Sentenza del 09/12/2015 n. 5253 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato intimazioni di pagamento relative a tributi non versati dalla società, deducendo vizi propri degli atti, tra cui l'omessa indicazione dell'ente impositore, dell'autorità giudiziaria competente e del termine per ricorrere, la mancata allegazione e notifica della cartella di pagamento, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e la prescrizione del credito. In appello ha sostenuto di essere legittimato ad agire quale socio della società in nome collettivo, dotato di rappresentanza sostanziale e processuale.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato i quattro appelli riuniti, confermando le sentenze di primo grado. Ha ritenuto che le intimazioni individuassero come debitrice la società in nome collettivo e che tale società, pur priva di personalità giuridica, fosse un autonomo centro di imputazione di rapporti e avesse propria capacità processuale. Poiché XXX aveva agito in nome proprio, senza indicare nel ricorso o nella procura la qualità di legale rappresentante della società, è stato dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva. XXX è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in 1.000 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate e 1.000 euro a favore di R.S. S.p.A., oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Cassazione civile, 29 maggio 1999, n. 5233
La società in nome collettivo, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio ed è fornita di una propria capacità processuale.
La società di persone è distinta dai singoli soci sotto il profilo dei rapporti giuridici e processuali; pertanto, quando l'atto riguarda la società, il ricorso deve essere proposto dalla società tramite il suo rappresentante.
Cassazione civile, 6 dicembre 2011, n. 26245
Conferma il principio secondo cui la società in nome collettivo possiede una propria autonomia processuale, distinta da quella dei soci.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è intestato a una società, il ricorso deve essere presentato dalla società, attraverso il soggetto che ne ha la rappresentanza, e non dal socio in nome proprio.
- La qualità di socio o amministratore non è sufficiente se non viene espressamente indicata nel ricorso, nella procura al difensore e negli atti processuali.
- Prima di esaminare i vizi dell'atto tributario, il giudice verifica la legittimazione ad agire del soggetto che ha presentato il ricorso; il difetto di legittimazione può determinare il rigetto senza esame approfondito delle altre contestazioni.
- Le società in nome collettivo, pur non avendo personalità giuridica, sono autonomi centri di imputazione di rapporti e dispongono di una propria capacità processuale.
- Per evitare il rigetto, il rappresentante della società deve agire indicando chiaramente la denominazione sociale, la propria qualità rappresentativa e i poteri in base ai quali conferisce la procura.
- La soccombenza processuale può comportare la condanna al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte resistente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 dic 2015Sentenza del 09/12/2015 n. 615 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 dic 2015Sentenza del 09/12/2015 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 dic 2015Sentenza del 09/12/2015 n. 24823 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 dic 2015Sentenza del 09/12/2015 n. 801 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 dic 2015Sentenza del 09/12/2015 n. 1334 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 dic 2015Sentenza del 09/12/2015 n. 1335 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →