Direttiva 2014/45
Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro armonizzato per i controlli tecnici periodici dei veicoli nell’Unione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre le emissioni inquinanti. Definisce categorie di veicoli soggette a controllo, frequenze minime, contenuti delle verifiche, classificazione delle carenze e regole per certificati di revisione, centri di controllo e ispettori. Prevede inoltre cooperazione tra Stati membri, scambio di informazioni, atti delegati ed esecutivi, disposizioni transitorie e un termine di recepimento al 20 maggio 2017, con applicazione dal 20 maggio 2018.
Requisiti minimi armonizzati per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con disciplina di centri di controllo, ispettori, certificati e cooperazione tra Stati membri, e abrogazione della direttiva 2009/40/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h immatricolati o messi in servizio negli Stati membri, in particolare alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4, ai veicoli a due o tre ruote L3e, L4e, L5e e L7e con motore di cilindrata superiore a 125 cm3 dal 1° gennaio 2022, e ai trattori a ruote T5 utilizzati principalmente su strade pubbliche con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h. Gli Stati membri possono escludere taluni veicoli, tra cui veicoli storici o da competizione, veicoli con immunità diplomatica, veicoli di forze armate e servizi di emergenza, veicoli impiegati esclusivamente in attività agricole/forestali/pesca, veicoli utilizzati solo in piccole isole o zone scarsamente popolate, veicoli speciali per circhi e giostre entro 40 km/h e, per i veicoli L3e-L7e, soggetti a efficaci misure alternative di sicurezza stradale. Gli Stati membri possono inoltre prevedere requisiti nazionali per veicoli fuori dall’ambito della direttiva o per quelli esclusi. La direttiva riguarda i controlli tecnici periodici su strada pubblica, i centri di controllo, gli organismi di supervisione, gli ispettori e gli scambi informativi tra autorità nazionali e Commissione, con riconoscimento dei certificati di revisione in caso di reimmatricolazione e cambio di proprietà, nei limiti previsti.
Direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
La direttiva istituisce un quadro armonizzato minimo per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei rimorchi utilizzati sulle strade pubbliche, con finalità primarie di sicurezza stradale e, in via complementare, di tutela ambientale. Essa aggiorna e sostituisce la disciplina precedente, estendendo il perimetro a ulteriori categorie di veicoli, rafforzando i requisiti di qualità dei controlli e introducendo regole più dettagliate su certificazione, supervisione e cooperazione amministrativa.
Finalità e ratio dell’intervento
I considerando collegano la direttiva agli obiettivi europei di riduzione delle vittime della strada e di miglioramento della sicurezza complessiva del parco veicoli. Il sistema dei controlli tecnici è concepito come strumento principale per garantire la conformità dei veicoli alle condizioni di sicurezza e alle caratteristiche ambientali richieste, con controlli periodici integrati da eventuali controlli su strada per i veicoli commerciali. È inoltre evidenziata la necessità di prevenire manomissioni, in particolare del contachilometri e di componenti essenziali per sicurezza ed emissioni.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica, in linea generale, ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 e O4, nonché, dal 1° gennaio 2022, ai veicoli L3e, L4e, L5e e L7e con cilindrata superiore a 125 cm3 e ai trattori a ruote T5 utilizzati principalmente su strade pubbliche con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Sono previste esclusioni facoltative per gli Stati membri, tra cui:
- veicoli storici o da competizione e veicoli utilizzati in condizioni eccezionali o mai/quasi mai su strade pubbliche;
- veicoli con immunità diplomatica;
- veicoli delle forze armate, dell’ordine pubblico, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei servizi di emergenza o soccorso;
- veicoli per attività agricole, orticole, forestali o della pesca utilizzati esclusivamente nel territorio nazionale e principalmente nelle relative zone operative;
- veicoli usati esclusivamente in piccole isole o zone scarsamente popolate;
- veicoli speciali per circhi e giostre, entro 40 km/h;
- veicoli L3e-L7e sopra 125 cm3, se lo Stato membro adotta misure alternative efficaci di sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono inoltre introdurre requisiti nazionali per veicoli non compresi nell’ambito della direttiva o per quelli esclusi.
