazioni in organismi o fondi che investono oltre il 40 % delle attività in crediti o titoli rilevanti;
- profitti di contratti di assicurazione vita con garanzia di rendimento o con rendimento collegato per oltre il 40 % ai redditi da interessi.
La direttiva consente agli Stati membri opzioni di esclusione in taluni casi, ad esempio quando l’investimento in strumenti rilevanti non supera il 15 %. Sono previste presunzioni se l’agente pagatore non dispone delle informazioni necessarie e regole temporali: dal 1° luglio 2014 rilevano solo i titoli emessi per la prima volta dopo tale data e i contratti di assicurazione vita sottoscritti per la prima volta dopo tale data. Dal 1° gennaio 2016 la soglia del 40 % è ridotta al 25 % per alcune fattispecie.
Obblighi di comunicazione e scambio automatico di informazioni
L’articolo 8 fissa le informazioni minime che l’agente pagatore deve comunicare all’autorità competente: identità e residenza del beneficiario effettivo, dati dell’agente pagatore, numero di conto o identificazione dello strumento finanziario e importo del pagamento, differenziato per categorie. In caso di agente pagatore assimilato ex articolo 4, paragrafo 2, i dati sono comunicati allo Stato della sede di direzione effettiva, con ulteriori informazioni sugli importi complessivamente maturati e sulle successive acquisizioni di diritto alle attività.
L’articolo 9 prevede uno scambio di informazioni automatico almeno annuale, entro sei mesi dalla chiusura dell’anno fiscale, che copre i pagamenti di interessi, i casi in cui una persona fisica diventa beneficiario effettivo e i trasferimenti di sede di direzione effettiva degli agenti pagatori assimilati. Sono introdotti specifici scambi tra autorità competenti per i casi disciplinati dall’articolo 4, paragrafo 2.
Regime transitorio di Austria e Lussemburgo
L’articolo 10 conferma il regime transitorio per Austria e Lussemburgo: durante tale periodo non applicano le disposizioni del capitolo II, ma ricevono informazioni dagli altri Stati membri. Al termine del periodo transitorio devono passare allo scambio di informazioni e cessare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito. Se decidono di applicare prima il capitolo II, abbandonano contestualmente la ritenuta e la ripartizione.
Ritenuta alla fonte e opzione di certificazione
L’articolo 11 mantiene la ritenuta transitoria con aliquote progressive del 15 %, 20 % e 35 %. La ritenuta si applica alle varie categorie di pagamento di interessi individuate dall’articolo 6, inclusi i casi di entità o dispositivi giuridici assimilati. L’agente pagatore informa inoltre l’autorità competente del numero di beneficiari effettivi colpiti, suddivisi per Stato membro di residenza.
L’articolo 13 consente al beneficiario effettivo di evitare la ritenuta mediante:
- autorizzazione espressa all’agente pagatore a comunicare le informazioni nell’ambito del capitolo II; oppure
- presentazione di un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato di residenza.
Il certificato deve indicare dati anagrafici, codice fiscale o equivalente, dati dell’agente pagatore e numero di conto o identificazione del credito; ha validità non superiore a tre anni ed è rilasciato entro due mesi dalla richiesta.
Credito d’imposta nello Stato di residenza
L’articolo 14 chiarisce che la ritenuta subita nello Stato dell’agente pagatore è imputata, nello Stato di residenza fiscale del beneficiario effettivo, quale credito d’imposta secondo la normativa interna. Se vi sono ulteriori ritenute alla fonte, queste vengono scomputate prima di applicare il credito relativo alla ritenuta prevista dalla direttiva.
Attuazione, controlli e aspetti statistici
L’articolo 18 obbliga la Commissione a presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della direttiva sulla base delle statistiche fornite dagli Stati membri. Il nuovo articolo 18 bis consente alla Commissione di adottare misure di esecuzione su:
- fornitori di dati utilizzabili dagli agenti pagatori;
- formati e modalità tecniche comuni per lo scambio elettronico;
- modelli comuni di certificati e documenti di supporto.
