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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/13

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/13 della Commissione, del 6 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/13 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina OCM dei prodotti agricoli. I valori sono differenziati per origine (codici paese terzo) e riguardano esclusivamente i prodotti e le origini elencati nell'allegato; per le altre origini è utilizzato il codice "ZZ". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/13 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'ambito della disciplina dell'OCM agricola. L'atto si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori su base giornaliera in funzione dei dati disponibili.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano dall'applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito materiale di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato, identificati mediante codici NC. Tra questi figurano, tra gli altri, determinate voci relative a pomodori, agrumi, uva, mele, pere e altri prodotti ortofrutticoli freschi, ciascuno con valori differenziati in base al paese terzo di origine.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione concreta dei valori forfettari all'importazione. L'allegato riporta i valori espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per le diverse origini indicate, come Israele, Marocco, Senegal, Turchia, Egitto, Giamaica, Cina e Stati Uniti; il codice "ZZ" è utilizzato per indicare le "altre origini".

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base normativa e funzione del valore forfettario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Fissazione dei valori nell'allegato

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per singole origini, tra cui IL, MA, SN, TR, ZZ, EG, JM, CN e US, a seconda del prodotto.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio internazionalepolitica commercialeortofrutta

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