Obblighi generali degli Stati membri
L’articolo 4 impone a ciascuno Stato membro di garantire che i veicoli immatricolati nel proprio territorio siano sottoposti a controlli tecnici periodici presso centri autorizzati. I controlli possono essere svolti direttamente da autorità pubbliche, da organismi pubblici incaricati o da soggetti pubblici/privati designati e sottoposti a supervisione.
La direttiva attribuisce un ruolo rilevante all’accesso alle informazioni tecniche del veicolo: entro il 20 maggio 2018 la Commissione deve adottare atti di esecuzione su contenuti tecnici e formato/procedure di accesso; i costruttori devono mettere tali dati a disposizione dei centri di controllo e delle autorità competenti gratuitamente o a prezzi ragionevoli e non discriminatori. Gli Stati membri devono disciplinare anche le responsabilità per la conservazione del veicolo in condizioni conformi e sicure.
Frequenza dei controlli e controlli anticipati
L’articolo 5 stabilisce una frequenza minima armonizzata:
- M1 e N1: primo controllo dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 anni;
- M1 adibiti a taxi o ambulanze, M2, M3, N2, N3, O3 e O4: primo controllo dopo 1 anno e poi ogni anno;
- T5 utilizzati soprattutto su strade pubbliche per il trasporto di merci: primo controllo dopo 4 anni e poi ogni 2 anni.
Per i veicoli L3e, L4e, L5e e L7e con cilindrata superiore a 125 cm3, gli Stati membri determinano intervalli appropriati. È inoltre consentito fissare una finestra temporale ragionevole per l’esecuzione del controllo senza oltrepassare gli intervalli massimi. In casi specifici, può essere richiesto un controllo anticipato, ad esempio:
- dopo un incidente che abbia inciso su componenti essenziali di sicurezza;
- quando sistemi o componenti ambientali o di sicurezza siano stati alterati o modificati;
- al cambio dell’intestatario della carta di circolazione;
- al raggiungimento di 160.000 km;
- quando la sicurezza stradale sia gravemente compromessa.
Oggetto del controllo e metodologia
L’articolo 6 richiede che il controllo copra almeno le aree elencate nell’allegato I, punto 2, e gli elementi del punto 3. Per i veicoli ordinari, le autorità competenti o i centri di controllo devono utilizzare i metodi raccomandati o equivalenti approvati. Per le categorie L3e-L7e sopra 125 cm3, gli Stati membri definiscono aree, elementi e metodi appropriati.
Il controllo deve essere effettuato con tecniche e attrezzature disponibili, evitando lo smontaggio di parti del veicolo. L’allegato I dettaglia le aree da verificare, tra cui:
- identificazione del veicolo;
- impianto di frenatura;
- sterzo;
- visibilità;
- luci, riflettori e circuiti elettrici;
- assi, ruote, pneumatici e sospensioni;
- telaio e elementi fissati al telaio;
- altri equipaggiamenti;
- effetti nocivi;
- controlli supplementari per autobus e pullman (M2 e M3).
Classificazione delle carenze e conseguenze
L’articolo 7 distingue tre livelli:
- carenze lievi: non incidono significativamente sulla sicurezza o sull’ambiente;
- carenze gravi: possono compromettere sicurezza o ambiente, o mettere a rischio gli altri utenti della strada;
- carenze pericolose: creano un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o hanno ripercussioni ambientali tali da giustificare il divieto di circolazione.
Il veicolo è classificato nel gruppo corrispondente alla carenza più grave. Se più carenze nella stessa area producono un rischio combinato maggiore, la classificazione può essere innalzata di un livello.
