Sentenza del 09/12/2015 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Avvisi bonari - Quote consortili - Impugnabilità diretta - Presunzione - Onere della prova a carico dei contribuenti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi bonari relativi alla quota consortile per l'anno 2007, sostenendo principalmente che gli avvisi non fossero adeguatamente motivati, che mancasse la prova di un beneficio concreto, diretto e specifico per i loro immobili e che le opere del Consorzio fossero di interesse generale, finanziate da enti pubblici e non idonee a giustificare il prelievo. Sono state inoltre contestate la legittimità del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, l'onere della prova posto a carico dei contribuenti, nonché l'esenzione derivante dal pagamento della tariffa del servizio idrico integrato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato gli appelli e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto gli avvisi bonari autonomamente e immediatamente impugnabili perché sufficientemente specifici e idonei a esprimere una pretesa impositiva. Ha considerato legittimi il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, approvati secondo la normativa regionale. Secondo il giudice, quando il Consorzio ha delimitato legittimamente il perimetro di contribuenza e ha predisposto e fatto approvare il piano di classifica, si presume l'utilità delle opere per gli immobili inclusi; spetta quindi ai contribuenti fornire la prova contraria dell'assenza del beneficio. Nel caso concreto il Consorzio aveva comunque prodotto documentazione sulle opere di manutenzione e sui benefici di presidio idrogeologico e difesa idraulica. È stata inoltre ritenuta legittima la contribuzione relativa alle eccedenze del servizio idrico integrato, poiché la normativa non esclude la quota dovuta dai singoli utenti quando tali eccedenze confluiscano in corsi d'acqua consortili che richiedono manutenzione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'elencazione degli atti impugnabili non impedisce l'impugnazione immediata di un atto formalmente denominato avviso bonario quando esso contiene una pretesa impositiva sufficientemente determinata e attuale.
Codice civile, art. 2697
In presenza di un perimetro di contribuenza legittimo e di un piano di classifica approvato, l'onere probatorio relativo all'assenza del beneficio può gravare sul contribuente; il Consorzio deve comunque dimostrare i presupposti legittimanti della pretesa.
Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
Disciplina la bonifica integrale, il comprensorio, il perimetro di contribuenza e la ripartizione delle spese in relazione ai benefici conseguiti dagli immobili.
Codice civile, art. 860
Costituisce la base civilistica dell'obbligo dei proprietari di contribuire alle spese di bonifica in proporzione al beneficio ricevuto.
Legge regionale Umbria 25 gennaio 1990, n. 4, art. 12 e art. 23
Prevede il piano di classifica, il perimetro di contribuenza e, per il Consorzio Tevere-Nera, la coincidenza tra perimetro del comprensorio e perimetro di contribuenza secondo la delimitazione regionale.
Legge regionale Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, artt. 19, 20 e 21
L'art. 19 individua i soggetti obbligati e il criterio di riparto in base al beneficio; l'art. 20 distingue i benefici di presidio idrogeologico, difesa idraulica e disponibilità irrigua e richiede l'indicazione delle ragioni del beneficio; l'art. 21 disciplina il contributo per l'utilizzo dei corsi d'acqua da parte del servizio idrico integrato.
Legge regionale Umbria 13 novembre 2008, n. 16
Ha eliminato dalla normativa regionale il requisito testuale del beneficio "diretto e specifico" e ha recepito la distinzione tra benefici di presidio idrogeologico, natura idraulica e disponibilità irrigua.
Cassazione, sez. VI tributaria, sentenza n. 1129/2014
Conferma che, una volta legittimamente delimitato il perimetro di contribuenza e approvato il piano di classifica, l'onere di provare l'assenza del beneficio spetta al contribuente.
Massime di principio
- Un avviso bonario può essere impugnato immediatamente se contiene una pretesa tributaria concreta, determinata e riferita a uno specifico immobile, anche se non ha la forma tipica di un avviso di accertamento.
- Per i contributi di bonifica, la legittimità del perimetro di contribuenza e del piano di classifica crea una presunzione di beneficio per gli immobili inclusi.
- Il contribuente che contesta il contributo deve normalmente fornire elementi concreti per dimostrare che il proprio immobile non riceve alcuna utilità dalle opere, non essendo sufficiente affermare genericamente che le opere perseguono un interesse pubblico.
- Il beneficio può consistere anche nella prevenzione di allagamenti, nel presidio idrogeologico e nella sicurezza del territorio; non è indispensabile che una specifica opera sia eseguita direttamente sul singolo fondo.
- La motivazione dell'avviso deve indicare almeno l'immobile interessato, la causale del beneficio, i criteri di calcolo e i riferimenti al piano di classifica e al piano di riparto.
- Il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato non esclude automaticamente il contributo consortile, soprattutto quando il sistema fognario utilizza corsi d'acqua consortili che richiedono manutenzione.
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