Sentenza del 09/12/2015 n. 801 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in materia di IVA in ambito di investimenti immobiliari e gestione di fondi comuni di investimento. Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 - Fondi comuni d'investimento - Nozione - Investimenti immobiliari - Gestione di fondi comuni d'investimento - Nozione - Amministrazione effettiva di un immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA dei compensi percepiti da A Beheer NV per servizi resi a società che raccoglievano capitali da più investitori e li investivano in beni immobili. Occorreva stabilire, da un lato, se tali società potessero qualificarsi come "fondi comuni d'investimento" ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva IVA, nonostante investissero esclusivamente in immobili; dall'altro, se la nozione di "gestione" comprendesse anche l'amministrazione materiale degli immobili, inclusi locazione, rapporti con gli inquilini, manutenzione e supervisione.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che società immobiliari collettive possono essere considerate fondi comuni d'investimento, anche se investono in beni immobili, purché raccolgano capitali da più investitori, questi sopportino il rischio dell'investimento e lo Stato membro le sottoponga a una vigilanza statale specifica. La Corte ha però escluso dall'esenzione IVA l'amministrazione effettiva degli immobili, ritenendo che essa non sia specifica della gestione di un fondo, ma possa riguardare qualsiasi investimento immobiliare. Sono invece potenzialmente riconducibili alla gestione esente le attività relative alle decisioni d'investimento, all'acquisto e alla vendita degli immobili e i compiti amministrativi e contabili propri del fondo. La verifica della vigilanza statale spettava al giudice nazionale; la pronuncia ha quindi fornito i criteri interpretativi senza definire integralmente l'importo dell'IVA dovuta.
Norme richiamate
Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE
la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri
L'esenzione IVA riguarda la gestione di fondi comuni d'investimento. Gli Stati membri possono definirne la nozione, ma non possono escludere arbitrariamente organismi che presentino caratteristiche equivalenti e che siano soggetti a una vigilanza statale specifica.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE
Riproduce sostanzialmente la disciplina della sesta direttiva in materia di esenzione IVA per la gestione di fondi comuni d'investimento.
Direttiva 85/611/CEE (direttiva OICVM), articolo 1, paragrafi 1 e 2
Individua gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e costituisce un parametro per valutare l'equivalenza di altri fondi, pur non applicandosi direttamente ai fondi immobiliari.
Direttiva 85/611/CEE, articolo 5, paragrafo 2, e allegato II
Le funzioni tipiche di gestione comprendono gestione degli investimenti, amministrazione, contabilità, valutazione, tenuta dei registri, distribuzione dei proventi e commercializzazione. Tali attività possono rientrare nell'esenzione se sono specifiche ed essenziali per la gestione del fondo.
Articolo 7, paragrafo 4, della legge IVA dei Paesi Bassi
Consente di trattare soggetti giuridicamente distinti ma strettamente collegati come un'unica entità fiscale ai fini IVA.
Articolo 11, paragrafo 1, sub i), punto 3, della legge IVA dei Paesi Bassi
Prevede l'esenzione nazionale per la gestione, da parte di fondi o società d'investimento, di patrimoni raccolti per investimento collettivo; la sua applicazione deve essere coerente con l'interpretazione della disciplina unionale.
Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi
È richiamata come conferma dell'evoluzione della vigilanza europea, estesa anche ai fondi immobiliari, rafforzando l'idea che l'investimento immobiliare possa rientrare nella nozione di fondo comune se adeguatamente vigilato.
Massime di principio
- Un fondo che investe in immobili non è automaticamente escluso dall'esenzione IVA: occorre verificare la raccolta collettiva di capitali, la pluralità degli investitori, la ripartizione del rischio, la partecipazione ai risultati e l'assoggettamento a una vigilanza statale specifica.
- La vigilanza pubblica specifica è una condizione centrale: la mera forma societaria o la qualificazione contrattuale come fondo non basta a ottenere l'esenzione.
- La gestione esente comprende le attività strettamente connesse alla gestione collettiva degli investimenti, come scelta, acquisto e vendita degli immobili, valutazione, contabilità e amministrazione del fondo.
- La gestione materiale dell'immobile, inclusi locazione, rapporti con gli inquilini, manutenzione, riscossione dei canoni e supervisione dei fornitori, è normalmente imponibile perché riguarda la valorizzazione operativa del bene e non la gestione specifica del fondo.
- Quando un contratto comprende servizi diversi, è opportuno separarli e analizzarli autonomamente ai fini IVA: l'eventuale esenzione per la gestione del fondo non si estende automaticamente a tutte le prestazioni immobiliari accessorie.
- Le esenzioni IVA si interpretano restrittivamente, ma senza svuotarle di efficacia e nel rispetto della neutralità fiscale tra investimenti equivalenti soggetti a vigilanza comparabile.
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