Certificato di revisione, riconoscimento reciproco e contachilometri
L’articolo 8 impone il rilascio di un certificato di revisione contenente almeno gli elementi armonizzati dell’allegato II, compresi VIN, targa, luogo e data del controllo, lettura del contachilometri, carenze e livello di gravità, esito del controllo e data del successivo controllo. Il certificato deve essere messo a disposizione della persona che ha presentato il veicolo.
In caso di reimmatricolazione in un altro Stato membro, il certificato va riconosciuto se valido in base alla frequenza di controllo applicabile nello Stato di reimmatricolazione. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una descrizione del certificato prima del 20 maggio 2018. Il paragrafo sul riconoscimento reciproco non si applica alle categorie L3e, L4e, L5e e L7e.
Dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021, i centri di controllo devono trasmettere elettronicamente all’autorità competente le informazioni contenute nei certificati, entro un termine ragionevole dal rilascio. Gli Stati membri devono conservare tali informazioni per un periodo non inferiore a 36 mesi, fatte salve le esigenze fiscali nazionali.
Per la prevenzione delle frodi sul contachilometri, gli Stati membri devono garantire che l’informazione del precedente controllo sia resa disponibile agli ispettori non appena disponibile elettronicamente. La manomissione del contachilometri deve essere sanzionata con misure effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. I risultati dei controlli devono inoltre essere comunicati all’autorità responsabile dell’immatricolazione.
Esito del controllo e attestato di superamento
Secondo l’articolo 9, in caso di sole carenze lievi il controllo è considerato superato e non è richiesta una nuova presentazione. Se vengono riscontrate carenze gravi, il controllo è non superato e il veicolo deve essere sottoposto a un nuovo controllo entro il periodo stabilito, comunque entro due mesi. Se sono riscontrate carenze pericolose, lo Stato membro può disporre il divieto di utilizzo su strada e la sospensione dell’autorizzazione alla circolazione fino alla correzione delle carenze e al rilascio di un nuovo certificato.
L’articolo 10 prevede inoltre un attestato di superamento del controllo, ad esempio tramite adesivo o documento facilmente accessibile, che indichi la data del successivo controllo. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una descrizione dell’attestato prima del 20 maggio 2018. Per i veicoli non soggetti a immatricolazione nello Stato membro interessato può essere imposto che l’attestato sia esposto visibilmente sul veicolo. Gli Stati membri devono riconoscere gli attestati rilasciati da altri Stati membri in conformità alla direttiva.
Impianti, attrezzature e taratura
L’articolo 11 e l’allegato III definiscono i requisiti minimi per gli impianti e le attrezzature di controllo. I centri devono disporre di strutture idonee, corsie di controllo, fosse o sollevatori, banchi prova freni, dispositivi di misurazione delle decelerazioni, strumenti per il controllo di sospensioni e assi, analizzatori gas, dispositivi OBD, misuratori di battistrada e, se necessario, strumenti per perdite GPL/GNC/GNL.
La taratura delle apparecchiature di misura non può superare, salvo diversa disciplina unionale:
- 24 mesi per peso, pressione e livello sonoro;
- 24 mesi per la misurazione delle forze;
- 12 mesi per la misurazione delle emissioni gassose.
L’articolo 22 consente l’uso di impianti non ancora conformi all’allegato III per non più di cinque anni dopo il 20 maggio 2018.
Centri di controllo e ispettori
L’articolo 12 prevede che i centri di controllo siano autorizzati dallo Stato membro o dall’autorità competente e rispettino requisiti minimi di gestione della qualità, obiettività ed elevata qualità del controllo.
L’articolo 13 stabilisce che i controlli siano effettuati da ispettori con competenze e formazione conformi all’allegato IV. Gli ispettori devono avere conoscenze certificate in meccanica, dinamica, motori a combustione, materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici e applicazioni IT, oltre ad almeno tre anni di esperienza documentata o equivalente. La formazione iniziale e di aggiornamento deve coprire tecnologia automobilistica, metodi di prova, valutazione delle carenze, requisiti legali su omologazione e controlli, disposizioni amministrative e applicazioni IT. Gli ispettori già impiegati o autorizzati al 20 maggio 2018 sono esentati dai requisiti dell’allegato IV, punto 1.
