Sentenza del 14/12/2018 n. 32409 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR per il 1984, costi relativi a operazioni ritenute inesistenti e costi non inerenti o non adeguatamente documentati. L'accertamento traeva origine da una sproporzione tra le giacenze fisiche e la contabilità, giustificata dalla società con la distruzione di prodotti avariati, spiegazione ritenuta non credibile e collegata ad acquisti fittizi finalizzati anche a ottenere indebiti aiuti comunitari. La Curatela ha impugnato la sentenza del giudice del rinvio sostenendo che essa non avesse esaminato i motivi di appello e gli accertamenti di merito necessari, violando i limiti del giudizio di rinvio e omettendo una motivazione effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Curatela, rilevando che la Commissione tributaria regionale, pur richiamando correttamente i principi indicati nella precedente sentenza di cassazione, non aveva esaminato in concreto le contestazioni della contribuente relative alle componenti positive e negative del reddito, alle fatture per operazioni inesistenti, ai costi non documentati o non inerenti e alla tenuta delle scritture contabili. Tale omessa pronuncia integra violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e fornisca una motivazione congrua, decidendo anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il giudice del rinvio deve esaminare tutte le domande, eccezioni e contestazioni rilevanti devolute al suo esame. L'omessa pronuncia su specifici motivi di appello costituisce vizio della sentenza.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e deve procedere al nuovo esame nei limiti fissati dalla sentenza di cassazione.
Art. 394 c.p.c.
Disciplina il giudizio di rinvio, imponendo al giudice di riesaminare la causa conformandosi alla decisione della Cassazione e svolgendo gli accertamenti di fatto necessari.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42
Sono richiamati in relazione ai poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento dei redditi, alle modalità di rettifica del reddito d'impresa e ai requisiti dell'avviso di accertamento.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
La Corte ribadisce che l'Ufficio può recuperare a tassazione costi fittizi senza dover necessariamente ridurre i ricavi dichiarati, in applicazione del principio di tipicità degli atti di accertamento.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, convertito dalla L. n. 44 del 2012
La disposizione, richiamata dalla contribuente come possibile disciplina sopravvenuta più favorevole per i costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, non viene concretamente applicata dalla Corte in questa fase, poiché il rinvio è disposto per l'omessa pronuncia e il riesame di merito.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga una motivazione effettiva. Il giudice non può limitarsi a richiamare astrattamente principi giuridici senza esaminare le specifiche questioni controverse.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i principi enunciati dalla Cassazione, ma deve anche esaminare concretamente tutti i motivi e le questioni rimesse al suo esame; il semplice richiamo ai principi non è sufficiente.
- L'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello rilevanti comporta la cassazione della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., anche quando la conclusione astrattamente adottata sembri coerente con i principi di diritto.
- In materia di reddito d'impresa, la produzione o registrazione di una fattura non dimostra da sola né l'effettività dell'operazione né l'inerenza del costo: occorre documentare l'importo, la ragione della spesa e il collegamento con l'attività produttiva.
- L'Amministrazione può contestare e recuperare costi fittizi senza dover automaticamente ridurre i ricavi dichiarati, salvo che il contribuente dimostri specificamente l'inesistenza o l'erroneità anche dei ricavi.
- Quando la Cassazione rinvia la causa per ulteriori accertamenti di fatto, il giudice del rinvio deve valutare le prove e le contestazioni sostanziali, non limitarsi a confermare o negare l'accertamento in modo generale.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non determina automaticamente la vittoria definitiva del contribuente o dell'Amministrazione: impone un nuovo esame nel merito da parte del giudice indicato.
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