L.R. Puglia 38/2013
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 38/2013 modifica la disciplina del recupero di sottotetti, porticati, locali seminterrati e interventi/aree pubbliche non autorizzate, anticipando al 30 giugno 2013 il riferimento temporale per alcuni requisiti edilizi, con eccezione per gli edifici condominiali. È una modifica puntuale, entrata in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifiche ai requisiti temporali per il recupero di sottotetti, porticati, seminterrati e aree pubbliche non autorizzate
Modifiche alla disciplina regionale sul recupero di sottotetti, porticati e locali seminterrati
La legge regionale Puglia 11 dicembre 2013, n. 38 interviene in modo mirato sulla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33, che disciplina il recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e di interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna alcuni riferimenti temporali rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa previgente.
Ambito delle modifiche
La legge opera su due disposizioni della legge regionale n. 33 del 2007, incidendo sui requisiti temporali richiesti per l’accesso agli interventi di recupero.
In particolare:
- all’articolo 1, comma 3, lettera a), il riferimento originario alla “data di entrata in vigore della presente legge” è sostituito dal riferimento al 30 giugno 2013;
- all’articolo 4, comma 1, il riferimento originario alla “data di entrata in vigore della presente legge” è sostituito dal riferimento al 30 giugno 2013, fatta eccezione per gli edifici condominiali.
Effetti pratici della modifica
La modifica rileva soprattutto per la verifica della sussistenza dei presupposti temporali degli immobili o degli interventi interessati dalla legge regionale n. 33 del 2007. Il criterio temporale non è più agganciato alla data di entrata in vigore della legge del 2007, ma al 30 giugno 2013, con la specifica deroga per gli edifici condominiali prevista dall’articolo 4, comma 1.
Decorrenza ed efficacia
La legge regionale n. 38 del 2013 è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non risultano regimi transitori ulteriori nel testo fornito.
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