L’ispettore deve operare senza conflitti di interesse e il risultato del controllo può essere modificato solo dall’organismo di supervisione o secondo la procedura dell’autorità competente, in caso di errore manifesto.
Supervisione dei centri di controllo
L’articolo 14 impone agli Stati membri di istituire un organismo di supervisione o un sistema equivalente. L’allegato V dettaglia le sue funzioni: supervisione dei centri, verifica della formazione e degli esami degli ispettori, audit di pre-autorizzazione e periodici, controlli a sorpresa, analisi dei risultati, convalida dei controlli su strada e proposta di revoca o sospensione delle autorizzazioni. Gli Stati membri devono rendere pubbliche norme e procedure relative a organizzazione, compiti e requisiti, compresi quelli di indipendenza.
Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni
L’articolo 15 prevede la designazione di un punto di contatto nazionale per la cooperazione con la Commissione e gli altri Stati membri; i dati del punto di contatto devono essere comunicati entro il 20 maggio 2015. L’articolo 16 incarica la Commissione di esaminare la fattibilità di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli per collegare i sistemi nazionali e facilitare lo scambio di dati sui controlli tecnici e sulle letture del contachilometri. La Commissione deve valutare anche la possibilità di raccogliere e rendere disponibili, in forma anonima, dati su incidenti gravi e cronistoria dei veicoli.
Atti delegati e atti di esecuzione
L’articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare le designazioni delle categorie di veicoli, i metodi di controllo e l’elenco dei componenti/metodi/carenze dell’allegato I, nei limiti indicati e senza modificare l’ambito di applicazione o la frequenza dei controlli se non nei casi previsti. L’articolo 18 disciplina una delega di cinque anni decorrente dal 19 maggio 2014, con proroga tacita, revoca da parte di Parlamento o Consiglio e possibilità di obiezione agli atti delegati entro due mesi dalla notifica, prorogabili di altri due mesi.
L’articolo 19 istituisce il comitato per il controllo tecnico ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta l’atto di esecuzione secondo la procedura indicata nel regolamento.
Relazioni e riesame
L’articolo 20 prevede due relazioni della Commissione: una entro il 30 aprile 2019 sull’opportunità di includere rimorchi leggeri e veicoli a due o tre ruote, con analisi costi-benefici e proporzionalità; una generale entro il 30 aprile 2020 su attuazione ed effetti della direttiva, compresi armonizzazione, frequenza dei controlli, riconoscimento reciproco dei certificati e piattaforma elettronica, con eventuali proposte legislative e aggiornamento degli allegati se necessario.
Sanzioni, recepimento e abrogazione
L’articolo 21 lascia agli Stati membri la disciplina delle sanzioni per le violazioni, che devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. L’articolo 23 stabilisce il termine di recepimento al 20 maggio 2017 e l’applicazione delle disposizioni nazionali dal 20 maggio 2018. L’articolo 24 abroga la direttiva 2009/40/CE a decorrere dal 20 maggio 2018. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si rivolge agli Stati membri.
Profili pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore e per i professionisti che assistono imprese di trasporto, concessionari, officine e centri di revisione, la direttiva implica soprattutto:
- adeguamento delle procedure di controllo e della documentazione tecnica;
- verifica dell’ammissibilità e della frequenza delle revisioni per le diverse categorie di veicoli;
- rafforzamento della gestione dei dati, soprattutto per contachilometri, certificati e archiviazione elettronica;
- attenzione ai requisiti di autorizzazione, qualità, formazione e supervisione dei centri di controllo;
- monitoraggio delle deroghe nazionali e delle future evoluzioni tramite atti delegati, esecutivi e relazioni della Commissione.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce requisiti minimi per un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore utilizzati sulle strade pubbliche. I considerando collegano la direttiva agli obiettivi di riduzione delle vittime della strada e di miglioramento dell’impatto ambientale, sottolineando la necessità di un sistema uniforme e più rigoroso rispetto alla disciplina precedente.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 2 individua le categorie di veicoli interessate e consente agli Stati membri di escludere specifiche tipologie di veicoli. È prevista l’estensione ai veicoli L3e, L4e, L5e e L7e dal 1° gennaio 2022 e ai trattori T5 con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione le esenzioni adottate per i veicoli a due o tre ruote qualora esistano misure alternative efficaci di sicurezza stradale.
Definizioni
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, veicolo, veicolo a motore, rimorchio, semirimorchio, veicolo immatricolato in uno Stato membro, veicolo di interesse storico, intestatario della carta di circolazione, controllo tecnico, omologazione, carenze, certificato di revisione, ispettore, autorità competente, centro di controllo, organismo di supervisione, piccola isola, zona scarsamente popolata e strada pubblica.
Responsabilità degli Stati membri e accesso alle informazioni tecniche
L’articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che i veicoli immatricolati nel loro territorio siano sottoposti a controlli periodici da centri autorizzati. I controlli possono essere svolti da autorità pubbliche o da organismi/soggetti da esse designati e sottoposti a supervisione. Entro il 20 maggio 2018 la Commissione deve adottare atti di esecuzione su informazioni tecniche e formato/procedure di accesso; i costruttori devono fornire tali informazioni gratuitamente o a prezzo ragionevole e non discriminatorio. Gli Stati membri devono inoltre disciplinare le responsabilità per la conservazione del veicolo in condizioni conformi e sicure.
Frequenza dei controlli
L’articolo 5 prevede intervalli minimi: per M1 e N1, primo controllo dopo 4 anni e poi ogni 2 anni; per M1 taxi o ambulanze, M2, M3, N2, N3, O3 e O4, primo controllo dopo 1 anno e poi annuale; per T5 ad uso prevalentemente stradale per trasporto merci, primo controllo dopo 4 anni e poi ogni 2 anni. Per i veicoli L3e, L4e, L5e e L7e con cilindrata superiore a 125 cm3 gli Stati membri stabiliscono intervalli appropriati. È consentito fissare una finestra ragionevole per l’esecuzione del controllo e, in determinati casi, imporne uno anticipato (incidente rilevante, modifiche a sistemi di sicurezza/ambientali, cambio intestatario, 160.000 km, grave compromissione della sicurezza stradale).
Oggetto del controllo e metodi di prova
L’articolo 6 richiede che il controllo riguardi almeno le aree dell’allegato I, punto 2, e gli elementi del punto 3, con metodi raccomandati o equivalenti approvati dall’autorità competente. Per le categorie L3e, L4e, L5e e L7e gli Stati membri definiscono aree, elementi e metodi appropriati. Le verifiche devono essere effettuate con tecniche e attrezzature disponibili senza smontare o rimuovere parti del veicolo.
Classificazione delle carenze
L’articolo 7 distingue carenze lievi, gravi e pericolose. Le carenze lievi non impediscono il superamento del controllo, mentre le gravi comportano esito negativo e richiedono un nuovo controllo entro due mesi al massimo; le pericolose comportano esito negativo e possono determinare il divieto di utilizzo su strada fino alla correzione. Il veicolo è classificato secondo la carenza più grave, con possibile innalzamento del livello se più carenze su una stessa area producono un rischio complessivo maggiore.
Certificato di revisione, riconoscimento reciproco e dati sui controlli
L’articolo 8 impone il rilascio di un certificato di revisione contenente almeno gli elementi armonizzati dell’allegato II. In caso di reimmatricolazione, il certificato rilasciato da un altro Stato membro deve essere riconosciuto se valido in base alla frequenza di controllo dello Stato membro di reimmatricolazione; i certificati di veicoli L3e-L7e sono esclusi da tale paragrafo. Dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021 i centri di controllo devono trasmettere elettronicamente i dati dei certificati alle autorità competenti. Gli Stati membri devono mettere a disposizione degli ispettori i dati del controllo precedente ai fini della verifica del contachilometri e prevedere sanzioni per la manomissione. I risultati devono essere comunicati anche all’autorità responsabile dell’immatricolazione.
