Regolamento (UE) 2017/5
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo originari di Russia e Brasile nell’ambito di un procedimento antidumping. La Commissione ritiene sussistenti elementi di prova prima facie sufficienti e valuta che l’aumento delle importazioni da questi due Paesi possa compromettere l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, giustificando così una possibile riscossione retroattiva. La misura non si estende agli altri Paesi inizialmente interessati dal procedimento, in quanto la Commissione non ha ravvisato per essi la necessità della registrazione.
Registrazione delle importazioni nell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari di Russia e Brasile ai fini di eventuali dazi antidumping retroattivi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti laminati piatti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Russia e del Brasile. Riguarda gli operatori doganali e gli importatori dei prodotti classificati nei codici NC/TARIC indicati nel regolamento, con esclusione espressa dei prodotti di acciaio inossidabile e al silicio "magnetici" a grani orientati e di specifiche categorie di prodotti non arrotolati con determinate caratteristiche dimensionali. La misura opera dalla data di entrata in vigore del regolamento e l’obbligo di registrazione dura nove mesi; le osservazioni delle parti interessate possono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione.
Registrazione delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari di Russia e Brasile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione si colloca nell’ambito di un procedimento antidumping avviato nel luglio 2016 sui prodotti piatti laminati a caldo di ferro e acciai non legati o altri acciai legati. La Commissione, richiamando l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, dispone la registrazione doganale delle importazioni originarie della Russia e del Brasile per preservare la possibilità di un’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping definitivi.
Ambito oggettivo e soggettivo
La misura riguarda i prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, inclusi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. I prodotti sono individuati da una serie di codici NC indicati nel regolamento e da specifici codici TARIC. Restano esclusi i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti "magnetici" a grani orientati, nonché alcune categorie di prodotti non arrotolati definite in base a spessore e larghezza.
Presupposti della registrazione
La Commissione esamina la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Sotto il primo profilo, ritiene che gli importatori fossero già informati, o dovessero esserlo, delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio almeno dal 7 luglio 2016, data di pubblicazione dell’avviso di apertura del procedimento. La denuncia di EUROFER aveva infatti fornito elementi prima facie sul dumping e sul pregiudizio, con margini di dumping stimati superiori ad almeno il 20 % per i cinque Paesi inizialmente interessati.
Valutazione dell’aumento delle importazioni
La Commissione considera poi l’eventuale aumento sostanziale delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta. Pur rilevando, in un primo confronto, un incremento del 24 % del volume medio mensile aggregato, ritiene non appropriato includere i dati di luglio 2016, poiché parte del mese precede la data in cui gli importatori potevano dirsi informati. Utilizzando il confronto tra il periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016 e il periodo 1° agosto 2016-30 novembre 2016, osserva un aumento medio del 14 % complessivo, ma precisa che tale crescita deriva esclusivamente dall’aumento delle importazioni russe (+73 %) e brasiliane (+26 %), mentre le importazioni dall’Iran e dall’Ucraina diminuiscono e quelle dalla Serbia restano stabili.
Ragioni della limitazione a Russia e Brasile
Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che la registrazione non è necessaria per Iran, Serbia e Ucraina, poiché l’istituzione retroattiva di dazi per Paesi le cui esportazioni sono stagnanti o in calo sarebbe sproporzionata. Per Russia e Brasile, invece, l’aumento dei volumi e il livello ancora criticamente basso dei prezzi all’importazione giustificano la registrazione, anche in considerazione del rischio di compromissione dell’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi.
Procedura e partecipazione delle parti interessate
Il regolamento apre anche uno spazio procedurale per le parti interessate, che possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova e richiedere un’audizione. Le richieste e osservazioni devono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
Durata della misura ed effetti temporali
L’obbligo di registrazione ha durata limitata: cessa dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e esclusioni
La registrazione riguarda i prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari di Russia e Brasile. Sono esclusi: i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio "magnetici" a grani orientati; i prodotti non arrotolati, non con motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 600 mm; i prodotti non arrotolati, non con motivi in rilievo, di spessore tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
Codici doganali
Il prodotto è classificato, a titolo informativo, nei codici NC elencati nel regolamento e nei codici TARIC 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090 e 7226200095.
Motivi della registrazione
La Commissione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ha ritenuto soddisfatti i criteri per la registrazione: gli importatori erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle pratiche di dumping e del pregiudizio presunto sin dall’avviso di apertura del 7 luglio 2016; inoltre, è stato riscontrato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, attribuibile in concreto a Russia e Brasile, tale da poter compromettere gravemente l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi.
Esclusione di altri Paesi inizialmente interessati
Sebbene il procedimento antidumping fosse stato aperto anche nei confronti di Iran, Serbia e Ucraina, la Commissione ha concluso che la registrazione non era necessaria per tali Paesi, poiché l’aumento sostanziale delle importazioni risultava imputabile solo a Russia e Brasile e l’istituzione retroattiva di dazi per importazioni stagnanti o diminuite sarebbe stata sproporzionata.
Effetti della registrazione e possibile retroattività
La registrazione è disposta per consentire, se l’inchiesta dovesse portare all’istituzione di dazi antidumping, la loro eventuale riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. L’importo stimato dei futuri dazi è indicato nella misura del 20-50 % ad valorem sul valore all’importazione cif del prodotto in esame.
Partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova e chiedere di essere sentite. Il regolamento stabilisce un termine di 20 giorni dalla pubblicazione per inviare osservazioni o richiedere audizione.
Durata e entrata in vigore
L’obbligo di registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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