Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/6

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

Normativa europea32017R0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il calendario vincolante per l’installazione e la messa in servizio dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale, sostituendo per le parti corrispondenti la disciplina contenuta nella decisione 2012/88/UE. Impone obblighi di coordinamento tra gestori dell’infrastruttura e Stati membri, prevede notifiche alla Commissione in caso di attivazione o ritardo, e disciplina le proroghe solo in circostanze eccezionali. È inoltre previsto un riesame entro il 31 dicembre 2023 per le date fissate oltre il 1º gennaio successivo e per eventuali adeguamenti resi necessari da modifiche normative tecniche.

Calendario europeo di implementazione dell'ERTMS nei corridoi della rete centrale e regole correlate per l’attrezzaggio a terra.

Ambito di applicazione

Si applica ai corridoi della rete centrale di cui all’allegato I, con riferimento all’implementazione a terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS/ETCS) da parte dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria e degli Stati membri interessati. Riguarda in particolare linee, stazioni, raccordi ferroviari, accessi a porti, aeroporti, terminali ferroviari/stradali e componenti infrastrutturali di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1315/2013, nonché le sezioni transfrontaliere dei corridoi. Non si applica all’implementazione dell’ERTMS di bordo di cui all’allegato III, punto 7.3.3, della decisione 2012/88/UE.

Piano europeo di implementazione dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione disciplina il calendario europeo per l’implementazione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System) nei corridoi della rete centrale. Esso si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1315/2013 sulle reti transeuropee dei trasporti e del regolamento (UE) 2016/919 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi di controllo-comando e segnalamento.

L’obiettivo, richiamato nei considerando, è garantire che i veicoli dotati di ERTMS possano progressivamente circolare su un numero crescente di linee e impianti senza dover ricorrere anche a sistemi di classe B. Il piano europeo viene adattato allo stato di avanzamento nei diversi Stati membri e alla logica dei corridoi della rete centrale, con particolare attenzione al coordinamento transfrontaliero e alla visibilità necessaria per la pianificazione degli operatori ferroviari.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione ai corridoi della rete centrale indicati nell’allegato I. Il regolamento riguarda l’implementazione a terra dell’ERTMS, cioè l’attrezzaggio e la messa in funzione dell’infrastruttura, e non l’ERTMS di bordo.

Sono interessati non solo i tratti di linea, ma anche stazioni, raccordi ferroviari, accessi a porti, aeroporti, terminali e componenti infrastrutturali essenziali per l’interoperabilità, secondo quanto richiamato nei considerando e nell’articolo 2.

Obblighi per i gestori dell’infrastruttura

L’articolo 2 impone ai gestori dell’infrastruttura di attrezzare i corridoi della rete centrale con l’ERTMS e di metterlo in funzione entro le date fissate nell’allegato I. L’obbligo si estende ai collegamenti ferroviari con gli elementi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 e con i componenti infrastrutturali di cui all’articolo 11 del medesimo regolamento, se ubicati nel corridoio.

La nozione operativa di corridoio attrezzato presuppone che la messa in servizio sia autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/57/CE o dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797. Il sistema deve consentire il traffico passeggeri e merci in entrambe le direzioni, anche in caso di perturbazioni o lavori, e, se necessario, anche sui binari di manovra per i veicoli dotati unicamente di ERTMS.

Interoperabilità e sistemi di classe B

Il regolamento consente agli Stati membri di mantenere i sistemi esistenti di classe B, come definiti dal regolamento (UE) 2016/919. Tuttavia, entro le date dell’allegato I, i veicoli di cui al punto 1.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919, se dotati di una versione ERTMS compatibile con l’attrezzatura di terra, devono poter accedere alle linee e ai componenti infrastrutturali senza dover essere muniti di un sistema di classe B.

In questo modo il regolamento persegue un progressivo superamento delle soluzioni nazionali non interoperabili, pur senza imporre l’eliminazione immediata dei sistemi esistenti.

Sezioni transfrontaliere e coordinamento tra gestori

Una parte centrale della disciplina riguarda le sezioni transfrontaliere, considerate tecnicamente più complesse. I gestori dell’infrastruttura devono installare e mettere in funzione l’ERTMS contemporaneamente e in modo tecnicamente coerente. Dopo consultazione delle imprese ferroviarie interessate, essi devono concludere un accordo sugli aspetti tecnici e operativi almeno un anno prima della prima data di applicazione della sezione interessata.