Esito del controllo e attestato di superamento
L’articolo 9 prevede che con carenze lievi il controllo si consideri superato; con carenze gravi il veicolo debba essere ripresentato entro il periodo stabilito dallo Stato membro o dall’autorità competente e comunque entro due mesi; con carenze pericolose può essere sospesa l’autorizzazione alla circolazione su strada fino a correzione e nuovo certificato. L’articolo 10 impone un attestato di superamento, anche in forma di adesivo o informazione facilmente accessibile, con indicazione della data del successivo controllo; per i veicoli non soggetti a immatricolazione nello Stato membro interessato può essere richiesto l’esposizione visibile dell’attestato.
Impianti, apparecchiature, centri di controllo e ispettori
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano i requisiti minimi per impianti e apparecchiature, autorizzazione dei centri di controllo e competenze/formazione degli ispettori. Le attrezzature devono rispettare l’allegato III ed essere mantenute e tarate secondo specifiche del costruttore e dei requisiti nazionali. Gli ispettori devono possedere competenze certificate, almeno tre anni di esperienza documentata o equivalente e formazione iniziale e periodica; gli Stati membri possono imporre requisiti supplementari. È previsto che l’ispettore agisca senza conflitti di interesse e che le informazioni sui risultati possano essere modificate solo in caso di evidenti errori, secondo procedura dell’organismo di supervisione o dell’autorità competente.
Supervisione e qualità
L’articolo 14 impone agli Stati membri di istituire un sistema di supervisione dei centri di controllo. L’organismo di supervisione deve svolgere compiti di verifica dei requisiti, audit, monitoraggio statistico, verifica della formazione, controlli a sorpresa e proposta di revoca o sospensione delle autorizzazioni. Gli Stati membri possono considerare soddisfatti i requisiti se impongono l’accreditamento dei centri di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
Cooperazione amministrativa e punto di contatto nazionale
L’articolo 15 richiede la designazione di un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni con Commissione e altri Stati membri; i relativi dati devono essere trasmessi entro il 20 maggio 2015. L’articolo 16 incarica la Commissione di esaminare fattibilità, costi e vantaggi di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli, anche per dati sui controlli tecnici e sulle letture del contachilometri.
Atti delegati ed esecuzione
L’articolo 17 autorizza la Commissione ad adottare atti delegati per aggiornare le designazioni delle categorie di veicoli, i metodi di controllo e l’elenco di elementi, metodi e carenze dell’allegato I, senza alterare ambito o frequenza dei controlli salvo i casi previsti. L’articolo 18 disciplina delega quinquennale dal 19 maggio 2014, proroga tacita, revoca e obiezioni di Parlamento e Consiglio. L’articolo 19 istituisce il comitato per il controllo tecnico e rinvia alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Relazioni della Commissione
L’articolo 20 impone una relazione generale entro il 30 aprile 2020 su attuazione ed effetti della direttiva, incluso l’eventuale riconoscimento reciproco dei certificati di revisione e la piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli. Entro il 30 aprile 2019 deve essere presentata una relazione specifica sull’opportunità di includere rimorchi leggeri e veicoli a due o tre ruote nell’ambito di applicazione.
Sanzioni e disposizioni transitorie
L’articolo 21 lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni per le violazioni, che devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. L’articolo 22 consente l’uso per non oltre cinque anni dopo il 20 maggio 2018 di impianti e apparecchiature non ancora conformi all’allegato III e rinvia al 1° gennaio 2023 per l’applicazione dei requisiti dell’allegato V.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 23 fissa il termine di recepimento al 20 maggio 2017 e l’applicazione delle misure nazionali dal 20 maggio 2018. L’articolo 24 abroga la direttiva 2009/40/CE a decorrere dal 20 maggio 2018. L’articolo 25 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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