R.R. Marche 1/2025
Criteri e modalità per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dallesercizio dellattività venatoria in attuazione articolo 19 comma 7 bis legge regionale del 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattività venatoria)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nelle Marche, criteri, procedure, controlli e limiti per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, nonché la prevenzione dei danni con materiali idonei. Stabilisce requisiti dei beneficiari, domande via SIAR, termini istruttori, criteri di quantificazione, controlli regionali e regime transitorio fino al Manuale delle procedure.
Risarcimento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle Marche
Risarcimento dei danni da fauna selvatica e attività venatoria alle produzioni agricole nelle Marche
Il regolamento della Regione Marche definisce la disciplina attuativa per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria, nonché per la prevenzione degli stessi mediante fornitura di materiale idoneo. La normativa opera esclusivamente nel territorio regionale marchigiano e si innesta sulla l.r. 7/1995, nel rispetto della disciplina statale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento mira a disciplinare:
- il ristoro dei danni alle produzioni agricole e, in alcuni casi, alle opere destinate e utilizzate a fini agricoli;
- la prevenzione dei danni mediante strumenti e misure di prevenzione individuati dal Manuale delle procedure;
- la gestione amministrativa delle domande tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
Il risarcimento riguarda solo i danni che non siano altrimenti risarcibili e che derivino da fauna selvatica o dall’attività venatoria.
Soggetti destinatari e requisiti
Possono accedere alle misure gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. Le imprese devono possedere congiuntamente alcuni requisiti:
- disponibilità delle superfici agricole interessate, inserite nel fascicolo aziendale Agea;
- iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole con posizione validata;
- partita IVA con codice attività agricola;
- assenza di polizza assicurativa che copra i medesimi danni da fauna selvatica per cui si chiede il risarcimento.
Tipologie di danno risarcibili e esclusioni
Sono risarcibili i danni che determinano:
- riduzione quantitativa o qualitativa di una produzione agricola;
- danno al patrimonio costituito dagli animali di bassa corte;
- danneggiamento di opere destinate e utilizzate a fini agricoli insistenti sul fondo.
Ai fini del regolamento rientrano nelle produzioni agricole anche colture erbacee e arboree, impianti di arboricoltura da legno, prati, pascoli, castagneti in attualità di coltura e tartufaie coltivate, limitatamente ai danni alle sole essenze arboree.
Non sono risarcibili i danni verificatisi:
- in aree di parco, centri privati di riproduzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile;
- ai prati, pascoli e foreste di proprietà pubblica se non condotti o gestiti da soggetti aventi titolo;
- a produzioni finalizzate ad aumentare le disponibilità alimentari per la fauna selvatica già agevolate ai sensi dell’art. 20 l.r. 7/1995;
- a produzioni già compensate, a qualsiasi titolo, per la perdita o mancata produzione da fauna selvatica;
- a produzioni per le quali non siano rispettati gli obblighi di prevenzione previsti dal Manuale e dal regolamento;
- a castagneti, noceti e noccioleti se il richiedente non dimostra la commercializzazione del prodotto mediante fatture dell’annata precedente;
- a colture già raccolte.
Restano comunque esclusi i danni di importo inferiore a 100 euro, che rimangono a carico dell’imprenditore agricolo.
Prevenzione del danno
Le opere di prevenzione comprendono strutture, misure o azioni idonee a ridurre il rischio di danno alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte, purché abbiano efficacia comprovata e siano individuate dal Manuale delle procedure.
Su richiesta dei soggetti aventi titolo, gli ATC forniscono gli strumenti di prevenzione presso punti e orari prestabiliti, assicurando una distribuzione sia in area montana sia costiera. La messa in opera e la successiva manutenzione degli strumenti restano a carico dei beneficiari.
Presentazione della domanda
La domanda di risarcimento deve essere presentata esclusivamente tramite SIAR entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento dannoso, secondo le modalità stabilite dal Manuale delle procedure.
Istruttoria, sopralluogo e documentazione tecnica
Gli ATC curano accertamento e quantificazione del danno sulla base del Manuale delle procedure e dei sopralluoghi effettuati da tecnici incaricati iscritti agli albi professionali, scelti dall’ATC nell’ambito dell’elenco predisposto dalla Regione Marche, con criteri di terzietà.
Il sopralluogo avviene, di regola, entro 15 giorni lavorativi dalla domanda, seguendo l’ordine di ricevimento. Nei casi di urgenza, individuati dal Manuale, il sopralluogo deve essere eseguito entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, con possibile riduzione ulteriore nei casi previsti dal Manuale.
Se sopravvengono ulteriori danni prima del sopralluogo, l’interessato può presentare richiesta integrativa; la stima deve tenerne conto. Se i danni ulteriori intervengono dopo il sopralluogo ma prima del pagamento, è necessaria una nuova domanda, ferma la considerazione della stima già effettuata.