L’accordo deve contenere disposizioni transitorie per le operazioni transfrontaliere. Se emerge un disaccordo, gli Stati membri interessati devono avviare un dialogo attivo per soluzioni convergenti e possono chiedere il sostegno della Commissione. Gli accordi conclusi devono essere notificati alla Commissione entro un mese.

È inoltre previsto che, per i progetti cofinanziati dall’Unione, eventuali date di ultimazione dei lavori anteriori a quelle dell’allegato I prevalgano su queste ultime.

Notifiche, ritardi e proroghe

L’articolo 3 introduce un meccanismo di monitoraggio e trasparenza. Lo Stato membro interessato deve informare la Commissione entro un mese dalla messa in funzione dell’ERTMS in una sezione di corridoio, utilizzando i sistemi previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 e dalla decisione 2014/880/UE.

In caso di ritardo, lo Stato membro deve comunicarlo alla Commissione; il gestore dell’infrastruttura deve informare lo Stato membro. La notifica del ritardo deve includere un fascicolo tecnico con la descrizione del progetto, una nuova data di messa in funzione, le cause del ritardo e le misure correttive adottate.

Se il ritardo deriva da una circostanza eccezionale, la Commissione può prorogare il termine pertinente fino a tre anni. In tal caso lo Stato membro deve adeguare il proprio piano nazionale di implementazione, di cui al punto 7.4.4 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919, entro un mese dalla concessione della proroga.

Il regolamento fornisce anche una definizione di circostanze eccezionali, includendovi, tra l’altro, rilevamenti geologici specifici, esigenze di protezione dell’ambiente o delle specie, ritrovamenti archeologici, procedure autorizzative, la valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2014/52/UE e situazioni derivanti dalle fasi di costruzione e autorizzazione che siano fuori dal controllo del promotore e non rientrino nei normali rischi di gestione del progetto.

Modifiche delle specifiche tecniche e aggiornamento del piano

Se una futura modifica legislativa delle specifiche ERTMS contenute nel regolamento (UE) 2016/919 risultasse incompatibile con il piano vigente, gli Stati membri devono fornire alla Commissione un’analisi dell’impatto della modifica sulla rete e sulla pianificazione dell’ERTMS senza ritardi ingiustificati e comunque al momento del parere formale del comitato previsto dall’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797.

Se viene dimostrato un impatto diretto sui costi o sui tempi di attuazione, l’allegato I deve essere adattato di conseguenza.

Riesame e coordinamento istituzionale

La Commissione deve riesaminare entro il 31 dicembre 2023 le date successive al 1º gennaio fissate nell’allegato I, previa consultazione degli Stati membri e con l’assistenza del coordinatore europeo dell’ERTMS, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

Nei considerando si chiarisce che tale riesame è collegato anche all’eventuale revisione del regolamento (UE) n. 1316/2013 e all’esigenza di mantenere un calendario realistico, eventualmente individuando termini anteriori.

Sostituzione della disciplina previgente

L’articolo 5 stabilisce la continuità e la sostituzione normativa rispetto alla decisione 2012/88/UE. I riferimenti all’allegato III di tale decisione devono intendersi fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Dal momento di applicazione del regolamento cessano di applicarsi diversi punti dell’allegato III della decisione 2012/88/UE; resta tuttavia applicabile il punto 7.3.2.3 fino all’adozione di un successivo atto di esecuzione, perché non rientra nel campo di applicazione della base giuridica del presente regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2017. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

L’articolo 1 stabilisce il calendario per l’implementazione dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale indicati nell’allegato I. È espressamente esclusa l’implementazione dell’ERTMS di bordo di cui all’allegato III, punto 7.3.3, della decisione 2012/88/UE.

Implementazione a terra nei corridoi della rete centrale

L’articolo 2 impone ai gestori dell’infrastruttura di attrezzare i corridoi della rete centrale con l’ERTMS e di metterlo in funzione entro le date dell’allegato I, includendo stazioni e raccordi ferroviari, nonché i collegamenti con gli elementi e componenti infrastrutturali di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013. L’implementazione deve rispettare gli articoli 1, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, lettera c), e 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1315/2013.

