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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32409 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR per il 1984, costi relativi a operazioni ritenute inesistenti e costi non inerenti o non adeguatamente documentati. L'accertamento traeva origine da una sproporzione tra le giacenze fisiche e la contabilità, giustificata dalla società con la distruzione di prodotti avariati, spiegazione ritenuta non credibile e collegata ad acquisti fittizi finalizzati anche a ottenere indebiti aiuti comunitari. La Curatela ha impugnato la sentenza del giudice del rinvio sostenendo che essa non avesse esaminato i motivi di appello e gli accertamenti di merito necessari, violando i limiti del giudizio di rinvio e omettendo una motivazione effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Curatela, rilevando che la Commissione tributaria regionale, pur richiamando correttamente i principi indicati nella precedente sentenza di cassazione, non aveva esaminato in concreto le contestazioni della contribuente relative alle componenti positive e negative del reddito, alle fatture per operazioni inesistenti, ai costi non documentati o non inerenti e alla tenuta delle scritture contabili. Tale omessa pronuncia integra violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e fornisca una motivazione congrua, decidendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Il giudice del rinvio deve esaminare tutte le domande, eccezioni e contestazioni rilevanti devolute al suo esame. L'omessa pronuncia su specifici motivi di appello costituisce vizio della sentenza.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e deve procedere al nuovo esame nei limiti fissati dalla sentenza di cassazione.

  • Art. 394 c.p.c.

    Disciplina il giudizio di rinvio, imponendo al giudice di riesaminare la causa conformandosi alla decisione della Cassazione e svolgendo gli accertamenti di fatto necessari.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42

    Sono richiamati in relazione ai poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento dei redditi, alle modalità di rettifica del reddito d'impresa e ai requisiti dell'avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    La Corte ribadisce che l'Ufficio può recuperare a tassazione costi fittizi senza dover necessariamente ridurre i ricavi dichiarati, in applicazione del principio di tipicità degli atti di accertamento.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, convertito dalla L. n. 44 del 2012

    La disposizione, richiamata dalla contribuente come possibile disciplina sopravvenuta più favorevole per i costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, non viene concretamente applicata dalla Corte in questa fase, poiché il rinvio è disposto per l'omessa pronuncia e il riesame di merito.

  • Art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiede che la sentenza contenga una motivazione effettiva. Il giudice non può limitarsi a richiamare astrattamente principi giuridici senza esaminare le specifiche questioni controverse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i principi enunciati dalla Cassazione, ma deve anche esaminare concretamente tutti i motivi e le questioni rimesse al suo esame; il semplice richiamo ai principi non è sufficiente.
  • L'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello rilevanti comporta la cassazione della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., anche quando la conclusione astrattamente adottata sembri coerente con i principi di diritto.
  • In materia di reddito d'impresa, la produzione o registrazione di una fattura non dimostra da sola né l'effettività dell'operazione né l'inerenza del costo: occorre documentare l'importo, la ragione della spesa e il collegamento con l'attività produttiva.
  • L'Amministrazione può contestare e recuperare costi fittizi senza dover automaticamente ridurre i ricavi dichiarati, salvo che il contribuente dimostri specificamente l'inesistenza o l'erroneità anche dei ricavi.
  • Quando la Cassazione rinvia la causa per ulteriori accertamenti di fatto, il giudice del rinvio deve valutare le prove e le contestazioni sostanziali, non limitarsi a confermare o negare l'accertamento in modo generale.
  • La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non determina automaticamente la vittoria definitiva del contribuente o dell'Amministrazione: impone un nuovo esame nel merito da parte del giudice indicato.

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