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Legge

L.R. Marche 2/2025

Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco

Normativa regionaleL.R. Marche 2/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso la Regione Marche un registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano sul territorio regionale. Le modalità di iscrizione sono demandate a un regolamento della Giunta regionale, da approvare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Prevista l’invarianza finanziaria per il bilancio regionale.

Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco nelle Marche

Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco

La legge istituisce presso la Regione Marche un registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco. La disciplina è finalizzata a inquadrare gli operatori che svolgono attività informativa in ambito sanitario sul territorio regionale.

Finalità e funzione del registro

Gli informatori scientifici iscritti nel registro sono chiamati a garantire, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e sui parafarmaci in favore degli operatori sanitari. La norma attribuisce quindi al registro una funzione di riconoscimento e organizzazione dell’attività svolta nella Regione Marche.

Ambito soggettivo e territoriale

Sono iscritti nel registro gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano nella Regione Marche. La portata della legge è limitata al territorio regionale marchigiano e non incide su discipline applicabili in altre regioni.

Modalità di iscrizione

Le modalità di iscrizione al registro non sono definite direttamente dalla legge, ma sono demandate a un regolamento approvato dalla Giunta regionale. Il testo consolidato non specifica ulteriori requisiti, cause di esclusione o procedure, rinviando integralmente alla fonte regolamentare.

Regime transitorio e termine per il regolamento

La Giunta regionale deve approvare il regolamento previsto per l’iscrizione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il termine indica il passaggio necessario per rendere operativa la disciplina del registro.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge è dichiarata finanziariamente neutra: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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