Sentenza del 09/04/2015 n. 1435 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Art. 39 d.pr. n.600/1973.- Accertamento. - Spese inerenti - Art.21, comma 2 DPR n.633/72- Irregolarità - Irrilevanza.- Deducibilità ex art. 109( Art.75, comma 5) DPR n.917/86 - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. Le fatture, pur formalmente irregolari, sono state considerate idonee a documentare i costi quando altri elementi probatori dimostrano l'effettività delle operazioni, la loro inerenza all'attività d'impresa e l'assenza di evasione o sottrazione d'imposta. È stata quindi riconosciuta la deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, già art. 75, comma 5.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la deducibilità di costi documentati da fatture formalmente irregolari ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. La tesi era che le irregolarità formali delle fatture non impedissero la deduzione, poiché erano state fornite prove valide dell'effettività delle spese, della loro inerenza alla specifica attività esercitata e dell'assenza di sottrazione d'imposta.
Norme richiamate
Art. 39 d.P.R. n. 600/1973
La legittimità dell'accertamento deve fondarsi su elementi idonei a contestare effettivamente la determinazione del reddito; la mera irregolarità formale della documentazione non è sufficiente quando il contribuente dimostra la realtà e l'inerenza dei costi.
Art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Irregolarità delle fatture
Le irregolarità formali della fattura possono incidere sulla sua regolarità fiscale, ma non determinano automaticamente l'indeducibilità del costo se l'operazione è reale, inerente e non fraudolenta.
Art. 109 d.P.R. n. 917/1986, già art. 75, comma 5
Deducibilità dei componenti negativi di reddito
La deduzione spetta quando il costo è effettivo, documentato e inerente all'attività esercitata. La prova può risultare anche da elementi diversi dalla fattura formalmente regolare.
Massime di principio
- L'irregolarità formale di una fattura non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo: occorre verificare se l'operazione sia realmente avvenuta e se il costo sia inerente all'attività.
- Il contribuente deve fornire elementi probatori complessivi e concreti, come contratti, pagamenti, documenti contabili, corrispondenza e altra documentazione idonea a dimostrare effettività e inerenza della spesa.
- La deduzione può essere riconosciuta quando non emergono sottrazione d'imposta, frode o operazioni inesistenti; tuttavia, le irregolarità formali possono assumere rilievo se impediscono di identificare l'operazione o fanno presumere un comportamento evasivo.
- In caso di contestazione, è importante distinguere tra vizi formali della fattura e inesistenza sostanziale dell'operazione: solo la seconda, se provata, esclude normalmente la deducibilità del costo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 apr 2015Sentenza del 09/04/2015 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 9 apr 2015Sentenza del 09/04/2015 n. 626 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 apr 2015Sentenza del 09/04/2015 n. 629 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 apr 2015Sentenza del 09/04/2015 n. 719 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 9 apr 2015Sentenza del 09/04/2015 n. 1117 - Comm. Trib. Prov. Bari
- Sentenza · 9 apr 2015Sentenza del 09/04/2015 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →