Regolamento (UE) 2017/4
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/4 della Commissione, del 4 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per una serie di ortofrutticoli e per specifiche origini, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione di applicazione quotidiana, adottato sulla base della disciplina OCM e delle modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Le tabelle dell'allegato riportano i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per i relativi paesi terzi di origine, compreso il codice "ZZ" per "altre origini". Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC e per le origini paesi terzi ivi elencati, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina OCM. I valori sono utilizzati nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1, e operano per i dati giornalieri presi in considerazione dalla Commissione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/4 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. L'atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sulle modalità applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera dei valori sulla base di dati variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni da paesi terzi di specifici prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato. I valori sono distinti per origine geografica e si riferiscono, in particolare, ai codici IL, MA, SN, TR, EG e ZZ, quest'ultimo indicante "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione sono quelli riportati nell'allegato del regolamento, espresso in EUR/100 kg. L'allegato contiene quindi la tabella operativa da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata delle merci interessate, con importi differenziati per singolo prodotto e paese di origine.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nella stessa data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Criterio di fissazione dei valori
I considerando precisano che, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Valori dell'allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che elenca i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e origini. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10 e 0808 30 90, con valori differenziati per singolo paese terzo e per "ZZ" (altre origini).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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