Regolamento (UE) 2017/7
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7 della Commissione, del 5 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine, in conformità al regime previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati per codice NC e per origine da paesi terzi specificati. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/7 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il calcolo giornaliero di tali valori.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono determinati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e vengono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati mediante codice NC e associati a determinate origini di paesi terzi. Tra le origini figurano, a seconda del prodotto, paesi come Israele (IL), Marocco (MA), Senegal (SN), Turchia (TR), Egitto (EG), Stati Uniti (US) e il codice ZZ per le altre origini.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, nel quale sono fissati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per ciascuna origine contemplata. Tali valori costituiscono il parametro operativo per il calcolo del prezzo di entrata ai fini doganali e commerciali nel settore ortofrutticolo.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dei valori forfettari
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono come riferimento per determinare il prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.
Fissazione dei valori nell'allegato
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per diversi codici NC e per specifiche origini, tra cui IL, MA, SN, TR, ZZ, EG e US.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento giornaliero dei valori
Dai considerando emerge che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Come è indicizzato
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