Cassazione Civile, Sentenza n. 23161/2020 del 22/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di classamento dell'appartamento (da A2 cl.4 ad A1 cl.1). In particolare censurarono che nei giudizi di merito non era stato fatto partecipare in contraddittorio l'altro nudo proprietario, Stefano Rizzo, pur trattandosi di immobile in comproprietà, e hanno dedotto altresì vizi di notificazione dell'atto introduttivo in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la notificazione del ricorso per cassazione fosse nulla perché effettuata presso l'Avvocatura dello Stato senza che questa avesse difeso l'Amministrazione in appello; tuttavia, per esigenze di economia processuale e sulla base della giurisprudenza recente, la Corte ha prioritariamente rilevato la nullità dei giudizi di merito per mancata evocazione dell'altro nudo proprietario (litisconsorzio necessario nella materia del classamento). Di conseguenza ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTP di Roma perché la controversia sia decisa previa estensione del contraddittorio a Stefano Rizzo. Ha infine disposto che la CTP regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Cass., SS.UU. n. 22641/2007
Stabilisce che la notificazione del ricorso a domicili non corretti comporta nullità della notificazione e quindi obbligo di rinnovazione; nel caso di specie tale principio è richiamato per rilevare la nullità della notificazione del ricorso in cassazione.
Cass., sez. 6-5, n. 1272/2020
"in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo"
La norma giurisprudenziale è interpretata come obbligo di coinvolgere tutti i comproprietari nei giudizi che incidono sul classamento; la mancata partecipazione di un coerede rende nulli i giudizi di merito e impone la reintegrazione del contraddittorio.
Art. 111, comma 2, Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo è richiamato per giustificare la scelta della Corte di decidere subito la questione del litisconsorzio necessario, anziché limitarsi a ordinare la rinnovazione della notificazione, in vista di economie processuali.
Massime di principio
- Se un atto di classamento riguarda un immobile in comproprietà, tutti i comproprietari devono essere chiamati in causa: si configura un litisconsorzio necessario e l'assenza di un coerede determina la nullità dei provvedimenti decisori.
- La mancata tempestiva evocazione di tutti i controinteressati può portare alla cassazione delle decisioni di merito con rinvio per nuovo giudizio in contraddittorio.
- La notificazione in cassazione deve essere eseguita al domicilio eletto dall'amministrazione; se notificata ad indirizzo non valido (es. Avvocatura dello Stato quando non difendeva l'Amministrazione in appello) la notificazione è nulla e va rinnovata, salvo che la Corte, per ragioni di economia processuale, decida comunque questioni pregiudiziali sostanziali.
- In presenza di vizi processuali multipli (es. notificazione nulla e assenza di litisconsorzio), la corte può scegliere di decidere prima il profilo che evita ulteriori rallentamenti (es. affrontare la nullità per assenza di necessario contraddittorio) in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
- In situazioni analoghe è opportuno: (a) includere fin dall'inizio in tutti i gradi di giudizio tutti i comproprietari; (b) verificare e indicare correttamente il domicilio per le notificazioni in ogni grado; (c) se si è omissione, sollevare immediatamente la questione di litisconsorzio necessario.
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