La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale, secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1° gennaio 2016 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono fare riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’applicazione delle nuove disposizioni decorre dal primo giorno del terzo anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore della direttiva.
Allegati: elenchi indicativi di entità e dispositivi giuridici
La direttiva inserisce due allegati rilevanti:
- l’allegato I, che elenca categorie di entità e dispositivi giuridici considerati non soggetti a imposizione effettiva ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, con riferimento a numerose giurisdizioni extra UE/SEE;
- l’allegato II, che elenca categorie analoghe ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, con particolare rilievo per entità trasparenti o esenti nei singoli Stati membri e in alcune giurisdizioni terze.
È inoltre aggiornato l’allegato III e viene aggiunto l’allegato IV, contenente gli elementi economici e tecnici che gli Stati membri devono trasmettere annualmente alla Commissione per finalità statistiche, inclusi dati su ritenute, importi oggetto di scambio, numero di beneficiari effettivi, agenti pagatori e qualità delle registrazioni.
Disposizioni principali
Obbligo degli Stati membri e ampliamento dei soggetti coinvolti
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE è sostituito imponendo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i compiti di attuazione siano eseguiti dagli agenti pagatori e dagli altri operatori economici stabiliti, o aventi la sede di direzione effettiva, nel loro territorio, indipendentemente dal luogo di stabilimento del debitore del credito.
Nuove definizioni chiave
È introdotto l’articolo 1 bis con le definizioni di "operatore economico", "sede di direzione effettiva" per entità e trust/dispositivi giuridici e "soggetto a imposizione effettiva", al fine di individuare con maggiore precisione i soggetti tenuti agli adempimenti e le strutture non trasparenti rilevanti ai fini della direttiva.
Beneficiario effettivo e look-through su entità/dispositivi giuridici
L’articolo 2 ridefinisce il beneficiario effettivo come la persona fisica che riceve o a favore della quale è attribuito il pagamento, salvo prova contraria. Per le entità o dispositivi giuridici non soggetti a imposizione effettiva e situati in paesi/territori extra ambito, il pagamento si considera effettuato direttamente alla persona fisica beneficiaria effettiva identificata secondo le regole antiriciclaggio; sono previsti elenchi indicativi negli allegati I e II, obblighi informativi e una presunzione di beneficiario effettivo in caso di impossibilità di identificazione.
Identità e residenza dei beneficiari effettivi
L’articolo 3 impone agli Stati membri di predisporre procedure per consentire all’agente pagatore di determinare identità e residenza del beneficiario effettivo, con standard minimi differenziati per relazioni contrattuali antecedenti al 1° gennaio 2004 e per quelle successive. Per le relazioni successive al 1° gennaio 2004, sono richiesti nome, indirizzo, luogo e data di nascita e, se disponibile, codice fiscale o dato equivalente; per le relazioni anteriori al 1° luglio 2015, luogo e data di nascita sono richiesti solo in assenza del codice fiscale equivalente. È previsto il rilascio di un certificato di residenza fiscale valido fino a tre anni e un obbligo, per gli Stati membri che attribuiscono codici fiscali, di comunicarne struttura e formato alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Definizione di agente pagatore e casi assimilati
L’articolo 4 amplia la nozione di agente pagatore: è tale l’operatore economico stabilito in uno Stato membro che effettua o attribuisce il pagamento di interessi al beneficiario effettivo. Sono inclusi i casi di pagamento a favore di un altro operatore economico fuori dall’ambito territoriale della direttiva quando il primo ha motivo di ritenere che il secondo riverserà il reddito a una persona fisica residente in altro Stato membro. Sono inoltre considerati agenti pagatori talune entità o dispositivi giuridici con sede di direzione effettiva in uno Stato membro e non soggetti a imposizione effettiva, salvo specifiche esclusioni (fondi di investimento, enti pensionistici/assicurativi, enti caritatevoli, proprietà effettiva condivisa). È prevista un’opzione di assimilazione per entità simili a OICVM o fondi collettivi, con certificato rilasciato dallo Stato della sede di direzione effettiva.