In caso di condizioni atmosferiche che impediscano la visita dei luoghi, il sopralluogo può svolgersi oltre i termini ordinari, ma comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla cessazione dell’impedimento.
Fino allo svolgimento del sopralluogo, o comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta motivata di urgenza, il richiedente deve astenersi da attività agricole sulle colture o opere danneggiate che impediscano di accertare il nesso causale.
Del sopralluogo è redatto verbale su modello disponibile nel SIAR, sottoscritto dal richiedente per presa visione. Entro 15 giorni dal sopralluogo l’interessato può depositare tramite SIAR una perizia asseverata o giurata di parte, a proprie spese, redatta da tecnici iscritti ai relativi albi.
Criteri di quantificazione del risarcimento
L’ATC quantifica il risarcimento in base ai valori stabiliti dalla Regione e applicando criteri differenziati secondo la fase colturale e la natura del danno.
In particolare:
- nelle prime fasi della coltura, viene riconosciuto il costo delle spese vive di risemina, riferite alla coltura danneggiata o a una coltura sostitutiva;
- se il danno rende non economica la prosecuzione della coltivazione e non è possibile una semina sostitutiva, il ristoro è calcolato sul valore della produzione media della zona per la coltura danneggiata, al netto delle spese ordinarie di produzione, compresa la raccolta; in tale ipotesi non può essere seminata una nuova coltura sullo stesso appezzamento prima della fine del ciclo vegetativo della coltura risarcita;
- in particolari fasi di sviluppo di alcune colture, individuate dal Manuale, il sopralluogo può essere rinviato a fase successiva, comunque non oltre due mesi dalla raccolta;
- per le colture arboree da sostituire, il risarcimento comprende il costo delle nuove piante e della loro messa a dimora, oltre al mancato raccolto, calcolato tenendo conto del ritardo di entrata in produzione o del periodo necessario alla nuova produzione, a seconda che le piante siano o meno già in produzione;
- nei danni in fase avanzata di coltivazione, il risarcimento si determina con uno dei seguenti parametri: valori indice annuali per i massimali del Fondo mutualistico nazionale tramite intervento SRF04 del PSP 2023-2027; valori dei contratti di coltivazione e vendita sottoscritti prima del raccolto e verificati con fattura; valori di fattura dell’annata precedente per produzioni di particolare qualità; valori di fattura dei prodotti trasformati venduti direttamente nell’annata precedente, al netto dei costi di trasformazione, per attività di trasformazione aziendale previste dal Manuale e con misure di prevenzione adottate. Nel primo caso i valori sono predefiniti dalla Regione;
- per i danni alle opere, il risarcimento è calcolato sulla base del prezziario regionale vigente.
Pagamento e regime degli aiuti
Entro 90 giorni dal sopralluogo la proposta di risarcimento deve essere sottoposta al Comitato di Gestione, che decide entro i 30 giorni successivi, salvo la disponibilità delle risorse previste dalla l.r. 7/1995.
Se il danneggiato avvia contenzioso, le somme riconosciute dall’ATC sono accantonate in attesa della definizione della procedura risarcitoria.
Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime de minimis previsto dal regolamento UE n. 1408/2013 e successive modificazioni. Se la soglia è superata, la parte eccedente è pagata con risorse proprie dell’ATC.
Controlli e conseguenze delle irregolarità
La Regione Marche effettua controlli in situ su almeno il 3% delle perizie dei verbali di accertamento redatti nell’anno solare. I controlli devono essere svolti entro 5 giorni lavorativi dal sopralluogo del tecnico incaricato dall’ATC. La selezione delle perizie da verificare deve garantire:
- il controllo di tutti i tecnici incaricati almeno una volta l’anno;
- il controllo di tutte le ATC almeno una volta l’anno;
- la considerazione del rischio derivante dagli esiti dei controlli precedenti.
Dell’attività di controllo è informato l’imprenditore agricolo e il tecnico, che possono partecipare alla visita. Irregolarità gravi o reiterate possono comportare l’esclusione del tecnico dall’elenco dei periti.
La Regione effettua inoltre controlli su un campione pari al 5% delle domande istruite dall’ATC, tenendo conto del maggior rischio connesso all’importo del risarcimento, per verificare:
- il rispetto dei tempi procedimentali;
- la corretta applicazione delle procedure.
Le reiterate inadempienze sui tempi possono attivare la procedura prevista dalla l.r. 7/1995. Se emergono irregolarità nell’applicazione del Manuale, l’ATC deve correggere gli esiti istruttori e, se ha liquidato somme eccedenti, recuperare quanto indebitamente erogato.
Regime transitorio
Fino all’approvazione del Manuale delle procedure restano valide le domande presentate secondo le procedure precedentemente vigenti.
Abrogazioni
Il regolamento abroga il regolamento regionale 10 giugno 2019, n. 3, risultando quindi sostitutivo della previgente disciplina regionale in materia.
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