Nozione di corridoio attrezzato e accesso senza sistemi di classe B

Un corridoio è considerato attrezzato di ERTMS quando la messa in servizio è autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/57/CE o dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797. In tale caso, il sistema deve consentire traffico passeggeri e merci in entrambe le direzioni, anche in caso di perturbazioni o lavori, e, se necessario per i veicoli dotati solo di ERTMS, sui binari di manovra. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere sistemi esistenti di classe B; entro le date dell’allegato I, i veicoli ERTMS compatibili devono poter accedere alle linee e ai componenti infrastrutturali senza bisogno di sistemi di classe B.

Sezioni transfrontaliere e accordi tra gestori dell’infrastruttura

Per le sezioni transfrontaliere i gestori dell’infrastruttura devono operare congiuntamente per installare e mettere in servizio l’ERTMS contemporaneamente e in modo tecnicamente coerente. Dopo consultazione delle imprese ferroviarie interessate, essi devono firmare un accordo sugli aspetti tecnici e operativi almeno un anno prima della prima data di applicazione; l’accordo deve prevedere disposizioni transitorie per le operazioni transfrontaliere. In caso di disaccordo, gli Stati membri interessati avviano un dialogo per soluzioni convergenti e possono chiedere il sostegno della Commissione; gli accordi vanno comunicati alla Commissione entro un mese dalla conclusione.

Prevalenza di date anteriori nei progetti cofinanziati

Se, per progetti cofinanziati dall’Unione, gli accordi fissano date di ultimazione dei lavori anteriori alle date dell’allegato I, tali date anteriori prevalgono.

Notifiche di attivazione e di ritardo

L’articolo 3 impone allo Stato membro di informare la Commissione entro un mese dalla messa in funzione dell’ERTMS in una sezione di corridoio, tramite i sistemi di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 e all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2014/880/UE. Devono inoltre essere comunicati i ritardi, con trasmissione di un fascicolo tecnico che indichi descrizione del progetto, nuova data, cause del ritardo e misure correttive adottate dal gestore dell’infrastruttura.

Proroga dei termini per circostanze eccezionali

Se il ritardo deriva da una circostanza eccezionale, la Commissione può prorogare il termine pertinente fino a un massimo di tre anni. In tal caso lo Stato membro deve adeguare il proprio piano nazionale di implementazione di cui al punto 7.4.4 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 entro un mese dalla concessione della proroga. Sono considerate circostanze eccezionali, tra le altre, quelle connesse a rilevamenti geologici, tutela ambientale o delle specie, ritrovamenti archeologici, procedure autorizzative, valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2014/52/UE, nonché fatti delle fasi di costruzione e autorizzazione fuori dal controllo del promotore e non riconducibili ai normali rischi di gestione del progetto.

Effetti di modifiche normative alle specifiche ERTMS

Se un atto legislativo modifica le specifiche ERTMS del regolamento (UE) 2016/919 in modo incompatibile, gli Stati membri devono presentare alla Commissione un’analisi dell’impatto sulla rete e sulla pianificazione dell’ERTMS senza ritardi ingiustificati e comunque al momento del parere formale del comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797. Se è dimostrato un impatto diretto sui costi o sul calendario, l’allegato I viene adattato di conseguenza.

Riesame delle date successive al 1º gennaio

L’articolo 4 prevede che entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e con l’assistenza del coordinatore europeo dell’ERTMS, proceda al riesame delle date posteriori al 1º gennaio fissate nell’allegato I.

Sostituzione di riferimenti alla decisione 2012/88/UE

L’articolo 5 dispone che i riferimenti all’allegato III della decisione 2012/88/UE si intendono effettuati al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. Dalla data di applicazione del regolamento cessano di applicarsi vari punti dell’allegato III della decisione 2012/88/UE, mentre il punto 7.3.2.3 continua ad applicarsi fino all’adozione di un altro atto di esecuzione, poiché resta fuori dal campo di applicazione della base giuridica del presente atto.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2017 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariinteroperabilità ferroviariareti transeuropee dei trasportiinfrastrutture ferroviariecoordinamento transfrontaliero

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.