Nozione estesa di pagamento di interessi
L’articolo 6 ridefinisce il pagamento di interessi includendo interessi su crediti, taluni redditi da titoli equivalenti ai crediti, interessi/rendimenti alla cessione o al rimborso, redditi distribuiti da organismi o fondi di investimento collettivo, proventi di cessione di partecipazioni in organismi con oltre il 40 % di attivi investiti in crediti o titoli rilevanti, e profitti di contratti di assicurazione vita con garanzia di rendimento o rendimento collegato oltre il 40 % a redditi di tipo interessi. Sono previste soglie ridotte al 25 % dal 1° gennaio 2016, opzioni di esclusione per investimenti non superiori al 15 %, regole suppletive se l’agente pagatore non dispone delle informazioni necessarie e limitazioni temporali per titoli e contratti sottoscritti/emessi prima del 1° luglio 2014.
Comunicazione di informazioni tra autorità competenti
L’articolo 8 impone la comunicazione all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell’agente pagatore, o della sede di direzione effettiva per gli agenti assimilati, di identità e residenza del beneficiario effettivo, dati dell’agente pagatore, numero di conto o identificazione dello strumento finanziario e importi dei pagamenti. L’articolo 9 prevede scambio automatico almeno annuale entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale e include anche i casi di nuovi beneficiari effettivi e trasferimenti della sede di direzione effettiva; sono aggiunti specifici flussi informativi tra autorità competenti.
Regime transitorio di Austria e Lussemburgo
L’articolo 10 conferma che, durante il periodo transitorio, Austria e Lussemburgo non applicano il capitolo II, ma ricevono informazioni dagli altri Stati membri. Al termine del periodo transitorio devono applicare lo scambio di informazioni e cessare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito; possono anticipare tale passaggio in qualsiasi momento.
Ritenuta alla fonte transitoria
L’articolo 11 prevede, per il periodo transitorio, una ritenuta alla fonte del 15 % nei primi tre anni, del 20 % nei tre anni successivi e del 35 % successivamente, applicata su diverse categorie di pagamento di interessi. Sono disciplinati anche gli obblighi informativi sull’ammontare del gettito e sul numero di beneficiari effettivi colpiti. È confermata la possibilità di trattare come agente pagatore l’operatore economico che paga a talune entità/dispositivi giuridici, salvo accettazione formale della comunicazione dei dati.
Deroghe alla ritenuta alla fonte e certificato del beneficiario effettivo
L’articolo 13 introduce due vie per evitare la ritenuta: autorizzazione espressa del beneficiario effettivo alla comunicazione di informazioni oppure presentazione di un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente. Il certificato deve contenere dati identificativi, dati dell’agente pagatore e numero di conto o identificazione del credito, ha validità massima di tre anni ed è rilasciato entro due mesi dalla richiesta.
Credito d’imposta nello Stato di residenza
L’articolo 14 è aggiornato per prevedere che, se il pagamento di interessi è stato assoggettato a ritenuta nello Stato dell’agente pagatore, lo Stato di residenza fiscale del beneficiario effettivo riconosca un credito d’imposta pari alla ritenuta subita secondo la legge nazionale. In presenza di ulteriori ritenute alla fonte, queste sono imputate prima dell’applicazione del meccanismo di credito d’imposta della direttiva.
Statistiche, attuazione e comitato
L’articolo 18 impone alla Commissione una relazione triennale basata sulle statistiche fornite dagli Stati membri; il nuovo articolo 18 bis consente alla Commissione di adottare misure di esecuzione su fornitori di dati, formati di scambio elettronico e modelli di certificati/documenti, secondo la procedura del regolamento (UE) n. 182/2011. È istituito l’ausilio del Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1° gennaio 2016 e di applicarle dal primo giorno del terzo anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore della direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; va comunicato alla Commissione anche il testo delle disposizioni interne essenziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 18 mar 2014Direttiva 2014/43
- direttiva · 18 mar 2014Direttiva 2014/44
- direttiva · 3 apr 2014Direttiva 2014/47
- direttiva · 3 apr 2014Direttiva 2014/46
- direttiva · 3 apr 2014Direttiva 2014/45
- direttiva · 3 apr 2014Direttiva 2014/42
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →