Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13741 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa in relazione a un avviso di recupero di credito d'imposta ancora sub iudice. La CTR della Sicilia aveva annullato integralmente la cartella ritenendo che, alla data di esecutività del ruolo, la controversia sull'avviso non fosse ancora definitivamente conclusa, sebbene la stessa CTR avesse già riconosciuto dovuti l'imposta e gli interessi, escludendo soltanto le sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, sostenendo che la riscossione potesse proseguire almeno per gli importi risultanti dovuti dalla pronuncia tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati, cassando la sentenza della CTR. Ha stabilito che, anche quando la pretesa fiscale è ancora sub iudice, l'Amministrazione può procedere alla riscossione frazionata del tributo e degli interessi. Inoltre, dopo una pronuncia della CTR, la riscossione può riguardare l'importo determinato come dovuto dalla sentenza. Nel caso concreto, la cartella era valida per il credito d'imposta e i relativi interessi, mentre doveva essere annullata limitatamente alle sanzioni, già escluse dalla pronuncia della CTR e oggetto di sgravio. La Corte ha quindi deciso la causa nel merito accogliendo solo parzialmente il ricorso originario della società e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle entrate in relazione alla possibilità di procedere alla riscossione durante la pendenza del giudizio tributario; la decisione si fonda tuttavia principalmente sull'art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale

    La disposizione consente la riscossione frazionata del tributo e degli interessi anche durante la pendenza del giudizio. Quando è intervenuta una sentenza della CTR, l'importo riscuotibile deve essere parametrato a quanto tale sentenza ha riconosciuto come dovuto. Le somme non dovute, come le sanzioni escluse dalla decisione, non possono invece essere richieste.

Massime di principio

  • La pendenza di un giudizio tributario non impedisce necessariamente la riscossione: quando la legge prevede la riscossione frazionata, l'Amministrazione può richiedere gli importi provvisoriamente dovuti secondo le regole applicabili.
  • Se durante il giudizio interviene una sentenza della CTR che determina l'importo dovuto, la riscossione deve conformarsi a tale pronuncia, anche se essa non è ancora definitiva.
  • L'Amministrazione non può riscuotere somme espressamente escluse dal giudice, come sanzioni annullate o non dovute; una cartella che le includa deve essere annullata almeno parzialmente.
  • L'annullamento integrale della cartella è errato quando solo alcune componenti della pretesa fiscale sono illegittime: il giudice deve conservare la cartella per le somme valide e annullarla limitatamente agli importi non dovuti.
  • In casi analoghi è essenziale distinguere tra imposta, interessi e sanzioni, verificando per ciascuna componente quanto risulta dalla pronuncia tributaria e dagli eventuali sgravi già eseguiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.