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Legge

L.R. Puglia 39/2013

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico

Normativa regionaleL.R. Puglia 39/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Puglia un sistema di tutela, valorizzazione e registrazione delle risorse genetiche autoctone agrarie, forestali e zootecniche a rischio di erosione o estinzione. Prevede un registro regionale, programmi di intervento, una rete di tutela e una commissione tecnico-scientifica. È vigente dal 11 dicembre 2013 e non risulta indicato un termine finale di applicazione.

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone pugliesi

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico

La legge disciplina, per la Regione Puglia, un sistema di tutela, conservazione, valorizzazione e possibile reintroduzione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico. L’obiettivo è preservare biodiversità, tipicità territoriali e patrimoni ambientali, culturali, scientifici ed economici minacciati da erosione genetica o rischio di estinzione.

Oggetto e finalità

La Regione Puglia promuove interventi a favore delle risorse genetiche autoctone minacciate, inserendole nelle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli ecosistemi agricoli e forestali. La tutela riguarda sia la conservazione in loco sia la ricostituzione e la valorizzazione delle risorse utili al territorio regionale.

Definizione delle risorse genetiche tutelate

Sono considerate risorse genetiche autoctone:

  • le specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni del territorio pugliese;
  • quelle di origine esterna, introdotte da almeno cinquant’anni, integrate nell’ecosistema e nelle tradizioni pugliesi e meritevoli di tutela;
  • quelle non più presenti in regione ma conservate in banche genetiche, orti botanici, istituti sperimentali, campi catalogo o centri di ricerca, se esiste interesse economico, scientifico o culturale alla loro reintroduzione.

Non rientrano nella disciplina le piante e gli animali transgenici ottenuti con tecniche di ingegneria genetica. Per le specie agrarie e forestali si applicano inoltre le definizioni del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

Attività della Regione e programmi di intervento

La Regione esercita la tutela e la valorizzazione mediante iniziative di conoscenza, preservazione, ricostituzione, diffusione, formazione e divulgazione sulla biodiversità agraria, forestale e zootecnica. Sono previste anche azioni di salvaguardia, rivitalizzazione e risanamento, nonché la promozione dei prodotti derivanti da tali risorse.

La Giunta regionale approva specifici programmi di intervento che definiscono:

  • attività e iniziative ammesse;
  • criteri di accesso ai benefici;
  • misura degli incentivi;
  • modalità di attuazione.

I programmi sono attuati e monitorati dall’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia e devono essere coerenti con gli strumenti nazionali e internazionali in materia.

Registro regionale delle risorse genetiche

È istituito un registro regionale pubblico, articolato in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti le razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale. Il registro è tenuto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale secondo le procedure fissate dal regolamento attuativo richiamato dalla legge ed è organizzato in modo da risultare confrontabile con analoghi strumenti nazionali e internazionali.

Iscrizione e cancellazione dal registro

L’iscrizione è volontaria e gratuita e può essere proposta dalla Regione, da enti scientifici, enti pubblici, organismi, organizzazioni e associazioni, singoli cittadini e altri soggetti interessati. L’iscrizione avviene sulla base del parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.

Per l’iscrizione occorre che la risorsa sia identificabile tramite un numero minimo di caratteri definiti per la singola entità e che la domanda sia corredata da documentazione storico-tecnico-scientifica.

La cancellazione dal registro è possibile, previo parere favorevole della Commissione, quando la risorsa non sia più considerata autoctona ai sensi della legge.

Commissione tecnico-scientifica e rete di tutela

La disciplina prevede una Commissione tecnico-scientifica, cui sono attribuiti compiti decisionali rilevanti in materia di iscrizione e cancellazione dal registro. La legge richiama inoltre una rete di tutela, che la Regione è chiamata a promuovere e sviluppare attraverso specifiche iniziative.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

La legge si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. Non prevede un termine di scadenza e, sulla base del testo fornito, risulta una disciplina ancora formalmente vigente e utilizzabile.

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