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Legge

L.R. Marche 3/2025

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 3/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il riconoscimento delle Pro Loco marchigiane iscritte in un Elenco regionale, i requisiti per l’iscrizione, le modalità di sostegno tramite contributi e convenzioni, e istituisce un Tavolo regionale di confronto. Prevede norme transitorie per l’iscrizione d’ufficio delle Pro Loco già iscritte all’albo regionale e stanzia risorse per il 2026-2027.

Riconoscimento e sostegno delle Pro Loco delle Marche

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche

La legge disciplina il riconoscimento, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni Pro Loco operanti nelle Marche, quali organismi di promozione turistica, culturale, sociale e gastronomica del territorio. L’intervento regionale si applica esclusivamente nel territorio della Regione Marche e si rivolge alle Pro Loco iscritte nell’Elenco regionale e ai relativi organismi associativi.

Finalità e ruolo delle Pro Loco

La Regione riconosce e promuove le Pro Loco iscritte nell’Elenco regionale, nonché i relativi organismi associativi privi di finalità di lucro. Le associazioni sono qualificate come soggetti di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà locali, delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche dei territori in cui operano.

Attività e ambiti operativi

Le Pro Loco svolgono attività finalizzate allo sviluppo sociale e turistico delle realtà locali, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo principi di democraticità e uguaglianza. Operano prevalentemente tramite volontariato dei propri associati e possono intervenire anche fuori dal comune di sede per progetti sovracomunali, di norma previo accordo con le Pro Loco interessate.

In via esclusiva o principale possono svolgere attività di interesse generale riconducibili al Codice del Terzo settore, tra cui:

  • educazione, istruzione e formazione professionale;
  • tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, informazione e promozione del territorio;
  • attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
  • attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • attività sportive dilettantistiche;
  • beneficenza e sostegno a persone svantaggiate o ad attività di interesse generale;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati.

Le Pro Loco perseguono, inoltre, obiettivi quali la valorizzazione turistica delle peculiarità locali, l’ospitalità e l’educazione turistica e ambientale, l’informazione e l’accoglienza, la promozione di iniziative sociali e di volontariato, la realizzazione di manifestazioni legate a usi e tradizioni locali, la progettazione di iniziative coerenti con politiche regionali, nazionali ed europee e la diffusione della cultura del volontariato, dell’identità marchigiana e del turismo sociale.

Convenzioni e collaborazione con gli enti locali

Le Pro Loco possono stipulare convenzioni con Comuni e Unioni di Comuni, anche usando il modello previsto dalla legge regionale richiamata, per realizzare le attività previste dalla disciplina. La collaborazione può riguardare iniziative di promozione, accoglienza, valorizzazione del territorio e sviluppo di servizi di interesse locale.

Organismi associativi delle Pro Loco

La Regione sostiene gli organismi associativi delle Pro Loco iscritti al RUNTS, prevedendo contributi sulla base della rappresentatività territoriale e la stipula di accordi di collaborazione. I criteri per determinare la rappresentatività sono definiti dalla Giunta regionale, tenendo conto anche del numero degli iscritti.

Elenco regionale delle Pro Loco Marche

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo l’Elenco regionale delle Pro Loco Marche. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, stabilisce:

  • il numero minimo di iscritti per ciascuna Pro Loco, non inferiore a sette;
  • i criteri e le modalità di iscrizione e cancellazione;
  • le regole di pubblicità dell’Elenco;
  • eventuali misure di controllo.

L’iscrizione all’Elenco consente di accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici regionali connessi alle attività della legge e di promuovere, coprogettare e realizzare eventi e attività di valorizzazione del patrimonio territoriale, anche in collaborazione con la Regione e con gli organismi associativi più rappresentativi.

Requisiti di iscrizione e obblighi successivi

La Pro Loco è iscritta a richiesta nell’Elenco se:

  • è costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
  • è iscritta al RUNTS oppure, se non iscritta, ha uno statuto conforme al d.lgs. 117/2017;
  • dispone di locali adeguati per le attività istituzionali;
  • possiede il numero minimo di iscritti richiesto.

Le Pro Loco iscritte devono comunicare telematicamente alla struttura regionale competente e al Comune sede:

  • modifiche statutarie o dell’atto costitutivo;
  • rinnovo delle cariche sociali;
  • variazioni di sede;
  • scioglimento.

La comunicazione va effettuata entro 60 giorni dagli eventi. La cancellazione dall’Elenco è disposta nei casi di scioglimento, perdita dei requisiti o mancata conformità alle finalità e attività previste.

Statuto, organizzazione interna e principi di funzionamento

Lo statuto delle Pro Loco deve ispirarsi a democraticità, gestione partecipata e coinvolgimento popolare. Deve prevedere, in particolare:

  • norme sull’elezione e sul funzionamento degli organi;
  • possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel territorio comunale e per i non residenti che cooperino alle attività della Pro Loco;
  • devoluzione dei beni in caso di scioglimento secondo il Codice del Terzo settore;
  • obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione negli scopi sociali.

Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco Marche. Ne fanno parte l’assessore regionale al turismo, il dirigente della struttura competente, il presidente della commissione assembleare competente, il presidente del Comitato regionale UNPLI Marche e il presidente della Camera di commercio delle Marche, o loro delegati.

Il Tavolo favorisce il confronto tra Regione e organismi associativi delle Pro Loco, soprattutto per la programmazione e realizzazione degli interventi di sostegno. Formula inoltre raccomandazioni sulla proposta di programma annuale e su interventi o progetti di livello nazionale o europeo, e rende parere sul modello di convenzione con Comuni e Unioni di Comuni. Le modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale; la partecipazione è gratuita.

Contributi regionali e programmazione annuale

La Regione concede contributi alle Pro Loco per le attività previste dalla legge, in particolare per progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento. Entro 60 giorni dall’approvazione della legge annuale di bilancio, previo parere della commissione assembleare competente, la Giunta approva il programma annuale degli interventi.

Una quota dei contributi è comunque destinata alle attività degli organismi associativi delle Pro Loco. La concessione dei contributi deve rispettare la normativa europea e statale sugli aiuti di Stato.

Clausola valutativa

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati. Con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione che contiene, almeno:

  • il numero delle Pro Loco iscritte nell’Elenco e i motivi delle eventuali cancellazioni;
  • le convenzioni stipulate, i loro effetti e le criticità emerse;
  • i contributi assegnati e il loro utilizzo.

Disposizioni transitorie e adeguamento

Le Pro Loco già iscritte all’albo regionale previsto dalla legge regionale n. 9/2006 sono iscritte d’ufficio nell’Elenco regionale. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell’iscrizione, devono adeguarsi ai requisiti della nuova legge, altrimenti decadono dall’iscrizione.

La Giunta regionale deve adottare le disposizioni attuative entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Risorse finanziarie e copertura

Per gli interventi previsti dall’articolo sui contributi è autorizzata una spesa complessiva di 180.000 euro, ripartita in 90.000 euro per il 2026 e 90.000 euro per il 2027. La copertura è assicurata mediante riduzioni di stanziamenti del bilancio regionale 2025/2027; la previsione di spesa 2026 relativa al contributo per il sostegno alle attività delle Pro Loco nella legge di stabilità 2025 è azzerata.

Per gli anni successivi, la copertura avviene con le leggi di bilancio. La Giunta può apportare le variazioni tecniche e contabili necessarie alla gestione.

Modifiche a normativa previgente

La legge interviene anche sulla disciplina regionale del turismo del 2006, modificando alcune disposizioni e abrogandone una. Il contenuto sostanziale applicabile resta quello della presente legge e delle modifiche introdotte al testo previgente.

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