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Legge

L.R. Marche 4/2025

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Marche 1/2018 sulle costruzioni in zone sismiche, introducendo nuovi articoli e ritoccando alcuni profili procedurali e sostanziali. Le nuove disposizioni sugli artt. 12 bis, 12 ter e 12 quater si applicano solo dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta con le relative attuazioni. Prevista invarianza finanziaria.

Modifiche alla disciplina regionale delle costruzioni in zone sismiche nelle Marche

Modifiche alla disciplina delle costruzioni in zone sismiche nelle Marche

La legge regionale Marche 17 aprile 2025, n. 4 interviene sulla l.r. 4 gennaio 2018, n. 1, che disciplina le costruzioni in zone sismiche nel territorio regionale. L’atto non introduce una disciplina autonoma completa, ma aggiorna alcuni articoli della legge vigente e inserisce nuove disposizioni operative, con efficacia subordinata per una parte di esse all’adozione di atti attuativi regionali.

Oggetto delle modifiche

Il provvedimento:

  • sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 12 della l.r. 1/2018;
  • inserisce nella stessa legge gli artt. 12 bis, 12 ter e 12 quater;
  • aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all’art. 13;
  • modifica il comma 1 dell’art. 14;
  • modifica la lettera e) del comma 1 dell’art. 15 e introduce la lettera g bis).

Il contenuto puntuale delle nuove formulazioni non è riportato nel testo fornito, ma la legge consolida tali interventi all’interno della disciplina regionale sismica già vigente.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Marche e si innesta sulla normativa regionale in materia di costruzioni in zone sismiche. Gli effetti operativi delle modifiche incidono quindi sui procedimenti e sugli adempimenti edilizi e tecnici disciplinati dalla l.r. 1/2018 nel territorio regionale.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Le disposizioni introdotte con i nuovi artt. 12 bis, 12 ter e 12 quater non sono immediatamente operative in via automatica. Esse si applicano solo a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale contenente le relative disposizioni di attuazione.

In assenza di tale deliberazione pubblicata nel BUR, tali articoli restano privi di concreta efficacia applicativa.

Regime economico-finanziario

La legge prevede espressamente l’invarianza finanziaria. Dalla sua applicazione non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e l’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Utilità attuale dell’atto

L’atto non appare deprecato, perché costituisce una modifica recente della disciplina regionale ancora rilevante per la regolazione delle costruzioni in zone sismiche nelle Marche. Tuttavia, per alcune delle disposizioni nuove, la piena operatività dipende dalla pubblicazione della deliberazione giuntale attuativa prevista dalla legge.

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