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Legge

L.R. Marche 5/2025

Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella regione Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nelle Marche un Comitato per sostenere l’accesso ai servizi bancari e finanziari di base, specie nelle aree rurali e interne, e per favorire il confronto tra istituti di credito. Il Comitato dura 5 anni, opera a titolo gratuito e la Giunta deve istituirlo entro 90 giorni dall’entrata in vigore. È prevista una relazione biennale al Consiglio regionale.

Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nelle Marche

Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nelle Marche

La legge regionale Marche 17 aprile 2025, n. 5 istituisce un organismo di confronto e proposta per migliorare l’accesso ai servizi bancari e finanziari di base sul territorio regionale, con particolare attenzione alle aree rurali e interne. Il provvedimento mira anche a contrastare l’esclusione finanziaria e gli effetti della riduzione degli sportelli bancari.

Finalità e ambito di intervento

La Regione Marche intende promuovere iniziative per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi bancari e finanziari essenziali, riducendo la marginalità dei territori meno serviti. La legge si colloca nel perimetro regionale e riguarda esclusivamente il territorio marchigiano.

Collaborazione tra istituti di credito e servizi condivisi

La Regione promuove il confronto tra gli istituti di credito al fine di favorire:

  • la creazione di reti di servizi bancari e finanziari condivisi;
  • l’efficienza economica e l’ottimizzazione delle risorse;
  • progetti di educazione finanziaria;
  • attività di formazione all’uso delle tecnologie finanziarie e dell’home banking.

Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari

Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito il Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari nella regione Marche. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta o da un delegato, da rappresentanti di ANCI, di vari istituti di credito operanti nella regione, dei Confidi regionali vigilati, di Poste Italiane S.p.A., della Camera di Commercio delle Marche e delle Università marchigiane indicate dalla legge.

Il Comitato resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. La partecipazione è gratuita e non dà diritto ad alcuna indennità o rimborso spese. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di enti, sindacati o associazioni interessati alle materie trattate.

Compiti del Comitato

Il Comitato svolge funzioni di analisi, proposta e collaborazione, in particolare per:

  • esaminare l’organizzazione della rete degli sportelli bancari nei comuni della regione, anche per prevenire esclusione dall’accesso ai servizi e disuguaglianze economiche e sociali, con attenzione ai territori svantaggiati o interessati da stato di emergenza;
  • formulare proposte per adeguare e potenziare gli strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo sostenibile, economico e sociale e della transizione ecologica e digitale;
  • valorizzare il ruolo sociale delle filiali bancarie;
  • collaborare con le associazioni di categoria per affrontare la chiusura degli sportelli e i suoi impatti territoriali;
  • contribuire alla progettazione degli interventi previsti sulla collaborazione tra istituti di credito.

Monitoraggio e relazione periodica

La Giunta regionale deve presentare ogni due anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sugli interventi realizzati e sugli effetti prodotti dalla legge, indicando anche le eventuali proposte formulate dal Comitato in materia di strumenti finanziari.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Disposizione transitoria

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve provvedere agli adempimenti necessari per l’istituzione del Comitato.

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