Cassazione Penale, Sentenza n. 42613/2024 del 21/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 12/10/2022 contestando in massima parte: la qualificazione e l'esistenza dell'associazione per delinquere in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) operativa sin dal 2011; la ricostruzione del ruolo di ciascuno (in particolare la qualificazione di Cogotti come organizzatore e di Palla Sandro come consapevole agevolatore); l'insufficienza e la motivazione delle prove (uso di tabulati e "modus operandi"), la mancata concessione delle attenuanti per collaborazione/recupero di somme (art. 73 e 74, comma 7 DPR 309/90); la legittimità e la quantificazione della confisca e della confisca per equivalente (art. 648-ter e 648-quater c.p.), con particolare rilievo alla presunta retroattività della confisca di valore e alla provenienza dei capitali societari; censure processuali (art. 522 e 533 c.p.p.) e richieste di riqualificazione delle condotte in mere partecipazioni anziché in ruolo organizzativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte dei ricorsi, confermando la fondatezza delle valutazioni di merito della Corte d'appello e dei primi giudici in ordine all'esistenza dell'organizzazione criminale, alla sua operatività sin dal 2011 (ricavata dall'insieme dei tabulati, viaggi e modus operandi), e ai ruoli contestati: Ignazio Palla come promotore/organizzatore e finanziatore; Cogotti come referente/organizzatore per gli approvvigionamenti in Olanda; Salvatore Mereu come corriere/trasportatore del denaro; Sandro Palla come intermediario e soggetto che forniva coperture lecite/strumenti di riciclaggio; Porcu e altri con responsabilità specifiche per trasporto di denaro o impiego di capitali. La Cassazione ha inoltre ritenuto corretta la negazione dell'attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, DPR 309/90 perché il ritrovamento successivo di denaro non ha interrotto l'attività dell'associazione nel periodo operativo. Sono stati pertanto rigettati i ricorsi di Porcu Dino, Pinna Fabrizio, Cogotti Stefano Antonio, Palla Ignazio, Palla Sandro, Salvatore Mereu e altri, salvo un annullamento parziale: la sentenza impugnata è stata cassata in parte nei confronti di Mereu Maria Grazia limitatamente alla statuizione relativa alla confisca per equivalente, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per riesame del quantum confiscabile e della tempestualità (applicabilità della confisca per equivalente rispetto al tempus commissi delicti). In sintesi: rigetto generalizzato dei ricorsi; annullamento parziale solo sulla confisca per equivalente a carico di M. G. Mereu, con rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
art. 74; art. 74, comma 2; art. 74, comma 7
La Corte ha ritenuto configurabile il delitto associativo sulla base di un modus operandi stabile, uso continuativo di mezzi dedicati e coordinamento tra i soggetti. Il comma 7 (attenuante) richiede contributo conoscitivo/interruzione effettiva dell'attività dell'associazione durante la sua operatività, non un semplice ritrovamento di somme ex post.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
L'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 relativa a specifiche ipotesi di collaborazione/recupero è stata ritenuta non applicabile ove la condotta non abbia inciso concretamente sull'attività complessiva dell'associazione.
Codice penale, art. 648-ter
Il reato di riciclaggio è stato affermato sulla base di elementi indiziari e di incongruenze economiche e contabili della ditta, anche senza accertamento giudiziale completo di ogni reato presupposto, essendo possibile affermare la provenienza illecita con prove logiche.
Codice penale, art. 648-quater
art. 648-quater (confisca per equivalente)
La confisca per equivalente è qualificata come misura a carattere sanzionatorio e, come tale, non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della disposizione che l'ha introdotta; pertanto la Corte ha annullato in parte la confisca per equivalente irrogata a Mereu Maria Grazia per profili temporali.
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007 (citato relativo all'entrata in vigore)
La norma che ha introdotto la confisca di valore è entrata in vigore il 29/12/2007; la Corte richiede che la confisca per equivalente non comprenda profili cronologici antecedenti.
Decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-quinquies
art. 12-quinquies (convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356)
Il trasferimento fraudolento di valori ai fini di eludere misure di prevenzione è reato di pericolo astratto; la valutazione del pericolo di elusione si compie sulla base degli elementi conoscibili al momento dell'operazione.
Codice di procedura penale, art. 522
La Corte ritiene che la contestazione a carico della prevenuta (Mereu) avesse un arco temporale sufficientemente ampio e che non sia stata violata la garanzia del contraddittorio; eventuali riqualificazioni in sentenza non hanno precluso il contraddittorio, essendo disponibile l'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 533
Richiamato come doglianza processuale, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate nella misura in cui erano meri rilievi di merito già valutati in appello.
Costituzione e Convenzioni internazionali
art. 25 Cost.; art. 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 7 CEDU
La Corte richiama i principi di irretroattività della sanzione penale e di garanzia del giusto processo come limiti all'applicazione retroattiva della confisca di valore e come criteri per la valutazione del rispetto del contraddittorio in caso di riqualificazioni in sentenza.
Massime di principio
- La configurazione dell'associazione per delinquere in materia di stupefacenti può essere desunta da un insieme di elementi (tabulati, ripetitività di viaggi, uso stabile di risorse e linguaggi codificati) anche quando non tutti i singoli episodi di traffico siano provati isolatamente.
- L'utilizzo abituale di mezzi apparentemente leciti (veicoli, aziende, telefoni) non esclude la sussistenza di un'organizzazione criminale se tali mezzi risultano stabilmente impiegati nell'attività illecita.
- Chi organizza o gestisce in autonomia un settore rilevante dell'attività (es. reperimento/negoziazione fornitori, gestione carichi) può essere qualificato come "organizzatore" dell'associazione, anche senza coordinare formalmente altri membri.
- Le attenuanti per collaborazione/recupero di somme (art. 73/74 DPR 309/90) richiedono un apporto tempestivo e funzionale all'interruzione dell'attività associativa; atti ex post, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, sono frequentemente insufficienti.
- La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria: per questo non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la prevede; l'accertamento temporale del profitto è essenziale.
- Le valutazioni di merito svolte da giudici di merito (ricostruzione fattuale, credibilità delle dichiarazioni, bilanciamento sanzionatorio) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se dotate di motivazione logica e adeguata.
- Per contestare l'origine lecita di capitali e società, un quadro di anomalie contabili, versamenti in contanti incongrui rispetto ai redditi e gestione effettiva da parte di terzi può legittimare il convincimento giudiziario anche senza prove penali complete dei reati presupposto.
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