Sentenza del 09/12/2015 n. 615 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società e i soci hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito d'impresa di 27.642 euro mediante applicazione degli studi di settore. I ricorrenti hanno contestato l'utilizzabilità degli studi di settore, l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e il difetto di motivazione dell'avviso, evidenziando che l'attività era svolta con la collaborazione part-time di un solo socio, mediante beni strumentali obsoleti e in un Comune economicamente marginale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito imponibile in 15.000 euro. Sia la società e i soci sia l'Agenzia delle Entrate hanno proposto appello, rispettivamente principale e incidentale. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'avviso fosse parzialmente carente di motivazione e che il solo risultato degli studi di settore non fosse sufficiente a sostenere integralmente la pretesa fiscale, alla luce delle concrete caratteristiche dell'attività. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
La norma consente l'accertamento fondato sugli studi di settore, ma il relativo risultato non è automaticamente sufficiente: l'Amministrazione deve considerare le specifiche caratteristiche dell'attività e motivare adeguatamente la concreta applicazione dello strumento al caso esaminato.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e non determinano automaticamente il reddito imponibile: l'accertamento deve essere accompagnato da una motivazione concreta e individualizzata.
- Il contribuente può contestare la presunzione derivante dagli studi di settore dimostrando circostanze specifiche, quali marginalità economica della zona, ridotta forza lavoro, utilizzo di beni strumentali obsoleti o particolari condizioni dell'attività.
- In presenza di elementi concreti che rendono non attendibile il risultato standardizzato, l'Amministrazione deve spiegare perché tali elementi non incidano sulla ricostruzione del reddito.
- Il giudice può rideterminare il reddito in misura inferiore anziché annullare integralmente l'accertamento, se ritiene fondata solo parzialmente la pretesa fiscale.
- La mera riproposizione in appello delle doglianze già formulate, senza contestare puntualmente le motivazioni della decisione impugnata, può condurre al rigetto dell'impugnazione.
- La compensazione delle spese è possibile quando entrambe le parti risultano soccombenti, anche parzialmente.
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