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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15510/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014, con cui venivano recuperate maggiori imposte dirette e IVA in capo a una società in liquidazione per: incongruenze tra rimanenze iniziali 2014 e rimanenze finali 2013, disconoscimento di costi ritenuti non documentati per euro 151.819, e recupero di operazioni attive non dichiarate per euro 49.584. La CTR aveva rigettato l'appello della società confermando la decisione di primo grado. In Cassazione la contribuente articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; (2) violazione degli artt. 109 TUIR e 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo l'illegittimità del disconoscimento dei costi; (3) violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 7-bis d.P.R. 633/1972 per avere la CTR dichiarato nuova la questione del reverse charge relativa a una fattura; (4) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, degli artt. 32 d.lgs. 546/1992 e 51 d.P.R. 633/1972, censurando la motivazione sulla pretesa impositiva e sul mancato rilievo documentale successivo all'avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione della sentenza d'appello, ritenendo che la CTR avesse effettivamente richiamato e vagliato i motivi di gravame e avesse quindi reso una motivazione sufficiente al minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibili i motivi con cui la ricorrente mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito sul disconoscimento dei costi e sulla prova documentale, osservando che la CTR aveva svolto un accertamento fattuale ampio e coerente, fondato su incongruenze tra dati di spesometro, mancanza di documentazione idonea, inattività o inadempienze di alcuni fornitori e mancata prova dell'incasso delle fatture. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul reverse charge, perché la questione non risultava tempestivamente introdotta in primo grado e non era rilevabile d'ufficio; infine, è stata ritenuta inammissibile anche la censura sulla motivazione dell'avviso e sull'utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, in quanto non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come parametro della regolarità della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato unitamente all'art. 36 d.lgs. 546/1992 in tema di motivazione della decisione d'appello tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato come norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione delle norme sul vizio di motivazione e sui canoni ermeneutici.

  • art. 109 TUIR

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi contestati.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente in tema di detrazione/deducibilità IVA connessa ai costi contestati.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello tributario.

  • art. 7-bis d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa al reverse charge.

  • art. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato a fondamento dell'accertamento induttivo sul maggior reddito per costi non provati.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Invocato nel quarto motivo come norma violata dall'accertamento e dalla sentenza.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione all'utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente.

  • art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, e comma 5, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel quarto motivo per la disciplina della produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 51, comma 2, nn. 3 e 4, d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel quarto motivo in tema di poteri di accertamento IVA.

  • art. 51, comma 2, n. 3 e 4, d.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme all'art. 32 d.lgs. 546/1992 per la parte relativa ai poteri istruttori e alla documentazione.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; è invece sufficiente una motivazione che dia conto, anche sinteticamente, delle censure esaminate e delle ragioni del loro rigetto.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: se la sentenza d'appello ha compiuto un accertamento fattuale coerente e sorretto da argomentazioni, il motivo che riproponga le difese di merito è inammissibile.
  • In tema di deducibilità dei costi, il contribuente deve fornire idonea documentazione e prova dei presupposti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza; in mancanza, l'Ufficio può disconoscerli e ricostruire il reddito anche sulla base di incongruenze documentali e dei dati disponibili.
  • Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello questioni nuove che richiedano un ampliamento del thema decidendum, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; la deduzione tardiva del reverse charge è quindi inammissibile se non risulta proposta tempestivamente nel merito.
  • La censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento è infondata quando l'atto consenta al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa e di esercitare efficacemente il diritto di difesa; la successiva produzione documentale può essere valutata, ma resta inefficace se non incide sui fatti costitutivi della pretesa e se è comunque preclusa dalle regole del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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