R.R. Puglia 26/2013
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento pugliese attua l’art. 113 del d.lgs. 152/2006 sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Impone, per nuovi edifici e per alcuni casi di rinnovo o assenza di autorizzazione, il riutilizzo delle acque meteoriche ove tecnicamente possibile; disciplina definizioni e principi generali, vieta lo scarico diretto in falda salvo eccezioni e prevede obblighi di raccolta, trattamento ed erogazione. Vigente dal 9 dicembre 2013.
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia nella Regione Puglia
Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia in attuazione dell’art. 113 del d.lgs. 152/2006. La disciplina è orientata alla tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee e al riutilizzo delle acque meteoriche ove possibile.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento si applica alle acque meteoriche di dilavamento ricadenti nel territorio regionale e stabilisce che le acque non disciplinate dalla norma non sono soggette ai controlli, ai vincoli o alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del d.lgs. 152/2006. Rimane comunque vietato lo scarico o il rilascio diretto di acque meteoriche nelle acque sotterranee, salvo le situazioni espressamente richiamate dalla disciplina regionale.
Obiettivi ambientali e principi generali
La finalità principale è il miglioramento e la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee, in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia. Gli scarichi e le immissioni di acque meteoriche non devono compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori né la sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate.
Riutilizzo obbligatorio delle acque meteoriche
Il regolamento prevede l’obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento per usi irrigui, domestici, industriali e altri usi consentiti dalla legge, mediante sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione adeguati e previa verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche. Per il riutilizzo, in via generale, tali acque non sono soggette ai limiti del DM 185/2003 richiamati dal regolamento regionale n. 8/2012, salvo i casi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne disciplinati dal capo dedicato.
Soggetti e casi interessati dall’obbligo
L’obbligo di riutilizzo si applica ai nuovi edifici e alle nuove installazioni. Si applica inoltre a chi, alla data di entrata in vigore del regolamento, sia privo di autorizzazione o non abbia presentato la comunicazione prevista dalla disciplina regionale, nonché alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni già in essere.
Deroga per impossibilità tecnica
Se il riutilizzo risulta tecnicamente impossibile, il titolare dello scarico deve allegare all’istanza una relazione motivata e circostanziata, redatta da tecnico abilitato, ai fini del rilascio dell’autorizzazione secondo la procedura regionale prevista.
Indirizzi per la pianificazione edilizia
I regolamenti edilizi comunali devono prevedere l’adozione di sistemi idonei di raccolta, trattamento ed erogazione delle acque meteoriche, in coerenza con l’obbligo di riutilizzo.
Definizioni rilevanti
Il regolamento chiarisce le nozioni tecniche fondamentali, tra cui acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia, acque di lavaggio, superficie scolante, vasca di prima pioggia, franco di sicurezza, bacino endoreico e recapito finale. In particolare, definisce le acque di prima pioggia in funzione del tempo asciutto precedente l’evento meteorico e dell’estensione della superficie scolante, con soglie e criteri diversi per superfici fino a 10.000 mq, tra 10.000 e 50.000 mq e oltre 50.000 mq.
Criteri tecnici per la prima pioggia
Per le superfici scolanti fino a 10.000 mq, le acque di prima pioggia corrispondono alle prime 5 mm di precipitazione dopo almeno 48 ore di tempo asciutto. Per superfici tra 10.000 e 50.000 mq, l’altezza varia tra 5 e 2,5 mm in funzione dell’estensione del bacino e dei tempi di corrivazione. Per superfici superiori a 50.000 mq si assumono 2,5 mm; nelle fognature urbane separate, per superfici superiori a 50.000 mq, è ammesso in alternativa il criterio dei primi 15 minuti di precipitazione. La portata deve essere calcolata con studio idrologico, idraulico e pluviometrico, riferito a eventi con tempo di ritorno non inferiore a 5 anni.
Limiti e prescrizioni tecniche
La vasca di prima pioggia è un manufatto a tenuta stagna destinato alla raccolta e al contenimento del volume delle prime acque meteoriche e può anche trattarle se opportunamente dimensionata o equipaggiata. Il franco di sicurezza minimo è fissato in 1,5 metri, da valutare in funzione delle caratteristiche effettive del sottosuolo.
Note operative
Le acque meteoriche non rientranti nella disciplina specifica non sono assoggettate a limiti di emissione, salvo le eccezioni del capo dedicato alle acque di prima pioggia e di lavaggio. Il regolamento resta applicabile nel territorio della Regione Puglia ed è vigente dal 9 dicembre 2013.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 40/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 39/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 38/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 37/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 36/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 35/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →