Cassazione Civile, Ordinanza n. 18897/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2002, rettificava i ricavi dichiarati da una contribuente che svolgeva attività di commercio al dettaglio di articoli per uso domestico, recuperando maggiori IRPEF, IRAP e IVA sulla base degli studi di settore. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello e annullato l’atto impositivo. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, la tardività dell’appello della contribuente: sosteneva che la sospensione dei termini per la definizione agevolata delle liti non avrebbe impedito la maturazione della decadenza dall’impugnazione, poiché alla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa parte del termine lungo per appellare era già decorso e l’ultimo termine utile sarebbe scaduto prima della notifica dell’appello. Con il secondo motivo lamentava la violazione delle regole sugli studi di settore e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente escluso la legittimità dell’accertamento nonostante la contribuente non avesse fornito prova contraria ai maggiori ricavi accertati.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la lite era definibile in via agevolata e che, poiché la sentenza di primo grado non era stata notificata ed il termine lungo per impugnare non era ancora spirato, la sospensione dei termini operava integralmente sino al 30 giugno 2012; di conseguenza il termine per proporre appello riprendeva a decorrere dal 1° luglio 2012 e scadeva il 15 febbraio 2013, data nella quale l’appello della contribuente era stato proposto tempestivamente. Sul secondo ha ribadito che, negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la "grave incongruenza" costituisce presupposto impositivo necessario e il relativo onere probatorio incombe sull’Ufficio; nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che l’atto non spiegava adeguatamente quale fosse la grave incongruenza posta a base dell’accertamento analitico-induttivo e aveva valorizzato anche la situazione di attività non normale connessa alla maternità della titolare e all’aumento dei costi per un dipendente. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per mancata costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
artt. 51 e 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocati dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione di tardività dell’appello
art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14
la Corte lo interpreta nel senso che la sospensione dei termini per le liti definibili opera finché il giudizio era pendente alle date rilevanti previste dalla norma e, nel caso di sentenza non notificata, fa riprendere il termine per impugnare dal 1° luglio 2012
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato come base normativa dell’accertamento mediante studi di settore
art. 2727 c.c. e ss.
richiamati dalla ricorrente in tema di presunzioni e prova contraria
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
la Corte ribadisce che la grave incongruenza è presupposto impositivo necessario degli accertamenti fondati sugli studi di settore e che il relativo onere probatorio grava sull’Ufficio
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente quale norma sull’accertamento analitico-induttivo
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato dalla ricorrente in relazione agli accertamenti fiscali e alla prova contraria
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi denunciati in Cassazione (violazione di legge e nullità processuale)
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, quando la disciplina sulla definizione agevolata delle liti sospende i termini di impugnazione, occorre verificare se la controversia rientrasse tra quelle pendenti alle date rilevanti previste dalla legge; se la sentenza di primo grado non è stata notificata, la sospensione può operare sull’intero termine lungo per l’appello e la sua decorrenza riprende solo alla cessazione della sospensione.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la grave incongruenza tra dati dichiarati e parametri costituisce un presupposto impositivo che l’Ufficio deve allegare e dimostrare in modo adeguato in motivazione.
- La mera contestazione del contribuente non è il fulcro della legittimità dell’accertamento fondato sugli studi di settore: prima ancora viene in rilievo la sufficienza della motivazione dell’atto e la prova, a carico dell’Amministrazione, della base presuntiva dell’imposizione.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sulla congruità della motivazione dell’avviso e sulle circostanze concrete dell’attività svolta sono insindacabili in cassazione se logicamente coerenti e non affette da errori di diritto.
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